Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2021, n. 27948

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2021, n. 27948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27948
Data del deposito : 19 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento pendente nei confronti di: B P nato a ROMA il 03/07/1955 F L nato a FROSINONE il 11/01/1959 avverso l'ordinanza del 13/02/2020 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al giudice del dibattimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa all'udienza del 13 febbraio 2020 il Tribunale di Milano, provvedendo nel procedimento instaurato per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa nei confronti di P B (art. 595, comma 3, cod. pen.) e per l'omesso controllo, quale direttore responsabile, nei confronti di L F (art. 596-bis e 57 cod. pen.), ai sensi dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. ha ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. In particolare, a seguito della contestazione in quella sede da parte del Pubblico Ministero dell'«aggravante di cui all'art. 13 legge 47/1948 per essere stato il fatto commesso col mezzo della stampa», il Giudice - su conforme richiesta delle parti - ha ritenuto che nella specie occorresse celebrare l'udienza preliminare.

2. Avverso l'ordinanza il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, denunciandone l'abnormità c.d. funzionale in quanto il provvedimento in discorso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, avrebbe determinato una stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguire se non tramite un intervento di questa Corte di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1. Il ricorrente ha denunciato l'abnormità c.d. funzionale del provvedimento impugnato, che ha restituito gli atti allo stesso Pubblico ministero ritenendo che occorresse esercitare l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio. A tal fine ha rassegnato che: - l'art. 13 L. 47/1948 prevede - quale pena detentiva - la reclusione da uno a sei anni, da cui conseguirebbe la necessità di procedere mediante richiesta di rinvio a giudizio e non anche mediante citazione diretta - nel solo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi