Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/11/2018, n. 29534
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I presupposti per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sul consumo di energia elettrica e dalle relative addizionali non sono sovrapponibili in quanto, mentre è esente da imposizione l'energia impiegata negli opifici industriali come riscaldamento rispetto agli usi indispensabili al compimento dei processi produttivi, l'esenzione dalle addizionali è prevista solo nell'ipotesi di uso dell'energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ovvero nel caso di impiego della stessa per modificare la forma esteriore e la struttura fisico-meccanica del prodotto lavorato, pur senza alterarne la natura chimica.
I presupposti per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sul consumo di energia elettrica e dalle relative addizionali non sono sovrapponibili in quanto, mentre è esente da imposizione l'energia impiegata negli opifici industriali come riscaldamento rispetto agli usi indispensabili al compimento dei processi produttivi, l'esenzione dalle addizionali è prevista solo nell'ipotesi di uso dell'energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ovvero nel caso di impiego della stessa per modificare la forma esteriore e la struttura fisico-meccanica del prodotto lavorato, pur senza alterarne la natura chimica.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Sul provvedimento
Testo completo
Pagina 1 di 9 Oggetto: Imposta erariale sul consumo di energia elettrica e addizionali- Esenzione Presupposti. - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 29534.18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V CIVILE Mar 29534 composta dai signori magistrati: Biagio Virgilio presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli consigliere -M Perrino consigliere relatore Giancarlo Triscari consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 20927 del ruolo generale dell'anno 2011, proposto 2 15 1 da 2 1 0 2 Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro s.r.l. Hot Roll, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Stefano Mendolia a Dino Valenza, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via G. Ferrari, n. 1 RG n. 20927/2011 -M Perrino estensore Pagina 2 di 9 controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 23 settembre 2010, n. 53/1/10;
udita la relazione relativa alla causa svolta alla pubblica udienza del'11 settembre 2018 dal consigliere -M Perrino;
sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale;
uditi per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta e per la società l'avv. Nicola Domenico Petracca, per delega dell'avv. Stefano Mendolia.
Fatti di causa
. La s.r.l. Hot Roll chiese il rimborso dell'imposta erariale sul consumo e delle relative addizionali versate per l'energia elettrica consumata dai propri forni a induzione per il riscaldamento di barre di acciaio ai fini del successivo stampaggio a caldo, e tanto fece invocando l'esenzione prevista per il consumo di energia utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e quelle delle fonderie, giusta l'art. 52 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. L'Agenzia delle dogane riconobbe l'esenzione dall'imposta principale soltanto a partire dal 20 ottobre 2000, data dalla quale erano stati verificati e suggellati i riduttori di corrente connessi a contatori dell'energia elettrica consumata e la negò per i periodi antecedenti, per i quali mancava la predisposizione di un idoneo sistema di misura dell'energia elettrica impiegata per l'uso coperto da esenzione. Escluse invece senz'altro il rimborso delle addizionali, in quanto, sostenne, l'energia elettrica utilizzata nel processo industriale svolto dalla ricorrente non era configurabile come materia prima, ossia come componente essenziale per la RG n. 20927/2011 -M Perrino estensore ore Pagina 3 di 9 produzione di un materiale con caratteristiche diverse da quelle di partenza, poiché era stata utilizzata in mera funzione di riscaldamento, ai fini del cambiamento della sola forma fisica del metallo. La società impugnò il diniego, ottenendone l'accoglimento parziale dalla Commissione tributaria provinciale di Torino limitatamente al periodo 20 novembre 2000-31 dicembre 2000 e la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettò sia l'appello principale, sia quello incidentale, proposti dalle parti per i profili di rispettiva soccombenza. A seguito di ricorso per cassazione, questa Corte, con 28 mamagyio sentenza 2008, n. 13895, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, con rinvio ad altra sezione di essa, stabilendo che la contribuente ben potesse provare il consumo di energia destinata a uso esente con mezzi diversi dai misuratori previsti dal d.lgs. n. 504/95. Con la sentenza impugnata, il giudice di rinvio ha ritenuto atte allo scopo, quanto all'imposta erariale di consumo, le tabelle allegate alla relazione tecnica di parte esibita dalla società sin dal giudizio di primo grado, delle quali ha condiviso i calcoli. In relazione alle addizionali, la Commissione tributaria regionale ha riconosciuto l'esenzione richiesta, perché ha ritenuto che l'energia elettrica svolga una funzione determinante non altrimenti realizzabile nel processo di lavorazione in questione, nel quale, ha sostenuto, essa interviene con una rilevanza pari a quella delle altre materie di base. Sul punto ha altresì invocato le statuizioni espresse da Cass. n. 13895/2008. Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia per ottenerne la cassazione, articolato in tre motivi, cui la società replica con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo e illustrato con memoria, contrastato dall'Agenzia con controricorso, anch'esso corredato di