Cass. civ., sez. I, ordinanza 05/03/2019, n. 06373
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NZA 1/42 e i sul ricorso 1588/2015 proposto da: C A, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n.41, presso lo studio dell'avvocato Z A, rappresentato e difeso dagli avvocati Del Giudice Arturo, D S L, giusta procura a margine del ricorso;-ricorrente - contro R.G.N. 1588/2015 Cons. est. L T Comip S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n.283, presso lo studio dell'avvocato R N, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P L D, giusta procura in calce al controricorso;-controricorrente - avverso la sentenza n. 6688/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2018 dal cons. TRICOMI LAURA. RITENUTO CHE: Il Tribunale di Frosinone rigettava l'opposizione proposta da COMIP SRL con atto di citazione in data 27/02/2004, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da A C per il pagamento di €.8.416,80 ed accessori a titolo di royalties dovute in forza di "protocollo di accordo" sottoscritto in data 3 gennaio 2002, con il quale il C aveva concesso alla COMIP l'esclusiva per la costruzione e la vendita di una macchina "separatore sansa/nocciolo di olive" oggetto di domanda di brevetto presenta da C in data 2 febbraio 2001. La COMIP proponeva appello chiedendo, tra l'altro, che venisse accerta incidentalmente la nullità del brevetto con risoluzione del contratto di licenza del 3 gennaio 2002 e con condanna del C alla restituzione delle somme corrisposte per royalties, in subordine che venisse accertata la diversità della macchina separatrice prodotta R.G.N. 1588/2015 Cons. est. L T dalla COMIP rispetto a quella oggetto di brevetto con revoca del decreto ingiuntivo e restituzione delle somme. La Corte di appello di Roma, nell'accogliere l'appello, ha ritenuto che il Tribunale non avesse esattamente individuato i limiti del brevetto ed ha ravvisato la parziale nullità dello stesso. In particolare ha affermato: - che le caratteristiche dell'invenzione riguardanti la separazione del nocciolo dalla polpa per azione meccanica e non per effetto di forza centrifuga non erano né descritte, né rivendicate e non potevano rilevare al fine di riconoscerne la novità;- che il meccanismo di rotazione del brevetto C innescava una forza centrifuga analoga a quella del brevetto Cerrito;- che il profilo tecnico della mancata utilizzazione di acqua (che avrebbe costituito la novità) non aveva riscontro né nella rivendicazione, né nella descrizione;- che, nell'esame della domanda di brevetto della macchina, andava distinto il contenuto della rivendicazione con riferimento, da un lato, alli "angolazione regolabile delle palette presenti nel rotore" e, dall'altro, alla "camera di separazione a spazi lamellari";che, in relazione al primo profilo la descrizione del problema tecnico risolto era "generica" e non erano chiaramente descritte le modalità di ottenimento dell'orientamento angolare delle pale rispetto all'asse longitudinale del rotore, di guisa che sul punto il brevetto non era valido;che, in relazione al secondo profilo, il brevetto era valido;- che la nullità parziale del brevetto non comportava l'impossibilità dell'oggetto del contratto di licenza e non incideva sulla persistenza dell'obbligo di pagare le royalties;R.G.N. 1588/2015 Cons. est. L T - che non poteva essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento ascrivibile al C;- che, tuttavia, l'opposizione della COMIP doveva essere accolta, poiché non vi era corrispondenza tra la macchina realizzata dalla COMIP, che non aveva la struttura lamellare (unica caratteristica del brevetto C coperto da privativa), come evincibile dal raffronto tra le foto della macchina COMIP ed il disegno depositato dal C con la domanda di brevetto, e che ciò, facendo venire meno l'obbligo di corrispondere le royalties, comportava la revoca del decreto ingiuntivo;- che la mancanza di corrispondenza tra la macchina COMIP e quella brevettata dal C rendeva indebiti i pagamenti pregressi di royalties, che andavano restituiti ex art.2033 cod. civ. In sintesi, secondo la Corte di appello, il brevetto era parzialmente nullo per genericità della descrizione con riferimento al meccanismo delle palette, mentre era da considerare valido quanto alla camera di separazione;tuttavia poiché la macchina prodotta da COMIP non utilizzava la camera di separazione e, quindi, non corrispondeva a quanto validamente brevettato, la società non era tenuta a corrispondere le royalties future e quelle già incassate andavano restituite. A C ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cinque mezzi, corredati da memoria. La società replica con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
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