Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2004, n. 13978
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. L E - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. C M F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. V G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B F, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A. ZOAGLI MAMELI 9, presso lo studio dell'avvocato G B, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.R.R.E., ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA EDUCATIVA DELLA CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresesenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 270/01 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/04 dal Consigliere Dott. G V;
udito l'Avvocato G BVILACQUA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
accoglimento del secondo motivo, giurisdizione dell'a.g.o.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13 settembre 1990, Francesco B, deducendo di essere ispettore tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione in servizio presso il provveditorato degli studi di Catanzaro e che nell'anno scolastico 1987/1988 aveva svolto le funzioni di relatore e coordinatore nei corsi di aggiornamento gestiti dall'Istituto Regionale di ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE) della Calabria, chiedeva al Pretore del lavoro di Catanzaro che fosse ingiunto al predetto Istituto il pagamento in suo favore della somma di lire 8.444.000(detratta la ritenuta IRPEF), oltre accessori a titolo di compenso per le sopramenzionate prestazioni. Dopo che l'IRRSAE aveva proposto opposizione al concesso decreto, deducendo il difetto della giurisdizione ordinaria e nel merito l'infondatezza della pretesa del B, e dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore di Catanzaro con sentenza del 13 giugno 1991 dichiarava il difetto della giurisdizione del giudice ordinario. A seguito di gravame del B, il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 30 gennaio 1995, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo avanzata dall'IRRSAE, ma la Corte di Cassazione con decisione del 18 settembre 1998 n. 9368 cassava la decisione del giudice di merito rinviando al Tribunale di Reggio Calabria dopo avere enunciato il principio di diritto che l'Avvocatura dello Stato può intentare una causa per un istituto pubblico di una Regione a statuto ordinario essendone autorizzata dal d.p.r. 19 luglio 1984 n. 513 senza necessità di apposito mandato e di dovere produrre il
provvedimento di autorizzazione del competente Consiglio Direttivo. Riassunta la causa dall'IRRSAE e ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 6 febbraio 2002 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Osservava al riguardo il giudice d'appello che il B, ispettore scolastico e componente del Consiglio direttivo dell'Istituto di ricerca, aveva prestato la sua attività a favore di detto Istituto, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, anche come relatore in quanto designato tra i dipendenti (docente o personale direttivo) del Ministero della Pubblica istruzione. Non poteva conseguentemente dubitarsi della competenza del giudice amministrativo, versandosi in materia di liquidazione di compensi relativi a prestazioni effettuate in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente pubblico datore di lavoro,