Cass. civ., sez. III, sentenza 12/11/2021, n. 34011

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/11/2021, n. 34011
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34011
Data del deposito : 12 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 703-2018 proposto da: V M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVONAROLA, 39, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato N B per procura speciale in atti;

- ricorrente -

2021 contro 1713 I S SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTREMBRE N.

3, presso lo studio dell'avvocato G M, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5440/2016 del TRIBUNALE di T, depositata il 15/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2021 dal Consigliere Dott. L R. Viste le conclusioni scritte del Procuratore generale.

FATTI DI CAUSA

1. M V proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da Banca Intesa nei suoi confronti. Nelle more, pagava l'importo intimato.

2. Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 2149 del 2014, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da Banca Intesa, ordinando la restituzione delle somme corrisposte dal V alla banca, condannando inoltre la banca al pagamento delle spese legali e della CTU così come liquidate in corso di causa. Nessun riferimento agli interessi legali era contenuto in sentenza.

3. Il V intimava precetto di pagamento per la restituzione di quanto pagato, comprensivo delle somme pagate in ottemperanza al decreto ingiuntivo ed anche degli interessi legali su dette somme dalla data del pagamento.

4. La banca proponeva opposizione al precetto notificatole dal V, ex art. 615 primo comma c.p.c., dinnanzi al Tribunale di Torino, assumendo che il precetto:- fosse illegittimo, perché dei 99.030,63 euro intimati Intesa San Paolo aveva già dato disposizione di pagare 77.468,54 euro al V il 24 aprile 2015, con accredito del 28 aprile 2015;
- fosse inoltre illegittimo perché le somme relative agli interessi, secondo la banca, non erano dovute, giacché la sentenza del Tribunale di Trani nulla aveva previsto in materia.

5. Il V dava atto di aver ricevuto in restituzione, nell'aprile 2015, e quindi dopo la notifica dell'atto di precetto opposto, la sola sorte capitale.

6. Il Tribunale di Torino sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base della richiesta del V, invitando le parti a valutare possibilità conciliative;
il V proponeva reclamo contro il provvedimento di sospensione ex 669 terdecies cod.proc.civ., che veniva rigettato.

7. Infine, il tribunale accoglieva l'opposizione al precetto, dichiarando inesistente il diritto del V a procedere all'esecuzione forzata in danno alla Banca sulla base della sentenza del Tribunale di Trani perché tale sentenza non statuiva in merito agli interessi (non risultava neppure che una apposita domanda fosse stata formulata, né tanto meno risultava indicato il dies a quo), bensì si limitava a ordinare la restituzione delle somme a suo tempo corrisposte dal V alla banca, né era possibile procedere alla integrazione del titolo come richiesto dall'opposto. La sentenza di primo grado sottolinea che, a fronte di un titolo di formazione giudiziale, in caso di statuizione dubbia, il giudice dell'opposizione a precetto possa e debba interpretare il titolo, ma in nessun caso può integrare la pronuncia posta in esecuzione nelle parti in cui risulti lacunosa e segnala che la eventuale lacuna della sentenza che costituisce il titolo restitutorio avrebbe potuto e dovuto essere motivo di appello.

8. Il V proponeva appello avverso questa statuizione, che veniva dichiarato inammissibile ex art. 348 ter cod.proc.civ. dalla Corte d'Appello di Torino, la quale non ravvisava probabilità di accoglimento dell'impugnazione, ed affermava che la domanda volta a far dichiarare in questa sede il diritto a procedere all'esecuzione forzata anche per il recupero degli interessi fosse comunque tardiva e inammissibile.

9. M V ha proposto tempestivo ricorso per cassazione nei confronti di Intesa San Paolo SPA, articolato in due motivi, notificato il 18 dicembre 2017, per la cassazione della sentenza n. 5440\2016 resa dal Tribunale ordinario di Torino, pubblicata il 15 novembre 2016 e non notificata. 10. Intesa S. Paolo ha resistito con controricorso illustrato da memoria. 11. La causa è stata avviata dapprima alla trattazione in adunanza camerale non partecipata, quindi con ordinanza interlocutoria è stata rimessa alla pubblica udienza della Terza Sezione, attesa la complessità delle questioni trattate e la rilevanza nomofilattica delle stesse. E' stata discussa in udienza pubblica a trattazione scritta, ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n.137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020. 12. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte, in vista dell'udienza pubblica, con le quali chiede l'accoglimento del ricorso, osservando che il principio espresso dall'art. 1282 c.c. deve essere applicato anche quando la fonte del credito liquido ed esigibile è un titolo a formazione giudiziale, e che il silenzio del titolo, in relazione agli interessi, non può essere ostativo alla loro produzione ex lege. Afferma che, anche di fronte al silenzio del titolo, non costituisce interpretazione né integrazione extratestuale quella operata col precetto che intima anche il pagamento degli interessi legali, atteso che la debenza degli interessi discende dalla legge e non dal titolo. A fronte di una domanda di restituzione nella situazione precedente al pagamento effettuato in forza di un titolo provvisoriamente } ,ury\,,ev5i/c esecutivo poi venuto meno, il solvens deve essere rimesso nella stessa situazione patrimoniale quo ante, e quindi ha diritto agli interessi, dal pagamento, e non dalla domanda di restituzione, come effetto legale, ed a prescindere che li abbia chiesti o no con la domanda di restituzione. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi. 13. Con il primo motivo il V lamenta la violazione degli artt. 820, comma 3, e 1282 c.c. in materia di frutti, interessi e naturale fecondità del denaro. 13.1. Segnala che la stessa sentenza del Tribunale di Trani, che costituisce il titolo sulla base del quale egli ha agito in executivis, afferma che nel caso di specie non si rientra nell'alveo della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c. (solo in caso di ripetizione di indebito si sarebbe poi potuto discutere sulla decorrenza degli interessi, se dal pagamento, per l'accipiens in mala fede, o dalla domanda, se l'accipiens fosse stato in buona fede). 13.2. Al caso di specie, continua, andavano applicate le norme relative alla reintegrazione del patrimonio del solvens : si
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