Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2018, n. 22671
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 26649-2013 proposto da: B M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato P L P, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;- ricorrente - nonché contro TELECOM ITALIA S.R.L.;- intimata - Nonché da: TELECOM ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati R R, F R B e E M, giusta delega in atti;- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro B M;- intimata - avverso l'ordinanza n. 2285/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2013, R. G. N. 4745/2010;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. M L;udito l'Avvocato C N per delega verbale A M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale. n. r.g. 26649/2013 FATTI DI CAUSA Con sentenza resa pubblica il 12/6/2013 la Corte d'Appello di Roma confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede laddove aveva dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro temporaneo stipulato ai sensi della I. n.196 del 1997 - con instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra M B e l'impresa utilizzatrice Telecom Italia spa, a decorrere dal 22/5/2002 - e condannato la società alla riammissione in servizio della lavoratrice;in parziale riforma di detta pronuncia, condannava Telecom Italia s.p.a. al pagamento della indennità prevista dall'art.32 comma 5 1.183 del 2010 nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione percepita. Avverso tale decisione M B interpone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso la società prospettando ricorso incidentale sostenuto da un motivo, successivamente illustrato da memoria 5e8-577d-871a-cf49c5021c85::LR4A3F0621B9C11E83AC6F::1940-10-28" href="/norms/codes/itatextvmafbz6e29423q/articles/itaart0ekk256ase6c84?version=873a1a24-05e8-577d-871a-cf49c5021c85::LR4A3F0621B9C11E83AC6F::1940-10-28">ex art.378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente principale con unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.32 commi 4,5 e 6 della legge n.183/2010. Si duole della disposta applicazione del dettato normativo al rapporto di lavoro intercorso fra le parti e disciplinato dalla legge n.196/1997, sul rilievo che la previsione sanzionatoria di tale disposizione rappresenta un'eccezione rispetto ai generali criteri risarcitori secondo i quali il danno da illecito coincide con il lucro cessante ed il danno emergente. Sulla scorta di tale premessa in diritto, prospetta, quindi, la applicabilità della disciplina richiamata - di stretta interpretazione - alle sole ipotesi tassativamente ivi previste, con esclusione di ogni possibilità di interpretazione analogica. 2. La società Telecom Italia, del pari con unico motivo, prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1372 c.c.. Lamenta che la Corte distrettuale abbia respinto l'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso del contratto inter partes ribadita in sede di gravame, tralasciando di considerare il comportamento serbato dalla lavoratrice, rimasta inerte per un periodo di oltre quattro anni, significativo della volontà di recedere dal rapporto.n. r.g. 26649/2013 3. Prioritario in ordine logico, è l'esame del ricorso incidentale interposto da Telecom Italia s.p.a., con il quale sono proposte questioni preliminari di merito la cui decisione deve precedere quella del merito del ricorso principale, poiché l'interesse all'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale, e non già dalla sua eventuale fondatezza (cfr. Cass. 31/10/2014 n.23271, Cass. 23/4/2007 n.9598).
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