Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2004, n. 11024
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G V - Primo Presidente f.f. -
Dott. G A - Presidente di sezione -
Dott. P E - rel. Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
LICA ITALIANA
NONfil DEL POPOLOTIALLkNO Oggetto:
Procedimento
A CORTO SUPREMA DI-CASSAZIONE disciplinare:
SEZI
composta dai Macistrat 1 11 24 agistrato
Dott. V GI Primo Presidente f f. R.G.N.29527/2003 Dott.A G Presidente di Sezione
Dott. E P Consigliere relatore Cron.
Dott. A ETE Consigliere "P'
Dott. G NNO Consigliere Ud. 11.3.2004 Dott. M VNE Consigliere
Dott. F M CRI Consigliere
Dott. M G LI Consigliere
Dott. G GI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29527 R.G.2003, proposto
C.P. I, rappresentato e difeso, giusta procura
in alce al ricorso, dal prof. avv. Giovanni GIACOBBE, At • domiciliatario in Roma al Lungotevere Mellin 24;
- ricorrente -
contro
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato per la carica presso tcs
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla via dei Portoghesi 12;
- intimati -
per la cassazione della sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 luglio 2003, depositata col n. 77 il 10 ottobre 2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'Il marzo 2004 dal Cons. Papa;
Udito l'avv. Giacobbe, per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del secondo e del quinto motivo, per guanto di ragione, con rinvio alla Sezione disciplinare, assorbito il sesto motivo, e per il riqetto nel resto.
Svolgimento del processo
- Sullo scorcio del 1999 la San Marino S.a.s. - poi
trasformata in San Marino S.r.l. - acquisto l'azienda denominata "Tenuta agricola dell'Uccellina", sviluppantesi per circa 400 ha nel territorio di Magliano in Toscana (Grosseto), per destinarla ad attività agrituristica, avendo conseguito per la relativa realizzazione apposite concessioni ed autorizzazioni ajlTiministrative.
Eseguiti i lavori, la Polizia locale dipendente dal
parco (cd. Guardia del parco) con più apporti segnalò alla Procura della Repubblica di Grosseto varie irregolarità nell'esecuzione dei lavori, onde presso quell'ufficio fu
aperto il procedimento n. 2145/2000, assegnato
P.C. Le indagini vennero dirette ad
accertare se la proprietà dell'azienda avesse inteso avviare un'attività alberghiera non autorizzata e se i lavori e lo smaltimento dei rifiuti (residuo dell'esecuzione delle opere edilizie) fossero avvenuti secondo le autorizzazioni. In questa direttiva, furono indagati Veronica Silvina D, legale rappresentante della Società, Fabio P, preposto alla direzione dell'azienda, Luca M, direttore dei lavori, Angelo F, esecutore degli stessi, in ordine ai reati di esecuzione d'opere di urbanizzazione abusiva e di distruzione e deturpamento di bellezze naturali, per avere, tutti, proceduto ad ampliairento di un sentiero interno della tenuta, con danneggiamento di piante appartenenti a specie protette, e per avere, i primi tre, realizzato abusivamente due 'discenderie' a mare lunghe, rispettivamente, m. 17 e m. 70, a circa mille metri 'una dall'altra.
Su conforme richiesta del P.M., il G.i.p. presso il
Tribunale di Grosseto, dott. I A.M. I, dispose (il
13 settembre 2000) il sequestro preventivo dell'azienda, decreto parzialmente revocato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 2 ottobre 2000, annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, che mantenne fermo il sequestro sulle 'discenderle' e sul sentiero oggetto di allargamento (sentenza del 21 febbraio 2001). All'esito delle indagini, era disposto (decreto del 25 marzo 2001, con fissazione dell'udienza per il 28 giugno successivo) il rinvio a giudizio degli indagati per i reati indicati, nonché della D, del M, del F e di L L, per realizzazione di opere non autorizzate;
della D e del F, per abusivo smaltimento di rifiuti;
della D, del L e del P, per induzione in errore di pubblico ufficiale per la commissione di falsità ideologica. Seguivano, nei confronti del dotti C. l, varie
iniziative;
ai tini che qui rilevano, esse possono essere riportate come segue.
3,c( 2.1.- Con esposto del 17 maggio 2001, presentato al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassa one - ed inviato anche al Ministro della Giustizia ed al
Consiglio Superiore della Magistratura -, la D ed il F, nonché N R e L I, custodi dei beni a sottoposti a sequestro, denunziavano una serie di fatti, attraverso i quali il magistrato aveva assunto nei loro confronti atteggiamenti ritenuti persecuto
a) per aver chiesto - ed, in effetti, conseguito - il
sequestro della intera tenuta, anche se solo limitate e ben individuate apparissero le zone di terreno interessate dagli abusi contestati;
b) per aver tenuto comportamenti non corretti nel
confronti del F, dell'I e del R, al fine di acquisirne informazioni circa l'abusivo interramento dei residui dei lavori edilizi, ed aver disposto, nei confronti della D, trivellazioni in una zona del comprensorio, sulla scorta di una imprecisata 'fonte confidenziale', ancorché lo smaltimento dei residui degli scavi risultasse documentalmente provato;
c) per avere, con provvedimento abnorme del 20 settembre 2000, autorizzato la divulgazione e la pubblicazione degli atti inerenti al sequestro, in violazione dell'art. 114, coma 2, c.p.p.;
d) per avere svolto attività di indagine non rilevante e non pertinente, sia col disporre indagini bancarie nei
confronti del Petreni e di sia con l'acquisire
presso un notaio documenti riguardanti lo stesso P e la D;
e) per avere ordinato irrituali perquisizioni non solo di locali della tenuta, ma dello stesso F e di un
veicolo appartenente a terzi;
f) per non avere ammesso l'interrogatorio del P, in violazione dell'art. 415 bis, coma 3, c.p.p.
2.2,- Con atto notificato - anche ai due magistrati -
il 2 maggio 2001, la D ed il P avevano frattanto convenuto davanti al Tribunale di Genova lo Stato italiano, per conseguirne il risarcimento dei danni che assumevano
derivati dai comportamenti dei tott.ri C. M.
Con n a del 13 settembre 2000, il tribunale, dichiarata ammissibile la domanda ente ai danni cagionati dal
sequestro, disponeva la trasmissione di copia degli atti ai ari dell'azione disciplinare.
2.3.- Nelle more di tale giudizio, il Procuratore della Repubblica di Grosseto, con nota del 3 luglio 2001, inviata al Procuratore generale della Cassazione, a quello del Distretto, al Ministro della Giustizia ed al Vice Presidente del C.S.M., esponeva che il dott. C. , con riferimento al menzionato procedimento 2145/00, gli aveva rivolto gravi accuse, quali l'averlo fatto pedinare dallo Polizia, agendo in accordo col difensore degli indagati, al fine di
sottrargli il procedimento stesso. Rappresentava di non avere, frattanto, revocato l'assegnazione del processo, per non derogare ai criteri automatici di individuazione del p.m. di udienza, essendosi limitato a fare affiancare il dott. C. da altro sostituto;
e che aveva proceduto
alla revoca solo a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Genova, che aveva dichiarato ammissibile il giudizio di responsabilità.
3.- Da quanto esposto scaturivano più procedimenti
disciplinari a carico del dott. C. , ed uno a carico del dott. M. All'esito delle indagini istruttorie, con
relative acquisizioni, anche documentali, e memorie degli
incolpati, previa parziale declaratoria di non farsi luogo a dibattimento, la Sezione disciplinare ha proceduto nei confronti di entrambi i magistrati.
il
3.1.- Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione medesima ha mandato assolto il dott. M. , per essere
esclusi gli addebiti, dall'unica incolpazione di avere ci p equestro preventivo sopra indicato in violazione dell'art. 321 c.p.p. - "trascurando per superficialità e negligenza di controllare le argomentazioni incoriferenti, generiche e non veritiere del P.M. richiedente, e motivando in odo apodittico e pretestuoso il provvedimento" -, ed il relativo capo rimane estraneo alla presente indagine. i. 3.2.- Con la stessa sentenza invece, nei procedimenti riuniti n. 86/2002 e n. 39/2003, ha affermato la
responsabilità del dott. C. per le incolpazioni a lui ascritte sub 2), 3), 5), 7), 8) del primo procedimento e sub 1) del secondo, infliggendogli la sanzione disciplinare della perdita di anzianità per mesi sei, oltre la sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio.
A queste restando limitata l'indagine, se ne riportano 'ft gli estrema, da rapportare tutti alla violazione dell'art. 18 R.D.L. n. 511 del 1946, per avere, il dott. C.
gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi inimeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato, violazione ulterioluente precisata, nel primo procedimento, attraverso l'addebito di "avere inescusabilmente
trascurato l'osservanza delle norme del codice di procedura penale, nonché il dovere di esercitare le funzioni con lealtà verso tutti i cittadini e senza provocare pregiudizi non necessari"
L'affermata responsabilità disciplinare è collegata, pertanto, agli addebiti seguenti:
"l) ha avuto colloqui telefonici e diretti con F Angelo, imputato in concorso con il P, nel corso dei quali, con linguaggio minaccioso ed in ogni caso allusivo a pregiudizi futuri ed illeciti, ricorrendo anche a
perquisizioni vessatorie, ha chiesto al F delazioni in danno di P Fabio in cambio di trattamenti di favore (proc. 86/0 2, n. 2);
2) ha tenuto identico contegno di illecita pressione in danno di I Lorenzo Nicola e R Nicola, per ottenere informazioni pregiudizievoli per P Fabio (proc. 86102, n. 3);
3) ha pronunziato il decreto, del 20.9.2000, con il quale autorizzava, in contrasto con i