Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2019, n. 33768

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2019, n. 33768
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33768
Data del deposito : 19 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 26744-2017 proposto da: PROVINCIA VIBO VALENTIA in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. A N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI, 55, presso lo studio dell'avvocato M G LO IUDICE, rappresentata e difesa dall'avvocato D C;
- ricorrente-

contro

IMMOBILIARE EUROPA SAS DI GIROLAMO SRIANO & C. in persona del legale rappresentante p.t. SRIANO oq) GIROLAMO, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI

107, presso lo studio dell'avvocato G G, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSJ SRIANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 706/2017 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 12/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE VESCUS per delega;
i

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 12/4/2017, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Immobiliare Europa s.a.s. di Soriano Girolamo & C., ha dichiarato la validità e l'efficacia del contratto di locazione a uso diverso da quello di abitazione stipulato dalla società ricorrente (in qualità di locatrice) con la Provincia di Vibo Valentia, con la condanna di quest'ultima all'esecuzione delle prestazioni promesse non eseguite.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ribadito l'avvenuta conclusione del contratto di locazione in esame nel rispetto delle norme procedimentali e contabili previste dalla legge, essendo detto contratto adeguatamente sorretto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 288/2007 corredata dai prescritti pareri ex art. 49 del TUEL, contestualmente confermando l'insussistenza di alcuna causa di annullamento del contratto (con particolare riguardo al dolo denunciato dalla provincia convenuta), né di alcun motivo di risoluzione del contratto, né di vizi della cosa locata, escludendo infine che l'amministrazione provinciale fosse validamente receduta dal rapporto in sede di autotutela.

3. Avverso la sentenza d'appello, la Provincia di Vibo Valentia propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d'impugnazione.

4. Immobiliare Europa s.a.s. di Soriano Girolamo & C. resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo d'impugnazione proposto, la Provincia di Vibo Valentia censura la sentenza impugnata per violazione degli artt.Udienza del 2 ottobre 2019 - R.G. n. 26744/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri 191 e 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 2967 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità del contratto di locazione in esame per mancanza dell'atto di impegno contabile previsto dall'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, e per l'ulteriore mancanza della preventiva determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, avendo i giudici di merito erroneamente affermato che il contratto di locazione fosse sorretto dalla delibera di giunta n. 288/2007 corredata dai prescritti pareri ex art. 49 del TUEL, in contrasto con le risultanze di causa e le norme di legge nella specie applicabili.

2. Il motivo è fondato.

3. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito da Cass., Sez. 1, 9 maggio 2018/11 marzo 2019, n. 6919), l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e Udienza del 2 ottobre 2019 - R.G. n. 26744/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Sez. U, 10 giugno 2005, n. 12195, Sez. U, 28 giugno 2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., Sez. 1, 9 maggio 2018/11 marzo 2019, n. 6919, cit.).

4. Tali principi risultano ulteriormente ribaditi da Cass., Sez. 1, 13 giugno 2018, n. 15410, secondo cui costituisce principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte (al pari di quello a cui si è fatto richiamo innanzi, maturato sul filo di una regola procedimentale che ha fonte negli artt. 284 e 288 R.d. 3 marzo 1934, n. 383 e si{Poi perpetuata nell'art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, I. 24 aprile 1989 n. 144, nell'art. 35 D.Igs. 25 febbraio 1995, n. 77 e in ultimo, nell'art. 191 D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione Udienza del 2 ottobre 2019 - R.G. n. 26744/2017 - rel. cons. Marco Dell'Utri di essa (Cass., Sez. I, 18/11/2011, n. 24303;
Cass., Sez. I, 28/12/2010, n. 26202;
Cass., Sez. I, 26/05/2010, n. 12880).

5. Ciò posto, appare d'intuiva evidenza come un'ipotetica equipollenza tra l'art. 191 TUEL (nella parte in cui regola l'emissione dell'impegno di spesa) e il parere di regolarità contabile richiesto dall'art. 49 TUEL (nel testo applicabile nella specie ratione temporis, secondo cui "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione") debba ritenersi del tutto errata, essendo evidente la differenza tra un provvedimento (l'impegno di spesa di cui all'art. 191) funzionalmente destinato a incidere direttamente, vincolandolo, su un determinato 0.d capitolo di bilancio dell'ente locale e attestare la concreta sussistenza di una copertura finanziaria, e un provvedimento (il parere di cui all'art. 49) il cui profilo funzionale deve ritenersi limitato ad attestare la (mera) regolarità, sul piano contabile, della prospettata manifestazione della volontà degli organi politici dell'ente (consiglio-giunta).
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