Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/11/2019, n. 29641

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/11/2019, n. 29641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29641
Data del deposito : 14 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA /,5 17(.7,9 sul ricorso 4307/2013 proposto da: ZOPPOLI PASQUALE, nato a Napoli il 30/7/1970 (C.F.:ZPL PQL 70L30 F839Q) e N MA, nata a Salerno il 24/9/1974 (C.F.: NTR MHL 74P64 H703B), con domicilio fiscale in Avellino, alla contrada Archi n. 22, rappresentati e difesi dall'Avv. S P (C.F.: PPASRG40A20A509U) ed elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Panama n. 79, presso lo Studio dell'Avv. Tommaso Bochicchio, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

- avverso la sentenza n. 335/05/2012 emessa dalla CTR Campania in data 24/06/2012 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 10/09/2019 dal Consigliere Dott. A P;
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott. S D M nel senso del rigetto del primo, del terzo e del quarto motivo e della inammissibilità del secondo motivo del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. S F per la resistente. Ritenuto in fatto L'Agenzia dell'Entrate - Direzione Provinciale di Avellino - impugnava la sentenza n. 485/05/2010 con la quale la CTP di Avellino aveva accolto il ricorso proposto da Z P e N M avverso l'avviso di liquidazione n. 20061T004459000 per imposta di registro. L'Ufficio sosteneva che i giudici di prime cure avevano erroneamente ritenuto che al caso in esame fosse applicabile anche l'art. 8 del d.m. 02/08/1969 (dal quale si evinceva che, per potersi parlare di_casa di lusso, la stessa doveva avere almeno quattro caratteristiche tra quelle di cui alla tabella allegata al decreto), senza considerare che la revoca era stata effettuata per il mancato rispetto dell'art. 6, in quanto la superficie dell'immobile era pari circa 295 mq., come attestato dal certificato rilasciato dall'Agenzia del Territorio. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con vittoria delle spese di giudizio. Z P e N M presentavano le controdeduzioni, evidenziando che nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento al menzionato art. 8, in quanto essi non avevano mai fatto cenno a tale articolo per sostenere le proprie tesi. Deducevano che nel certificato rilasciato dall'Agenzia del Territorio, esibito peraltro soltanto in sede di contenzioso, era riportata l'indicazione di una misura di mq 295 senza alcuna specificazione di come la stessa fosse stata desunta. Infine, rilevavano che i primi giudici avevano escluso l'immobile dalla categoria delle abitazioni di lusso alla luce dalle sue stesse caratteristiche, atteso che si trattava di una abitazione censita alla categoria A/7. Con sentenza del 21.6.2012 la CTR Campania accoglieva l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: 1) premesso che la questione verteva principalmente sulla rettifica delle imposte pagate dai ricorrenti a seguito di acquisto di abitazione principale, in quanto l'immobile aveva le caratteristiche di abitazione di lusso, avendo una superficie utile complessiva superiore a mq 240, la stima era stata effettuata dall'Agenzia del Territorio sulla base delle informazioni fornite dagli stessi contribuenti, determinando le superfici utili in mq 295;
2) tenuto conto che l'art. 6 del d.m. del 02/08/1969 stabilisce che devono essere considerate abitazioni di lusso quelle che superano la superficie del mq 240, stante l'attestato dell'Agenzia del territorio sulle superfici utili, non erano giustificate le obiezioni sollevate dai ricorrenti. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Z P e N M, sulla base di quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 36, co. 2, n. 4, e 62, co. 1, d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.), per l'assoluta mancanza di motivazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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