Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18891

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2023, n. 18891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18891
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione Maria FRANCESCA LOY che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. CARLA MANDUCHI, per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso depositando memorie aggiuntive.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 30 settembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini a seguito di giudizio abbreviato del 12 dicembre 2019, ha dichiarato nei confronti di CI RO non doversi procedere per i reati di truffa e di illecito trattamento di dati personali di cui ai capi C) e G) per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto. L'accusa è relativa al reato di cui all'art. 453 n.4 cod. pen. in quanto la ricorrente in concorso con il marito acquistava e riceveva da un falsario non meglio identificato circa 13.360,00 euro in banconote false (capo A) e, dopo averle ricevute, spendeva il danaro falso acquistando articoli elettronici e generi alimentari, con l'aggravante di cui agli artt. 61 n.2 e 61 n.5 cod. pen. (capo B).

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.5 cod. pen. Lamenta la ricorrente che nelle sentenze di primo e secondo grado i giudici hanno pedissequamente aderito alla descrizione della condotta come formulata nella imputazione utilizzando una mera formula di stile nel descrivere l'aggravante contestata e senza chiarire in che cosa si fosse in concreto realizzato l'ostacolo alla privata difesa, in base peraltro a circostanze di tempo e di fatto erroneamente indicate (in orario serale e notturno, in modo rapido e fugace, in luoghi spesso all'aperto, sotto la pioggia o comunque scarsamente illuminati). Nonostante la difesa della ricorrente avesse formulato uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale ha valorizzato tre elementi: il tempo serale o notturno;
la limitata durata degli incontri;
i luoghi estemporanei in cui gli acquisti dietro corrispettivo di monete false erano realizzate. La motivazione ha utilizzato le medesime argomentazioni con riferimento a ciascuno dei dodici acquisti effettuati senza operare un esame specifico in ordine ad ognuno di essi e senza applicare correttamente i principi fissati dalle S.U. con la pronunzia del 15 luglio 2021, n.40275, Cardellini. Quanto al "tempo serale e notturno" la Corte territoriale ha ritenuto la circostanza funzionale ad evitare che le persone offese potessero accorgersi della falsità delle banconote. Sul punto lamenta la difesa che 10 dei dodici incontri siano avvenuti nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le 20.00 della sera che porta ad escludere ogni riferimento al tempo di notte, ma soltanto al buio (fatti commessi nel febbraio/marzo) e non in luoghi di aperta campagna, ma adeguatamente illuminati, in aree frequentate, in centri commerciali e dunque in luoghi in cui avvengono normalmente scambi fra persone. Al riguardo la difesa ha nel ricorso ripercorso i singoli fatti contestati indicando per ciascuno l'ora, la data e il luogo dello scambio, a conferma delle doglianze avanzate, concludendo per la mancanza degli elementi richiesti dalla pronunzia delle Sez. Un.:L'elemento notturno;
L'ostacolo alla difesa;
- L'a p profitta m ento.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le contestate circostanze aggravanti.

2.2.1. La sentenza impugnata ha ritenuto le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti sia per la ricorrente CI, sia per il coniuge AR nonostante la differenza delle due posizioni che emerge dall'assenza di precedenti penali a carico della CI (a differenza del coniuge) e della posizione di totale soggezione e manipolazione operata da AR sulla moglie. Da ciò deriva la contraddittorietà della motivazione nella individuazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la Corte territoriale giustifichi la omogeneità del trattamento nella piena condivisione del programma criminoso. Al contrario gli elementi di prova che rivelano lo stato di soggezione e di timore della CI rispetto al coniuge sono costituiti dalle intercettazioni telefoniche del febbraio 2014;
dalle spontanee dichiarazioni dalla stessa rese in sede di perquisizione, dalle stesse indicazioni fornite dalla polizia giudiziaria impegnata nella indagine che, sulla base dell'ascolto delle intercettazioni, comprendeva la difformità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza e successivamente in quanto la donna era stata minacciata di morte dal marito. Non appare inoltre condivisibile la valutazione del contributo confessorio della CI come meno utile

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