Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 09697
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARIOTTI MATTEO, nato a PISTOIA il 09/11/1993 avverso l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, L G, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 3/5/2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pistoia, ad integrazione della sentenza del medesimo Tribunale n. 1000/2019 del 19/6/2019, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha stabilito - su istanza del Pubblico ministero - che la pena ivi complessivamente irrogata per effetto del riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza n. 2653/16 del 21/12/2016, non deve intendersi sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Invero, il giudice dell'esecuzione ha affermato di non poter incidere sull'accordo raggiunto tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., che non prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena patteggiata e che in tali termini è stato recepito dal giudice di cognizione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. S B, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 670 e 674 cod. proc. pen. Invero, la pena del reato più grave, rispetto al quale si è calcolata la continuazione con
lette le conclusioni del Procuratore generale, L G, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 3/5/2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pistoia, ad integrazione della sentenza del medesimo Tribunale n. 1000/2019 del 19/6/2019, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha stabilito - su istanza del Pubblico ministero - che la pena ivi complessivamente irrogata per effetto del riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza n. 2653/16 del 21/12/2016, non deve intendersi sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. Invero, il giudice dell'esecuzione ha affermato di non poter incidere sull'accordo raggiunto tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., che non prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena patteggiata e che in tali termini è stato recepito dal giudice di cognizione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. S B, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 670 e 674 cod. proc. pen. Invero, la pena del reato più grave, rispetto al quale si è calcolata la continuazione con
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi