Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/05/2006, n. 12215

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia. Di talché, distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Deve, pertanto, riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, tendente a far valere, attraverso la contestazione della delibera di esclusione, la titolarità del diritto soggettivo del ricorrente alla conservazione del godimento dell'immobile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/05/2006, n. 12215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12215
Data del deposito : 24 maggio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR EP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentato difeso dall'avvocato FRANCESCO ALBA, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
SOCIETÀ COOPERATIVA MORGANTINA A.R.L.;

- intimata -
avverso le sentenze nn. 550/2001 del Tribunale di CALTAGIRONE, depositata il 19/10/2001 e n. 1879/2003 del Tribunale amministrativo regionale di CATANIA, depositata il 07/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/2006 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 17 settembre 1992 il Sig. RA PE convenne davanti al Tribunale di Caltagirone la Società Cooperativa Edilizia Morgantina a r.l., proponendo opposizione avverso la Delib. consiglio di amministrazione 30 luglio 1992, con la quale era stato escluso, come socio, dalla cooperativa.
Con sentenza del 4-19 ottobre 2001 il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in base alla considerazione che le controversie attinenti alla qualità di socio di cooperativa edilizia siciliana regionale sono sottratte alla giurisdizione ordinaria, essendo il rapporto tra socio e cooperativa tutelabile davanti al giudice amministrativo secondo le previsioni del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, applicabile alla Regione alla stregua del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, art. 4.
Il giudizio fu riassunto davanti al giudice amministrativo (Sezione distaccata di Catania), che, con sentenza 7 ottobre - 7 novembre 2003 declinò la propria giurisdizione, sul rilievo che il RA avrebbe dovuto previamente contestare la perdita della propria qualità di socio dinanzi alla competente commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare.
Il conflitto negativo di giurisdizione è denunciato dal RA con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c.. La Società Cooperativa Morgantina non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorrente, nel denunciare con il primo motivo, il conflitto di giurisdizione tra il Giudice ordinario e quello amministrativo, deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 1998, n. 112, art. 53, lett. e), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 1, e sostiene che erroneamente, a seguito della soppressione delle
funzioni giurisdizionali delle commissioni per l'edilizia economica e polare, è stata esclusa la giurisdizione del Giudice amministrativo per le controversie di cui al R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 131. 1.2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario alla stregua delle seguenti considerazioni.

1.3. Il funzionamento e le attività delle cooperative edilizie (già disciplinate nella L. 31 maggio 1903, n. 254, art. 2, e, successivamente, nel R.D. 30 novembre 1919, n. 2318, art. 5, sull'edilizia popolare ed economica) hanno trovato organica regolamentazione nel R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (approvazione del t.u. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;
d'ora in poi, t.u.), contenente norme sui requisiti dei soci e sulla perdita della qualità di socio;
sulla prenotazione sull'assegnazione e il trasferimento degli alloggi;
sull'approvazione dei progetti, sul collaudo e sulla manutenzione dei fabbricati;
nonché sulle cause di decadenza dal contributo e sulla destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della cooperativa.
In questa normativa la posizione del socio si articola in più fasi - l'assegnazione dell'alloggio (concretatesi nella consegna al socio e nell'obbligo di questi di occuparlo a pena di decadenza), la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi