Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2024, n. 28908
Sentenza
12 aprile 2024
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12 aprile 2024
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Massime • 1
Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251 è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.
Sul provvedimento
Testo completo
Manimaro 28908-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VI DI IC -Presidente- Sent. n. sez. 400/2024 DOMENICO FIORDALISI PU 12/04/2024- FILIPPO CASA R.G.N. 223/2024 BARBARA CALASELICE - relatore - RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA IO nato a [...] il [...] TE CE SA nato a [...] il [...] AC LD nato a [...] il [...] IC CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 27/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, N. Lettieri, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di AN, IT e CR, nonché il rigetto del ricorso di CI;
la parte civile, avv. A. Gaeta, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto la conferma della sentenza e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese del giudizio, nella misura di euro 4000,00 ciascuno, oltre accessori di legge;
i difensori, avv. R. M. Panno e P. Pisani, per CI, hanno fatto pervenire memorie di replica con le quali, ulteriormente argomentando, hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 21 settembre 2021, nei confronti di AR AN, CE SA IT, AL CR e CE CI, concedendo agli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante dei motivi abietti, rideterminando la pena in quella di un anno e mesi sei di reclusione ciascuno, con la già ritenuta continuazione con precedenti giudicati, per AR AN CE SA IT e DO CR, nonché in quella di anni quattordici di reclusione per CI.
1.1.Il primo giudice aveva condannato: - AN, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 20 giugno del 2002; -CR, alla pena di anni due di reclusione, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati con le sentenze della Corte di assise di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 25 marzo 2002 e dalla Corte di assise di Cosenza, resa il 2 ottobre 2004, divenuta irrevocabile il 7 ottobre 2005; IT, alla pena gli anni due di reclusione, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati con plurime sentenze definitive emesse dalla Corte di assise di Cosenza, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2000, dalla Corte di assise di Cosenza, divenuta irrevocabile il 25 marzo 2002, dalla Corte di assise di Cosenza divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2007, dalla Corte di assise di appello di Catanzaro divenuta irrevocabile il 12 luglio 2013; CI, alla pena di anni trenta di reclusione esclusa la circostanza aggravante di cui all'art 416-bis.1 cod. pen., ritenendo le circostanze aggravanti della premeditazione, del numero delle persone e dei motivi abietti, oltre alle pene accessorie e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita PP IG.
1.2. il procedimento ha a oggetto l'omicidio di TO IG, essendo intervenuta la prescrizione del reato di lesioni personali nei confronti del figlio, SI IG, fatti commessi in data 18 novembre 1981 a Cosenza. L'omicidio si è attuato attraverso l'esplosione di plurimi colpi di arma da fuoco, nei confronti della vittima e di suo figlio, da parte di due o tre individui, con il volto coperto da passamontagna, all'interno dell'esercizio commerciale di calzature e pelletteria del medesimo IG. Il primo giudice valorizza gli esiti della nota della squadra mobile di Cosenza del 19 novembre 1981, le dichiarazioni di SI IG, quelle dei tre operai che si trovavano nel negozio al momento della sparatoria e che avevano fornito anche 2 rch una descrizione dei killer, nonché quelle di CE BR, dipendente del distributore di carburante che si trovava poco lontano dall'esercizio commerciale teatro dei fatti. Si rimarca anche la rilevanza degli esiti del sequestro di proiettili presunto calibro 38, di tre frammenti di incamiciatura per proiettili, nonché di quattro frammenti di piombo rinvenuti e sequestrati sul luogo dove si era verificata la sparatoria. Sulla scorta di tali elementi, venivano, in un primo momento, individuati come possibili autori del delitto CE FA e CE RO poi successivamente scagionati. Solo a distanza di anni, a seguito della collaborazione di giustizia di PP e CE SA IT, ER AN, CE ES, AL CR e AR AN, emergevano ulteriori elementi per la ricostruzione della vicenda che hanno condotto all'instaurazione del presente procedimento a carico degli attuali ricorrenti.
