Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2022, n. 04463
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Testo completo
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: S I, nato a Trieste il 24/07/1976 avverso la sentenza del 18/09/2019 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni dell'affidamento a terzi degli animali con restituzione all'avente diritto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/09/2019, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste dichiarava non doversi procedere nei confronti di S I in ordine ai reati ascrittigli e di cui agli artt. 544-bis e 544-ter cod.pen. perché estinti per intervenuto esito positivo della messa alla prova, confermando l'affidamento definitivo degli animali in sequestro agli attuali affidatari.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 323 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, argomentando che il Tribunale, avendo emesso sentenza di non
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni dell'affidamento a terzi degli animali con restituzione all'avente diritto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18/09/2019, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste dichiarava non doversi procedere nei confronti di S I in ordine ai reati ascrittigli e di cui agli artt. 544-bis e 544-ter cod.pen. perché estinti per intervenuto esito positivo della messa alla prova, confermando l'affidamento definitivo degli animali in sequestro agli attuali affidatari.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 323 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, argomentando che il Tribunale, avendo emesso sentenza di non
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