Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 09697

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 09697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09697
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARIOTTI MATTEO, nato a PISTOIA il 09/11/1993 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, L G, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 3/5/2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pistoia, ad integrazione della sentenza del medesimo Tribunale n. 1000/2019 del 19/6/2019, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha stabilito - su istanza del Pubblico ministero - che la pena ivi complessivamente irrogata per effetto del riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza n. 2653/16 del 21/12/2016, non deve intendersi sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Invero, il giudice dell'esecuzione ha affermato di non poter incidere sull'accordo raggiunto tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., che non prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena patteggiata e che in tali termini è stato recepito dal giudice di cognizione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. S B, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 670 e 674 cod. proc. pen. Invero, la pena del reato più grave, rispetto al quale si è calcolata la continuazione con il nuovo reato, era stata sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen., sicché detto beneficio avrebbe dovuto estendersi anche al reato satellite, in virtù del carattere unitario del reato continuato. Invece, il giudice dell'esecuzione l'ha illegittimamente negato.
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