Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10/02/2023, n. 04153
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32333-2020 proposto da: IA UI EL, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO LIBERATORE;
- ricorrente-
Contro
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II
273, presso lo STUDIO LEGALE BONURA - FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD MASSIMO BONURA;
ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 17/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 32333 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 38) R.G. 32333/2020 IA UI EL C/ CASSA GEOMETRI + EQUITALIA. SUD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CAMPOBASSO. La corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 17 novembre 2020 accoglieva l'appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti
contro
IA GI NG edAgenzia delle Entrate-Riscossione e, per l'effetto, riformava l'impugnata sentenza, rigettando la domanda del sig. IA GI NG volta all'annullamento della cartella di pagamento, avente ad oggetto i contributi previdenziali dovuti in favore della Cassa Geometri per l'anno 2014. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il sig. IA GI NG;
la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri ha resistito con controricorso;
l'Agenzia delle Entrate — Riscossione ha presentato controricorso;
Equitalia Sud S.p.a. è rimasta intimata. La Cassa ha presentato memoria. Con un primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 509/1994, per aver la corte d'appello, illegittimamente, ritenuto che l'autonomia riconosciuta agli