Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2019, n. 20918
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Testo completo
uente SENTENZA sul ricorso 28138-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, 2019 alla VIA DEI PORTOGHESI n.12;
- ricorrente -
contro
C G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NAZARIO SAURO
16, presso lo studio dell'avvocato S R, rappresentata e difesa dall'avvocato M P;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 199/2014 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/05/2014 R.G.N. 176/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. A D P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso;
udito l'Avvocato GABRIELLA D'AVANZO;
udito l'Avvocato M P. RG 28138/2014
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'Appello di Trieste ha respinto l'appello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva accolto la domanda proposta da G C, assunta con qualifica di collaboratore scolastico in forza di numerosi contratti a termine successivi, ed aveva condannato il Ministero a riconoscere alla stessa, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata durante i rapporti a tempo determinato ed a corrispondere le conseguenti differenze retributive.
2. La Corte territoriale ha premesso che gli assunti a tempo determinato del comparto scuola non beneficiano della progressione stipendiale, legata all'anzianità di servizio e riconosciuta al personale di ruolo, ed ha ritenuto la disparità di trattamento non giustificata, in quanto non rispettosa del principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001. 3. Il giudice d'appello ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia per sottolineare che l'anzianità di servizio, ove destinata ad incidere sul trattamento retributivo, rientra fra le condizioni di impiego, in relazione alle quali non è consentita la discriminazione rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, ove la diversità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive attinenti alle modalità di espletamento delle mansioni o al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale.
4. Ha rilevato che la specialità del sistema di reclutamento nel settore scolastico può giustificare l'utilizzo del lavoro a termine, ma non legittima la disparità di trattamento fra categorie di lavoratori che si differenziano solo per la diversa natura del contratto stipulato, in quanto svolgono identiche mansioni e garantiscono l'espletamento del medesimo servizio.
5. Infine la Corte territoriale ha escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, riproposta con il sesto motivo d'appello, evidenziando che in caso di contratto a termine la prescrizione stessa non può decorrere in costanza di rapporto.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso G C.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato;
degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368;
dell'art. i RG 28138/2014 9 comma 18 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, come convertito con modificazioni dall'art.1, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 106;
dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
degli artt. 485 e 526 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
dell'art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
degli artt. 79 e 106 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007". Sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che alle supplenze, stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo, non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, bensì la normativa di settore, ed in particolare l'art. 4 della legge n. 124 del 1999. Aggiunge che al fine di verificare se l'attribuzione del trattamento retributivo ai supplenti della scuola sia sorretta da adeguate ragioni oggettive occorre analizzare non solo la clausola 4 dell'Accordo Quadro, ma anche la successiva clausola 5 che, al fine della repressione degli abusi, consente agli Stati membri dell'Unione di tener conto delle esigenze di settori o di categorie specifiche di lavoratori. Precisa al riguardo che la ricorrenza di ragioni oggettive, che legittimano nell'ambito del servizio scolastico un diverso regime, è già stata valorizzata dalla giurisprudenza di questa Corte per affermare la legittimità della reiterazione dei contratti a termine e del sistema di reclutamento disciplinato dalla legge n. 124/1999. Richiama, infine, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 297/1994 e sostiene che al personale della scuola il legislatore ha riconosciuto benefici ignoti
- ricorrente -
contro
C G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NAZARIO SAURO
16, presso lo studio dell'avvocato S R, rappresentata e difesa dall'avvocato M P;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 199/2014 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/05/2014 R.G.N. 176/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. A D P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso;
udito l'Avvocato GABRIELLA D'AVANZO;
udito l'Avvocato M P. RG 28138/2014
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'Appello di Trieste ha respinto l'appello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva accolto la domanda proposta da G C, assunta con qualifica di collaboratore scolastico in forza di numerosi contratti a termine successivi, ed aveva condannato il Ministero a riconoscere alla stessa, ai fini della progressione economica, l'anzianità maturata durante i rapporti a tempo determinato ed a corrispondere le conseguenti differenze retributive.
2. La Corte territoriale ha premesso che gli assunti a tempo determinato del comparto scuola non beneficiano della progressione stipendiale, legata all'anzianità di servizio e riconosciuta al personale di ruolo, ed ha ritenuto la disparità di trattamento non giustificata, in quanto non rispettosa del principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs n. 368 del 2001. 3. Il giudice d'appello ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia per sottolineare che l'anzianità di servizio, ove destinata ad incidere sul trattamento retributivo, rientra fra le condizioni di impiego, in relazione alle quali non è consentita la discriminazione rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, ove la diversità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive attinenti alle modalità di espletamento delle mansioni o al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale.
4. Ha rilevato che la specialità del sistema di reclutamento nel settore scolastico può giustificare l'utilizzo del lavoro a termine, ma non legittima la disparità di trattamento fra categorie di lavoratori che si differenziano solo per la diversa natura del contratto stipulato, in quanto svolgono identiche mansioni e garantiscono l'espletamento del medesimo servizio.
5. Infine la Corte territoriale ha escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, riproposta con il sesto motivo d'appello, evidenziando che in caso di contratto a termine la prescrizione stessa non può decorrere in costanza di rapporto.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso G C.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., "violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato;
degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368;
dell'art. i RG 28138/2014 9 comma 18 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, come convertito con modificazioni dall'art.1, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 106;
dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
degli artt. 485 e 526 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297;
dell'art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
degli artt. 79 e 106 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007". Sostiene, in sintesi, il Ministero ricorrente che alle supplenze, stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo, non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001, bensì la normativa di settore, ed in particolare l'art. 4 della legge n. 124 del 1999. Aggiunge che al fine di verificare se l'attribuzione del trattamento retributivo ai supplenti della scuola sia sorretta da adeguate ragioni oggettive occorre analizzare non solo la clausola 4 dell'Accordo Quadro, ma anche la successiva clausola 5 che, al fine della repressione degli abusi, consente agli Stati membri dell'Unione di tener conto delle esigenze di settori o di categorie specifiche di lavoratori. Precisa al riguardo che la ricorrenza di ragioni oggettive, che legittimano nell'ambito del servizio scolastico un diverso regime, è già stata valorizzata dalla giurisprudenza di questa Corte per affermare la legittimità della reiterazione dei contratti a termine e del sistema di reclutamento disciplinato dalla legge n. 124/1999. Richiama, infine, la disciplina dettata dal d.lgs. n. 297/1994 e sostiene che al personale della scuola il legislatore ha riconosciuto benefici ignoti
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