Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 03697
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: STANISCIA NICOLA nato a ROMA il 17/10/1959 TRALICCI GINA nato a ROMA il 21/06/1959 STANISCIA MARIA FLAVIA nato a ROMA il 15/07/1996 avverso l'ordinanza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere S A;lette le conclusioni del PG N L che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;dato avviso al difensore;RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione dell'incidente in tema di misure di prevenzione reali, ha: - rigettato l'opposizione presentata da N S e G T, già sottoposti alla misura di prevenzione, nonché dal terzo M F S avverso l'ordinanza emessa in data 6 aprile 2021 con la quale, preso atto del rifiuto degli aventi diritto di procedere al ritiro delle chiavi degli immobili di via Germanico e della villa di Fregene, veniva disposta la loro convocazione per la restituzione di tali immobili, con l'avvertimento che in caso di mancata presentazione o di rifiuto di riconsegna, le chiavi sarebbero rimaste a disposizione degli aventi diritto presso la polizia giudiziaria, fermo restando che ogni evento eventualmente occorso ai detti immobili sarebbe rimasto a carico degli aventi diritto, dovendosi ritenere la restituzione completata a tutti gli effetti, escludendo, per contro, la possibilità di vendita degli immobili in quanto era già stata effettuata la cancellazione delle trascrizioni immobiliari di confisca (revocate in via definitiva);- dichiarato inammissibile l'istanza dei suddetti tesa ad ottenere l'intimazione al dr. G F (coadiutore dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati) di restituire le somme dai medesimi indicate, nonché l'istanza tesa alla ricusazione di tale professionista e l'istanza tesa ad ottenere l'intimazione al Tribunale di Roma di esibizione agli odierni opponenti dei documenti relativi agli atti di gestione;Con il medesimo provvedimento la Corte d'appello di Roma, in adesione alla richiesta del Procuratore generale, ha ordinato la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per quanto di eventuale competenza, sia con riferimento ai reati che gli opponenti opinano essere stati commessi dal dr. G F in loro danno, sia con riferimento allo speculare reato di calunnia da questi ultimi eventualmente commesso nei confronti del predetto professionista. 2. Ricorrono con unico atto N S e G T, già sottoposti alla misura di prevenzione, e il terzo M F S, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Saverio Cosi;essi denunciano: 2.1. - la violazione della legge processuale, in relazione degli articoli 34, 35 e 36 cod. proc. pen. per l'incompatibilità a giudicare e la violazione delle norme relative all'astensione da parte del componente del collegio dott.ssa Franca Amadori in quanto in precedenza, quale componente del Tribunale della prevenzione, era stata relatore di un provvedimento di dissequestro adottato nel procedimento n. 60/2016 Mis. Prev., parzialmente riformato in appello (proced. N. 13/2020) e oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione con sentenza 57.096 del 2018, trattandosi del medesimo procedimento di prevenzione. Ad avviso dei ricorrenti, M F S, essendo estranea al procedimento conclusosi con la richiamata sentenza della Corte di cassazione, può fare valere l'incompatibilità in questa sede poiché l'ha appresa solo con il deposito del provvedimento impugnato. 2.2. - la violazione di legge, in riferimento agli articoli 1216 cod. civ., 41 e 42 Costituzione, 8, comma 5, della Direttiva UE n. 42 del 2014 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché il vizio della motivazione, anche per travisamento del fatto, perché è applicabile, alla questione relativa alla riconsegna dei beni nel procedimento di prevenzione, la normativa civilistica, mentre il giudice della prevenzione continua ad applicare «istituti jure imperi», senza peraltro eseguire il provvedimento definitivo di restituzione, tanto che i ricorrenti si sono rivolti al Tribunale civile. Sussiste il travisamento del fatto perché era stata fornita la prova documentale della pendenza dei giudizi civili. Del resto, il giudice dell'esecuzione ha ordinato la restituzione sic et simpliciter, mentre i ricorrenti pretendevano la restituzione nello stato di fatto in cui i beni si trovavano al momento del sequestro, avendo interesse a fare constare le differenze mediante l'esame dei filmati effettuati all'epoca del sequestro. Va rilevata, peraltro, l'illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost., a cagione della sottrazione al giudice civile della cognizione dei diritti soggettivi, conseguenti alla revoca del sequestro e della confisca di prevenzione, che sono affidati «all'arbitrio» del giudice della prevenzione. Del resto, è fondata la richiesta di restituzione anche dei frutti civili che sono maturati sui beni immobili, quali accessori di essi ex tunc. CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.
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