Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2019, n. 08664

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2019, n. 08664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08664
Data del deposito : 28 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 1016-2016 proposto da: B F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO

172, presso lo studio dell'avvocato S N E G, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2019 contro 288 POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE EUROPA

190, presso la sede della Società, presso l'avvocato R C, rappresentata e difesa dall'avvocato A A;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5307/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2015, R.G.N. 1708/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2019 dal Consigliere Dott. R A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, r‘he hh hehell.= per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato L M D per delega verbale Avvocato S N E G;
udito l'Avvocato PASQUALE DI IESO per delega verbale Avvocato A A.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5307/2015 confermava la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva rigettato la domanda di B F nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di nullità delle clausole di durata apposte, ex art. 2, comma 1 bis, del D. Igs. n. 368/2001, al contratto stipulato per il periodo 3.6 - 31.8.2008 ed al conseguente accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.

2. La Corte riteneva che la disposizione di cui al richiamato art. 2, comma 1 bis, del d. Igs. 368/2001 fosse applicabile a Poste Italiane a prescindere dalle mansioni svolte dal dipendente assunto a termine e che la stessa non fosse in contrasto con la normativa comunitaria;
escludeva, altresì, che, ai fini della clausola di contingentamento, dovesse farsi riferimento al solo personale addetto al servizio postale, per essere la percentuale in questione (15%) riferibile a tutto l'organico dell'azienda, la cui consistenza Poste aveva allegato in assenza di deduzioni opposte da parte del lavoratore.

3. Il giudice del gravame osservava, infine, che la società aveva genericamente contestato l'avvenuto superamento del limite percentuale delle assunzioni a termine, senza fare alcun riferimento ai criteri di quantificazione dell'organico aziendale e che, in ogni caso, a soli fini di completezza, non era condivisibile il criterio proposto dall'appellante, per essere lo stesso fondato sul richiamo a percentuali disomogenee in relazione ai termini di comparazione (organico aziendale e lavoratori assunti) e che anche in relazione al documento di valutazione dei rischi ed alla prova dell'avvenuta comunicazione alle 00.SS. l'appellante non aveva eccepito alcunché all'udienza di discussione, con tardività di ogni deduzione mossa successivamente alla prima difesa utile.

4. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il Bagnato, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.,cui resiste la società, con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va rilevato che il controricorso è tempestivo e che la controricorrente non disconosce la conformità degli atti notificati a mezzo p.e.c. a quelli in formato analogico depositati. Peraltro, nella specie, vi è attestazione di conformità ex art. 9, co. 1 bis ed 1 ter I. n. 53/1994 (cfr. Cass., s. u. 22438/2018 ai fini della procedibilità).

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D. Igs n. 368/2001, in connessione con l'art. 5 della Direttiva UE n. 1999/70, dolendosi, in particolare, della interpretazione sistematica e in favore della liberalizzazione dei contratti a tempo determinato acausali di Poste Italiane adottata dalle decisioni della Corte di legittimità, a suo dire in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione della clausola 4 e 8.1 della Direttiva UE 1999/70, affrontando la questione della compatibilità della norma in discussione con la disciplina europea e, precisamente, con le norme indicate in rubrica come interpretate nella sentenza Carratù del 12.12.2013;
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