1.3. La sentenza di primo grado, dunque, fonda sulla confessione di AN, IT e CR, nonché quanto a CI, sulla rilevata convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ex art. 192 cod. proc. pen. In particolare, si fa riferimento alla confessione degli odierni ricorrenti, quanto alla loro partecipazione al delitto, alle dichiarazioni di CE ES che aveva, inconsapevolmente, accompagnato sul luogo dell'omicidio i killer e che aveva appreso, successivamente, de relato, le modalità di esecuzione del delitto, nonché a quelle di IT e AN che hanno appreso, de relato, le informazioni fornite in merito al delitto, fonti dichiarative ritenute dal primo giudice attendibili e idonee a riscontrarsi reciprocamente quanto al concorso di CE CI nell'omicidio.
1.2.Ad analoghe conclusioni accede la pronuncia di secondo grado, valutando le medesime fonti di prova (cfr. p. 14 e ss), nonché rinnovando il giudizio di credibilità, attendibilità e convergenza del narrato dei collaboratori di giustizia, addivenendo alla riforma della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, per il riconoscimento, a tutti gli imputati, delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza (nel dispositivo soltanto con la circostanza aggravante dei motivi abietti), stante l'ampio lasso temporale trascorso dalla data di commissione del fatto all'instaurazione del procedimento, per i collaboratori valorizzando, altresì, il comportamento processuale e la confessione, resa in mancanza di elementi indiziari a loro carico. In ogni caso, si rileva che nella motivazione della sentenza di secondo grado, risulta l'avvenuto riconoscimento delle circostanze aggravanti contestate, quindi premeditazione, motivi abietti e numero delle persone superiore a cinque, tranne quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ratione temporis, ma nel 3 van dispositivo risulta il giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, operato soltanto con la circostanza aggravante dei futili motivi.
2.Propongono tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei difensori, devolvendo censure con i motivi di seguito indicati, riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. AR AN, per il tramite dell'avv. M Manna, denuncia due vizi.
2.1.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 546, lett. e) cod. proc. pen. Il processo è stato celebrato, a carico del ricorrente, a oltre quarant'anni dal fatto. A AN viene contestato il mandato che lo stesso ha conferito per l'omicidio di IG, con elementi probatori provenienti soltanto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La motivazione, secondo il ricorrente, è contraddittoria quanto all'elenco dei collaboratori di giustizia riportati in sentenza perché vengono richiamate, oltre a quelle di AN, le dichiarazioni di altri cinque collaboratori, tra cui quelle di ER AN, affermazioni però dichiarate non utilizzabili. PP IT, poi, ha reso dichiarazioni de relato, dando atto i giudici di secondo grado che all'epoca dei fatti questi risultava detenuto, CE IT ha reso dichiarazioni, in quattro interrogatori, tra loro contraddittorie quanto al conferimento del mandato dell'omicidio. Anche CR, nell'interrogatorio del 30 settembre 2019, ha affermato che l'ordine di uccidere era stato ricevuto soltanto da CE IT, mentre negli altri interrogatori questi aveva affermato che AR AN era d'accordo. Lo stesso AN, nel confessare la sua partecipazione, afferma però che la volontà era soltanto quella di incendiare il negozio del IG e che, comunque, quest'ultimo doveva essere soltanto ferito, citando degli appunti che erano stati reperiti al momento dell'arresto. In sostanza, si sostiene che sono pretermessi i parametri interpretativi di cui all'art. 192 del codice di rito perché le dichiarazioni non sono univoche e sono affette da circolarità.
2.1.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato e quanto all'esclusione della ricorrenza dell'art. 83 cod. pen. e 116 cod. pen. AN, nel corso dei suoi interrogatorio, ha affermato che la causale del delitto era riconducibile a AN IT il quale accampava pretese sull'immobile detenuto da IG che, quindi, andava punito, ma solo attraverso l'incendio dell'esercizio commerciale e con il suo ferimento. van 4 Anche IT, nell'interrogatorio del 12 settembre 2001, aveva affermato di essere il mandante dell'omicidio e di averne discusso con AN.
2.2. CE SA IT, per il tramite del difensore, avv. A. Manno, affida l'impugnazione a due motivi.
2.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2, comma quarto, 416-bis.1 cod. pen., art. 8 legge n. 203 del 1991. La Corte di assise di appello ha escluso la circostanza attenuante speciale perché, correlativamente, la sentenza appellata ha ritenuto l'inapplicabilità della circostanza aggravante di cui all'art 7 della legge n. 203 del 1991, essendo pacifica la stretta correlazione tra le due circostanze, richiamando un precedente in termini. La difesa ha osservato che, nel caso di specie, però l'insussistenza della circostanza