Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2004, n. 15930

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In base all'art. 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la riscossione dei contributi agricoli unificati avviene mediante iscrizione nei ruoli esattoriali.

La disposizione dell'art. 4, lett. b), del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1988 n. 48), che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute qualora l'omissione contributiva dipenda da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto, si riferisce solo alle situazioni nelle quali il mancato versamento possa ritenersi in qualche modo giustificato da un preesistente contrasto interpretativo, con una diminuzione dell'interesse di differimento in favore dell'obbligato che comunque effettui tempestivamente il versamento intimato; l'applicazione di detta norma non può essere quindi estesa in favore degli obbligati che abbiano omesso il pagamento dovuto e permangono in tale loro atteggiamento fino al definitivo accertamento, con pronuncia passata in giudicato, dell'obbligo da essi contestato.

Ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, secondo cui, per le categorie dei lavoratori giornalieri di campagna e assimilati, la retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi della previdenza obbligatoria, va stabilita "in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (...), sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati (...) dalle organizzazioni sindacali interessate", non è rilevante la prestazione di fatto di un orario inferiore rispetto a quello normale previsto dai contratti collettivi di categoria, anche se la deroga dipende da più favorevoli usi normativi o negoziali, salvo il potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo nel caso in cui le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva e da tale atto prese in considerazione risultino oltremodo sperequate rispetto a quelle effettive. (Alla luce di tale principio, la S.C. - in fattispecie estranea all'ambito di applicazione dell'art. 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del decreto interministeriale 28 dicembre 1995, attuativo di detta disposizione, essendo la relativa disciplina applicabile ai soli fini del condono contributivo - ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva attribuito rilievo, ai fini della determinazione della retribuzione imponibile ex art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, ad un uso normativo - in vigore nella provincia di Lecce - che prevedeva un orario giornaliero di lavoro più favorevole per i lavoratori rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo, assunto a parametro dal decreto ministeriale per la determinazione della retribuzione imponibile per quella provincia).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2004, n. 15930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15930
Data del deposito : 16 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'

ANNO

Paolino - Presidente -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, F F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
LINTEUR FRANCOIS XAVIER;



- intimato -


e sul 2^ ricorso n. 12440/02 proposto da:
LINTEUR FRANCOIS XAVIER, elettivamente domiciliato in ROMA via

GRAMSCI

20, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DELL'ANTOGLIETTA, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA. PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, F F, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 871/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 29/06/01 R.G.N. 302/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/04 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;

udito l'Avvocato SGROI;

udito l'Avvocato DELL'ANTOGLIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso par l'accoglimento del terzo e quinto motivo del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede - che aveva rigettato la opposizione di Francois Xavier Lepainteur, titolare di azienda agricola in provincia di Lecce, a cartella esattoriale per il pagamento dell'importo complessivamente preteso dal Servizio contributi agricoli unificati (al quale è succeduto l'INPS, ai sensi dell'articolo 19 legge 23 dicembre 1994, n. 724) a titolo di contributi agricoli unificati (per gli anni 1985 e 1988) e di somme aggiuntive - dichiarava che i contributi pretesi erano dovuti - "nella misura del 75% di quella riportata nelle cartelle esattoriali oltre interessi come per legge" - essenzialmente in base ai rilievi seguenti;

- non è prevista (dall'art. 63, comma 1^, D.P.R. n. 43 del 1988) la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi agricoli unificati;

- i ruoli esattoriali sono stati, nella specie, emessi dopo la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, ne' l'esercizio del potere impositivo risulta impedito durante il periodo in cui siano ancora aperti i termini del condono, per il quale comunque non è stata presentata domanda;

- va dichiarata la nullità della domanda di pagamento delle somme aggiuntive, perché generica, in quanto non risulta specificato se le siano pretese ai sensi della lettera a) oppure b) dell'art. 4, comma 1^, decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (convertito in legge 29 gennaio 1988, n. 48);

- la Corte costituzionale (sentenza n. 342 de 1992) ha affermato il principio che il giudice ordinario può disapplicare i decreti ministeriali (di cui all'articolo 28 D.P.R. 27 aprile 1988, n. 488), che, "per il calcolo dei contributi, prendano come base la retribuzione prevista dai contratti collettivi, quando l'orario di lavoro giornaliero in essi previsto sia maggiore di quello in uso presso una realtà provinciale, per cui la retribuzione pattizia, pur assumendo lo stesso parametro (c.c.n.l.), risulti oltremodo sperequata rispetto a quella fissata a livello nazionale" senza che la disapplicazione prospettata possa ritenersi stabilita (dalla stessa Corte costituzionale) "soltanto se la contrattazione collettiva nazionale avesse consentito una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero secondo le consuetudini locali";

- lo stesso principio, condiviso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, "è stato recepito dal legislatore " - laddove (art. 18, comma 17^ legge 23 dicembre 1994, n. 724) stabilisce che, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto" - nonché da decreto ministeriale attuativo della stessa disposizione (del 29 settembre 1995, in G.U. del 28 dicembre 1995), nel quale risulta che, nella provincia di Lecce, "si pratica un orario di lavoro ridotto per consuetudini locali";

