Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2022, n. 13394

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2022, n. 13394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13394
Data del deposito : 28 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 . J IN CALCE Numero registro generale 7621/2021 ANNOTAZIONE Numero sezionale 134/2022 Numero di raccolta generale 13394/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Pubblica ADELAIDE AMENDOLA - Primo Presidente f.f. - amministrazione Risarcimento danni Esclusione - Presidente di Sezione - procedura selettiva FELICE MANNA ex art. 7 d.lgs. n.165/2001 Ud. 22/03/2022 - ALBERTO GIUSTI Consigliere - U.P.cam. LINA RUBINO R.G.N. 7621/2021 Consigliere - C G -Consigliere - Rep. A D PO - Rel. Consigliere - F T - Consigliere - G GO - Consigliere - M FHI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7621-2021 proposto da: DONATO LETTERIA, domiciliata ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e F M;

- ricorrente -

Numero registro generale 7621/2021 Numero sezionale 134/2022 Numero di raccolta generale 13394/2022 Data pubblicazione 28/04/2022

contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 733/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere A D PO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede che le Sezioni Unite accolgano il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto l'appello proposto dall'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede che, adito da Letteria D, aveva condannato l'Università a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 1.000,00, liquidata in via equitativa.

2. La D aveva agito in giudizio deducendo, in fatto, che I'Università convenuta aveva indetto, con ordinanza n. 88 del 24 agosto 2011, una selezione pubblica per titoli, finalizzata al conferimento di 15 incarichi di collaborazione occasionale, da prestare, in qualità di tutor d'aula, in relazione all'attivazione di Corsi intensivi di lingua, destinati a dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti e studenti universitari. L'avviso di selezione prevedeva il termine ultimo dell'8 settembre 2011 per la presentazione delle domande di partecipazione, che entro detta data dovevano pervenire all'Università, nel rispetto delle modalità Ric. 2021 n. 7621 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- Numero registro generale 7621/2021 Numero sezionale 134/2022 Numero di raccolta generale 13394/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 previste dallo stesso bando. La D si era avvalsa del servizio postale ed il 6 settembre aveva spedito il plico, a mezzo raccomandata con consegna garantita entro il giorno successivo a quello di spedizione. La domanda di partecipazione era pervenuta alla casella postale dell'Università il 7 settembre, ma il ritiro da parte della destinataria era avvenuto solo il 9 settembre e, pertanto, la D era stata esclusa dalla partecipazione alla procedura.

3. In diritto l'attrice aveva dedotto che l'esclusione era stata conseguenza di un comportamento colposo dell'Università, la quale non aveva curato, come sarebbe stato suo dovere, il ritiro della corrispondenza pervenuta alla casella postale. Aveva domandato, quindi, il risarcimento del danno da perdita di chance, perché la mancata valutazione dei titoli era dipesa dalla stessa condotta dell'amministrazione.

4. Con la decisione qui impugnata il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività dell'appello, sollevata sul rilievo che la notifica si era perfezionata quando già la sentenza gravata era passata in giudicato. Ha rilevato che nel giudizio di primo grado la D aveva nominato difensore l'Avv. A C del Foro di Messina, il quale aveva eletto domicilio presso l'Avv. G G del Foro di Reggio Calabria, sicché la notifica non era andata a buon fine, a causa del trasferimento dello studio del domiciliatario, per fatto addebitabile al difensore della D, il quale aveva l'obbligo di comunicare alla controparte il mutamento del domicilio eletto extra districtum.

5. Ha, poi, ritenuto fondato il motivo di appello con il quale I'Università aveva riproposto la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed ha evidenziato che la D aveva fatto valere un interesse legittimo di natura pretensiva ed aveva posto a fondamento della sua pretesa l'illegittimità dell'esercizio del potere discrezionale della P.A. in relazione ad un atto di natura autoritativa. L'azione risarcitoria andava, pertanto, proposta dinanzi al giudice Ric. 2021 n. 7621 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- Numero registro generale 7621/2021 Numero sezionale 134/2022 Numero di raccolta generale 13394/2022 Data pubblicazione 28/04/2022amministrativo perché collegata «con la spendita di potere da parte della P.A. presente in giudizio in veste di autorità».

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Letteria D sulla base di due motivi, ai quali l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha opposto difese con controricorso.

7. Fissato all'udienza pubblica, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis e dal D.L. n. 105 del 2021, art. 7, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

8. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo.

9. Entrambe le parti hanno

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi