Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 14/10/2022, n. 30352

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 14/10/2022, n. 30352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30352
Data del deposito : 14 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7484/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente –

contro

BARRESI CARMELO –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 5095 / 0 5 / 1 9 , depositata il 26 / 08 /201 9 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre2022 dal consigliere R A . OTTEMPERANZARilevato che:

1. L’ A genzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania di cui all’epigrafe, che ha accolto il ricorso del contribuente per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3156/5/18 del medesimo organo giudicante, che aveva riconosciuto allo stessoil rimborso pari al 90 per cento dell'I rpef versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, i n applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Costituitasi nel giudizio d’ottemperanza proposto dal contribuente, l’Amministrazione deduceva di aver già provveduto all’adempimento,per effetto del pagamento della somma pari alla metà dell'importoriconosciuto d alla predetta sentenza di cognizione, ovvero nei limiti di quanto disposto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 , n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,n. 123. 3. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio non avesse adempiuto all’onere sul medesimo gravante di allegare e provare lo sforamento delle istanze rispetto alla somma stanziata per il triennio 2015-2017, così difettando il presupposto per l’applicazione della norma invocata;
che, in ogni caso, la riduzione del 50 per cento dell’importo riconosciuto sul presupposto dello sforamento era limitata ai rimborsi effettuati nel detto triennio;
che co munque, l’interpretazione dell’art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, come limite definitivo al diritto al rimborso del contribuente avrebbe violato l’art. 3 Cost., creando discriminazione tra contribuenti aventi lo stesso diritto. Il giudice dell’ottemperanza ha quindi accolto il ricorso d el contribuente, nominando un commissario ad acta per l' emissione, nel termine di tre mesi, dei necessari provvedimenti attuativi per l’ottemperanza della sentenza.

4. Il contribuente nonsi è costituito in questo giudizio.

5. Con ordinanza n. 4270/2022 la sesta sezione di questa Corte, ritenuto che non ricorressero le condizioni per la trattazione in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., rimetteva la causa per la decisione alla quinta sezione civile.

Considerato che:

1. Preliminarmente va ribadito che il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass., Sez. U., 5/06/2018, n. 14437);ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093;
Cass.21/01/2022, n. 2047;
Cass. 13/01/2021, n. 392;
Cass. 20/11/2020, n. 26480).E’ quanto accade, per quanto si andrà ad esporre, nel caso in esame, in ragionedi principi ormai consolidatisi .

2. Con l’unico motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4cod. proc. civ., l’ Agenzia delle E ntrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 16 - octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ;
dall’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002,n. 289;
degli artt. 6 2 - bise 70 comm a 10, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Rileva l’Amministrazione che l’art. 1, comma 665, legge n. 190del 2014, – a cui l’Agenzia ha dato attuazione con il provvedimento direttoriale n. 19495/2017 del 26 settembre 2017 – limita il rimborso nei confronti dei contribuenti applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute in caso di incapienza o a seguito di dell’esaurimento delle somme stanziate e che la riduzione va applicata anche alle istanze per le quali sia ancora pendente il giudizio per il loro riconoscimento ed anche nella fase dell’ottemperanza. Si duole, inoltre, del ristretto termine assegnato al commissario ad acta.

3. Preliminarmente, vanno ricordati i consolidati principi di diritto espressi da questa Corte sul tema dell’interpretazione dell’art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale. In materia, è stato chiarito che «La disposizione di cui all'art. 70 del D.Lgs. n.546/92 - a mente della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error inprocedendo" in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare e eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.» (Cass. 01/12/2004,n. 22565;
conformi, ex plurimis, Cass. 08/02/2008, n. 3057;
Cass. 16/04/2014, n. 8830;
Cass.28/09/2018, n. 23487). Ebbene, nel caso di specie l’oggetto del ricorso per cassazione attinge proprio il difettoso esercizio del potere -dovere di integrare il dictum della sentenza da ottemperare, con rifer imento ad una questione, quelladei limiti del rimborso, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, come infra si dirà, doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale.

4. Venendo al merito, questa Corte, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniensintrodotto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 ed attuato con il citato provvedimento direttoriale - essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, oltre che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi -non incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass.22/02/2018, n. 4291;
Cass. 25/03/2021, n. 8393;
22/04/2021, nn. 10714 e 10716;
Cass. 13/11/2020, n. 25818;
Cass. 30/09/2020, n. 20790;
Cass. 22/02/2019, n. 5300). A supporto di tale conclusione, oltre al tenore letterale del complesso normativo richiamato, questa Corte ha rilevato che costituisce ius receptuml'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 22/02/2018, n. 4291 , ex plurimis , che richiama ad esempio Cass. 24/04/2015, n. 8373, in tema di Iva). Va, altresì richiamato quanto questa Corte ha argomentato a proposito della limitazione dell’erogazione dell’indennizzo agli aventi diritto in base alla c.d. legge Pinto: «Affatto priva di rilevanza, infine, è l'eccezione d'illegittimità costituzionale formulata con riguardo all'articolo 3, comma 7, della citata legge 89/2001, che limita l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro i limiti delle risorse di bilancio annualmente disponibili. Come si dirà meglio di qui a breve, non sussiste, infatti, nel caso concreto, il diritto della parte a percepire un qualsiasi indennizzo, e ciò comporta comunque l'inoperatività di detta norma, la quale, del resto, non potrebbe mai trovare applicazione in sede di cognizione, ma solo, eventualmente, in fase di esecuzione della pronuncia di condanna dell'amministrazione a corrispondere una determinata somma a titolo di equa riparazione.» (Cass. 10/04/2003, n. 11715, in motivazione). Tale orientamento, al quale devedarsi con tinuità, riconduce lo ius superveniensnon alla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma a quella procedimentale della sua attuazione. Ciòsignifica, sul versante giudiziario, che la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene accertato, ma necessariamente a quella del giudizio d’ ottemperanza, nel quale esso viene attuato. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione ha eccepito la rilevanza dei limiti in questione nell’ambito del giudizio di cognizione diretto ad accertare il diritto al rimborso, questa Corte ha ritenuto il relativo motivo infondato, se noninammissibile, ribadendo che la sede nella quale avrebbe potuto essere dedotto era quella del giudizio sull’esecuzione e/o l’attuazione del diritto accertato (cfr. ex multis le citate Cass.22/02/2018, n. 4291;
Cass. 25/03/2021, n. 8393;
22/04/ 2021, nn. 10714 e 10716;
Cass. 13/11/2020, n. 25818;
Cass.30/09/2020, n. 20790;
Cass. 22/02/2019, n. 5300).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi