Cass. civ., SS.UU., ordinanza 26/07/2018, n. 19877
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24654-2017 proposto da: MAYR PATRICK, HINTERKIRCHER HILDEGARD, MAYR OLLIVER, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PACUVIO
34, presso lo studio dell'avvocato G R, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati E B CINI e C CNSOLO;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, M DLL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
per revocazione della sentenza n. 15487/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/06/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2018 dal Consigliere D C. Rilevato che 1. H H, P ed O M, sono proprietari, nel Comune di Gardone Riviera, del Grand Hotel Fasano, costituito da un corpo principale, da altro immobile e dall'adiacente parco a prospetto del lago di Garda. L'Amministrazione finanziaria sostiene che l'area di tre mappali adibita a giardino, scale, pontili e scivolo dell'albergo, oggetto di concessione risalente al 1999, si era abbassata, a causa di opere e costruzioni di contenimento, dagli iniziali metri 65,59 a 65,09 metri, sì da rientrare nell'invaso naturale del lago di Garda, afferente al demanio. Su ricorso dei tre proprietari che chiedevano di accertare che, di contro, le porzioni di terreno, corrispondenti ai mappali, in questione fossero del tutto o almeno in parte di loro proprietà, il Tribunale regionale delle acque pubbliche ha respinto la domanda e il Tribunale superiore ha rigettato il successivo appello facendo leva sul decreto n. 1170 adottato nel 1948 dal Ministero dei lavori pubblici in base alle misurazioni pluviometriche, idrometriche e mareografiche del servizio idrografico italiano, protrattesi per molti anni, che hanno fissato l'isoipsa del lago, ossia il livello altimetrico massimo che esso raggiunge in occasione delle piene ordinarie, a metri 65,59, entro il quale l'invaso è di natura demaniale. Ha sostenuto al riguardo, la sentenza del TSAP che la natura provvedimentale del decreto, avente efficacia generale ed emanato per la tutela di interessi generali, quali la certezza della demanialità, la tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e la conservazione della risorsa idrica,
PACUVIO
34, presso lo studio dell'avvocato G R, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati E B CINI e C CNSOLO;
- ricorrenti -
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, M DLL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti -
per revocazione della sentenza n. 15487/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/06/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2018 dal Consigliere D C. Rilevato che 1. H H, P ed O M, sono proprietari, nel Comune di Gardone Riviera, del Grand Hotel Fasano, costituito da un corpo principale, da altro immobile e dall'adiacente parco a prospetto del lago di Garda. L'Amministrazione finanziaria sostiene che l'area di tre mappali adibita a giardino, scale, pontili e scivolo dell'albergo, oggetto di concessione risalente al 1999, si era abbassata, a causa di opere e costruzioni di contenimento, dagli iniziali metri 65,59 a 65,09 metri, sì da rientrare nell'invaso naturale del lago di Garda, afferente al demanio. Su ricorso dei tre proprietari che chiedevano di accertare che, di contro, le porzioni di terreno, corrispondenti ai mappali, in questione fossero del tutto o almeno in parte di loro proprietà, il Tribunale regionale delle acque pubbliche ha respinto la domanda e il Tribunale superiore ha rigettato il successivo appello facendo leva sul decreto n. 1170 adottato nel 1948 dal Ministero dei lavori pubblici in base alle misurazioni pluviometriche, idrometriche e mareografiche del servizio idrografico italiano, protrattesi per molti anni, che hanno fissato l'isoipsa del lago, ossia il livello altimetrico massimo che esso raggiunge in occasione delle piene ordinarie, a metri 65,59, entro il quale l'invaso è di natura demaniale. Ha sostenuto al riguardo, la sentenza del TSAP che la natura provvedimentale del decreto, avente efficacia generale ed emanato per la tutela di interessi generali, quali la certezza della demanialità, la tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e la conservazione della risorsa idrica,
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