Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2023, n. 29821

CASS
Sentenza
5 aprile 2023
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5 aprile 2023

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Il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice d'appello è preclusa ogni valutazione discrezionale in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece, soggetta, secondo quanto prescritto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado.

In tema di prova testimoniale, la verifica della sussistenza della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato si risolve, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 90-quater cod. proc. pen., in un accertamento in concreto, che postula l'indicazione delle ragioni per le quali il giudice ritenga integrata tale condizione o, se accertata da terzi, la riconosca motivatamente e che si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente argomentato e privo del vizio di manifesta illogicità.

La disciplina di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che, nei procedimenti per reati sessuali, ha esteso alla vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dalla sua età, il particolare regime per la rinnovazione dell'assunzione della testimonianza, si applica anche alla prova dichiarativa assunta nel corso di incidente probatorio tenutosi in data antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto disposizione processuale, priva di effetti sostanziali, incidente sulla modalità di assunzione della prova.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2023, n. 29821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29821
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

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