Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2014, n. 17757

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Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2014, n. 17757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17757
Data del deposito : 7 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. D'AN Enrica - rel. Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9298-2008 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERE ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO, C.F. 80031750153, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE N. 130, presso lo studio dell'avvocato ENRICO RI TERENZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARNEVALE SERGIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CC CI C.F. [...], TO ET, ON UR, RR ET, ON NI, AN AL, SS RI, EN CA RI, HE RI, AL GI , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AN GRAMSCI, 24, presso lo studio dell'avvocato MASINI RI STEFANIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NESPOR STEFANO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro
EO AN, ER FABIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 64/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/01/2008 R.G.N. 2065/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA D'AN;

udito l'Avvocato CARNEVALE SERGIO;

udito l'Avvocato MASINI RI STEFANIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 gennaio 2008 la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accertato il diritto di AC LU e degli altri litisconsorti, tutti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di cui alcuni medici chirurghi plastici della mano ed altri medici ortopedici, a percepire l'indennità di rischio radiologico a decorrere dal 1 luglio 1998 nonché ad usufruire delle ferie cosiddette biologiche nella misura dovuta per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 2004, con conseguente condanna dell'Azienda Ospedaliera a corrispondere le somme indicate a lato di ciascuno dei ricorrenti.
La Corte territoriale, richiamata la normativa anche contrattuale applicabile, ha rilevato che il c.t.u. pur avendo rilevato che i ricorrenti operavano in modo continuativo nella zona controllata, aveva ritenuto che la frequentazione anche continuativa di tale zona non era di per sè indice di esposizione al rischio ed aveva concluso che i ricorrenti erano esposti al rischio, ma in modo non continuativo e solo occasionale.
Secondo la Corte, invece, i ricorrenti, medici chirurghi professionalmente impegnati nella loro specifica funzione avvicendandosi nelle sale operatorie secondo turni prestabiliti, esposti ad un rischio radiologico per una percentuale di casi che poteva assumere incidenza rilevante e con il possibile superamento dei valori soglia, non potevano essere considerati frequentatori occasionali delle zone controllate e che in tale situazione si sarebbero potuti trovare soltanto coloro che saltuariamente erano chiamati da altri reparti per effettuare le medesime prestazioni mediche.
Secondo la Corte pertanto l'esposizione cui erano sottoposti i ricorrenti doveva ritenersi permanente o continuativa e non solo occasionale così come del resto aveva concluso altro consulente e in un'altra causa per colleghi degli odierni ricorrenti che operavano nella medesima struttura.
Avverso la sentenza ricorre in cassazione l'Azienda Ospedaliera formulando 5 motivi. Resistono i medici depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 460 del 1988, art. 1, del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, della L. n. 724 del 1994, art. 5, del D.Lgs. n. 230 del 1995, art. 4.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ritiene che l'indennità di rischio spetti a tutti i medici che lavorano abitualmente in zona controllata e cioè per il solo fatto di lavorare in zona controllata indipendentemente dal numero di radiografie effettuate, dal funzionamento delle apparecchiature radiologiche e dalla presenza dei medici durante il funzionamento delle stesse e quindi dall'esposizione effettiva di ciascuno di essi alle radiazioni.
Osserva che ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120, l'esposizione continuativa rischio radiologico deve essere rilevata non solo in base alla frequenza della presenza in zone controllate ma anche al tempo di effettiva esposizione al fine di accertare il grado di assorbimento;
che inoltre la norma indica come ulteriore criterio per rilevare l'esposizione al rischio radiologico il livello accertalo dall'esperto qualificato nell'ambito della commissione di cui al comma 4, art. citato.
Con il secondo motivo denuncia violazione di plurime norme anche

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