Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2018, n. 21936

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2018, n. 21936
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21936
Data del deposito : 17 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R F nato il 23/08/1975 a TRICASE avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. L O, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per la parte civile G R, l'avv. M A, in sostituzione dell'avv. G B, che ha depositato conclusioni, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 20/01/2017, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 06/05/2013, con la quale il Tribunale di Lecce aveva dichiarato F R colpevole del reato di diffamazione aggravata in danno di G R, B R, P L, D R e V R e lo aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituite parti civili. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione F R, attraverso i difensori avv. F Z e avv. F D S, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 601 e 184 cod. proc. pen. L'avv. D S, difensore dell'imputato dinanzi alla Corte di appello, riceveva in data 01/02/2016 l'avviso di fissazione dell'udienza in appello per il successivo 12/02/2016;
a tale udienza l'avv. d S compariva regolarmente, ma il processo era rinviato preliminarmente per il carico dell'udienza;
alla successiva udienza del 10/01/2017, l'avv. D S eccepiva l'inosservanza del termine a comparire, ma l'eccezione era rigettata in quanto erroneamente ritenuta tardiva, posto che solo a tale ultima udienza il difensore aveva potuto proporre l'eccezione. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato per plurime convergenti ragioni. Sotto un primo profilo, si deve rilevare che all'udienza del 12/02/2016, come si evince dal relativo verbale (al cui esame diretto questa Corte può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), la Corte distrettuale ha proceduto alla verifica della costituzione delle parti (dichiarando la contumacia dell'imputato) e ha quindi disposto il rinvio del processo, in assenza di qualsiasi intervento (o richiesta di intervento) del difensore di fiducia presente: pertanto, si è all'evidenza perfezionata la sanatoria ex art. 184 cod. proc. pen., non risultando in alcun modo che la comparizione del difensore sia stata determinata dall'intento di far rilevare la nullità. D'altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato (Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016, Sbarro, Rv. 268125;
conf. Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014, Chines, Rv. 261630). Alla luce del principio di diritto richiamato - riferibile anche all'ipotesi in cui l'inosservanza del termine di comparizione riguardi la citazione del difensore - il rinvio, stabilito alla presenza del difensore, sia pure per ragioni diverse dal rilievo dell'inosservanza stessa, dall'udienza del 12/02/2016 a quella del 10/01/2017 ha sanato la nullità del primo avviso, il che rende ragione, sotto un ulteriore profilo, della manifesta infondatezza del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00 e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida come da dispositivo disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
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