- ne' la disciplina ora ricordata (art. 18, comma 17^, legge 23 dicembre 1994, n. 724 e decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 29 settembre 1995, cit.) può trovare applicazione ai soli fini del condono contributivo;

- pertanto sono illegittimi e, come tali, vanno disapplicati i decreti ministeriali, che - per il calcolo dei contributi dedotti nel presente giudizio - hanno determinato le retribuzioni imponibili, per la provincia di Lecce, senza tenere conto della circostanza che, da almeno venti anni, nella stessa provincia, l'orario di lavoro, consuetudinariamente praticato in agricoltura (di cinque ore), è notevolmente inferiore rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale (sei ore e quaranta minuti);

- pertanto i contributi, dedotti nel presente giudizio, sono dovuti in misura - pari al 75% di quella riportata nelle cartelle esattoriali - proporzionale al rapporto (di 100 a 75) tra l'orario praticato a livello nazionale (ore 6,66) e quello praticato in provincia di Lecce (ore 5).
Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi.
L'intimato resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un motivo, al quale resiste con controricorso il ricorrente principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti separatamente contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 13 legge 23 aprile 1981, n. 155, e 63 D.P.R. n. 43/88), nonché vizio di
motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che norma della disposizione invocata (art. 13, terzo comma, legge 23 aprile 1981 , n. 155, cit.) - le ditte, che non effettuano il versamento diretto
della prima rata contributiva alla scadenza stabilita, sono iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l'intero ammontare dei contributi dovuti, maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale".
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modifiche nella l. 29 febbraio 1988 n. 48) - il ricorrente principale censura la
sentenza impugnata per avere omesso di considerare che le somme aggiuntive (sanzioni civili) erano state calcolate, nella specie, secondo il parametro (di cui alla lettera a dell'invocato art. 4 del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modifiche nella l. 29
febbraio n. 48, cit.), non potendo trovare applicazione il parametro alternativo (di cui alla lettera b della stessa disposizione), che - essendo previsto per il caso in cui l'omissione contributiva dipenda da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto - opera soltanto in favore dell'obbligato che effettui il pagamento intimato. Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c, 5 legge n. 2248/1865, Allegato E, 28 D.P.R. n. 488/68, 8 legge n. 459/72, di conversione con modifiche del decreto-legge 287/72, 1 decreto-legge n. 338/89, convertito con modifiche in legge n. 389/89, 18, comma 17^, legge n. 724/94, 1, comma 8^, decreto-legge n. 318, convertito in legge n. 402/96),
nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente principale censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto illegittimi i decreti ministeriali, che avevano determinato (ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 488-68, cit.) la retribuzione imponibile convenzionale per il calcolo dei contributi agricoli unificati dedotti nel presente giudizio - sotto profili diversi:
- intanto si applica, ai soli fini del condono (ai sensi dell'art. 1, comma 8^, decreto-legge n. 318, convertito in legge n. 402/96, cit.), la disposizione invocata (art. 18, comma 17^, legge n. 724/94, cit.) - laddove stabilisce che, "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto" - nonché il decreto ministeriale attuativo della stessa disposizione (del 29 settembre 1995, in G.U. del 28 dicembre 1995), nel quale risulta che, nella provincia di Lecce, "si pratica un orario di lavoro ridotto per consuetudini locali";

la contrattazione collettiva nazionale e decentrata - in tema di durata dell'orario di lavoro giornaliero in agricoltura in provincia di Lecce - non fanno riferimento ad usi, difformi dalla previsione contrattuale, ma anzi - in un chiarimento a verbale (valorizzato dalla sentenza di primo grado) - afferma che "un'eventuale riduzione dell'orario di lavoro non avrebbe comportato una riduzione della retribuzione giornaliera;

- non risulta, comunque, che il decreto ministeriale abbia determinato una "grave sperequazione";

- peraltro, "nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati" (art. 8, primo comma, disposizioni sulla legge in generale);

- soccorre infine la previsione (art. 1 decreto-legge n. 338/89, convertito con modifiche in legge n. 389/89, cit.), di generale applicazione, che "la retribuzione, da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo ".
Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere liquidato - in difetto i qualsiasi domanda in tal senso - il minore importo, asseritamene, dovuto da controparte a titolo di contributi agricoli unificati per il periodo controverso.
Con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di nome di diritto (art. 4 decreto-legge n. 536/87, convertito in legge n. 44/88), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.)
- il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per non avere affermato l'obbligo della controparte di corrispondere, in dipendenza dell'omissione contributiva, le sanzioni civili (di cui alla disposizione invocata).
Con l'unico motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 decreto-legge n. 6, convertito in legge n. 63/93, 10, comma 2^ bis, decreto-legge n. 155, convertito in legge n. 243/93, 5 bis decreto-legge n. 465/93, convertito in legge n. 21/94, 21 legge n. 601/94), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto illegittima la pretesa dell'INPS di riscuotere contributi agricoli unificati, a mezzo ruoli esattoriali, prima della scadenza del termine (31 gennaio 1995) per potere fruire del condono contributivo (ai sensi dell'art. 4 decreto-legge n. 6, convertito in legge n. 63/93 e dell'art. 10, comma 2^ bis, decreto- legge n. 155, convertito in legge n. 243/93, cit.). Il ricorso principale è fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorbe il ricorso incidentale.

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