Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2022, n. 22378

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/07/2022, n. 22378
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22378
Data del deposito : 15 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 30213-2020 proposto da: O F, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio dell'avvocato A V, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

2021

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,

ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;
- controrlco=rente - avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/10/2020 R.G.N. 517/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/12/2021 dal Consigliere Dott. P N D T;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 30213/2020 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 629/2020, pubblicata il 13 ottobre 2020, la Corte di appello di Lecce ha respinto il reclamo di F O e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione c:on lettera del 25 maggio 2017, all'esito di giudizio penale, per fatti commessi dalla O nel 2007 in qualità di Ufficiale di riscossione incaricata di svolgere procedure esecutive.

2. In particolare, la Corte territoriale, sulla scorta degli atti penali, ha ritenuto dimostrato uno degli addebiti contestati, consistito nell'avere soppresso un verbale di pignoramento a richiesta di un terzo estraneo, mentre le circostanze riferite dalla dipendente riguardo a tale episodio in sede disciplinare erano rimaste sfornite di prova, non avendo la O formulato alcun capitolo che le potesse eventualmente confermare.

3. La Corte di appello ha inoltre osservato, quanto alla tempestività della contestazione, che il datore di lavoro, nel rinviare la valutazione dei fatti alle risultanze del procedimento penale, aveva di ciò dato comunicazione alla dipendente, in applicazione dell'art. 35 del C.C.N.L. 9 aprile 2008 per i dipendenti di Equitalia.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la O con tre motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito l'Agenzia con controricorso.

5. Il Procuratore Generale ha presentato proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e degli artt. 1418 e 2119 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente si duole del mancato rilievo, da parte della Corte di appello, della illegittimità dell'art. 35 C.C.N.L. 9 aprile 2008 per i dipendenti di Equitalia: in particolare, sul rilievo che gli illeciti oggetto di valutazione in sede disciplinare si erano verificati nel novembre 2007, mentre la contestazione e il licenziamento le erano stati comunicati nel febbraio e nel maggio 2017 (a seguito della sentenza n. 2306/2016 del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione), la ricorrente assume che la norma collettiva, consentendo al datore di lavoro di rinviare la valutazione dei fatti, che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, all'esito delle risultanze anche non definitive del procedimento penale, si porrebbe in contrasto con il principio di tempestività del licenziamento per giusta causa.

7. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che per l'addebito ritenuto fondato la ricorrente avrebbe dovuto provare quanto dedotto nelle sue giustificazioni, mentre erano fatti pacifici, in quanto mai contestati dalla controparte, sia l'avvenuta comunicazione al preposto D Q delle minacce subite, sia l'assenza del verbale di pignoramento che nella ricostruzione dell'Agenzia sarebbe stato strappato.
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