Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2021, n. 06201

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2021, n. 06201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06201
Data del deposito : 17 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/07/2020 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 luglio 2020, il Tribunale di Roma confermava l'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare aveva disposto a carico di TI ON la misura cautelare degli arresti domiciliari per diverse ipotesi di traffico di influenze illecite e per una ipotesi di truffa aggravata.

1.1 Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione i difensori di TI, eccependo che la misura era stata disposta sul presupposto dell'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio ma, in aperta violazione dell'art. 292 comma 2 lett.d) cod.pen, l'ordinanza genetica aveva omesso di fissare la data di scadenza della misura, causando una nullità che avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale. I difensori aggiungono che con memoria difensiva era stata eccepita l'utilizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari di mere formule di stile in merito alla ritenuta esistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ma la doglianza non era stata esaminata dal Tribunale;
inoltre, l'ordinanza cautelare, nella parte in cui -senza alcuna motivazione- confermava implicitamente l'esistenza della esigenza cautelare di cui alla lett. a) dell'art. 274 cod.proc.pen., aveva omesso di indicare le circostanze di fatto su cui tale pericolo era stato ritenuto concretamente esistente,e tale obbligo non poteva ritenersi dimostrato attraverso il generico riferimento alla necessità di garantire l'esito di perquisizioni o sequestri, che erano stati eseguiti in concomitanza con l'esecuzione delle misure cautelari;
quanto alla necessità di sottoporre ad interrogatorio i soggetti indagati a piede libero per le ipotesi di cui all'art. 346 bis cod.pen. contestate a TI, al fine di assolvere all'obbligo di motivazione imposto dal'art. 274 cod.proc.pen. sarebbe stato necessario indicare circostanze diverse dalla necessità di compiere il relativo atto investigativo, da cui poter

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