Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/02/2019, n. 05448
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26181-2017 proposto da: N E R S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIO CLAUDIO 289, presso lo studio dell'avvocato G G, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro P D, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, A D R;- controricorrente - avverso la sentenza n. 857/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/04/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. L N. FATTI DI CAUSA - che è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 3 aprile 2017, la quale, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Numanti & Rossi s.n.c. contro l'ex liquidatore della Ediltienne s.r.1., D P, in quanto non è provata l'imputabilità al medesimo del mancato pagamento del debito sociale, mediante la dimostrazione dell'esistenza di una massa attiva idonea a soddisfarlo, almeno in parte, o della riconducibilità della mancanza di massa attiva alla condotta dolosa o colposa del medesimo;ha aggiunto che il P non è subentrato nel debito della società estinta per il solo fatto di avere opposto il decreto ingiuntivo ottenuto contro questa, atteso che egli invece intese unicamente rendere nota l'estinzione della società per cancellazione;- che si difende con controricorso l'intimato;- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;- che il ricorrente ha depositato la memoria;CONSIDERATO - che il primo motivo non indica in epigrafe nessun vizio ex art.360 c.p.c., limitandosi ad argomentare discorsivamente circa l'errore della corte territoriale, laddove ha negato che il P sia subentrato nel debito sociale, solo nel corpo del motivo lamentando la violazione dell'art. 2558 c.c., e censurando direttamente la condotta del medesimo Ric. 2017 n. 26181 sez. MI - ud. 05-02-2019 ) -2- ex-liquidatore, il quale avrebbe cancellato la società allo scopo di renderla inadempiente al pagamento dei propri debiti;- che il motivo è manifestamente inammissibile, sotto plurimi profili, posto che esso: non deduce uno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c.;non si correla adeguatamente ad un errore di diritto della sentenza impugnata;deduce per la prima volta il rilievo di una disposizione che attiene alla successione nei contratti del cessionario in caso di cessione di azienda, evenienza del tutto nuova in causa e di cui la ricorrente non indica il tempo ed il luogo della precedente deduzione, in violazione dunque dell'art. 366 c.p.c.;- che il secondo motivo è affetto dai vizi del primo, in quanto con esso, del pari senza l'enunciazione di uno dei motivi di ricorso ex art.360 c.p.c., si insiste sulla condotta dolosa in fatto del liquidatore, il quale avrebbe abusivamente azionato un diritto della società, in violazione dell'art. 2495 c.c.;- che, pertanto, anch'esso è manifestamente inammissibile sotto diversi profili, posto che: non deduce uno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c.;non si correla adeguatamente ad un errore di diritto della sentenza impugnata;confonde l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal liquidatore in nome della società estinta con il vanto di un credito della stessa;- che le spese seguono la soccombenza;
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