Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2019, n. 00538

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2019, n. 00538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00538
Data del deposito : 8 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F A, nato ad Altamura (BA) il 04/01/1972 avverso il decreto del 14/12/2017 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere M A;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. S P il quale chiede l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. F A ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Bari del 14/12/2017 con il quale è stato rigettato l'appello proposto avverso il decreto emesso 1'8/2/2017 dal Tribunale di Bari Sezione Misure di prevenzione impositivo della sorveglianza speciale per anni uno con obbligo di soggiorno di pari durata ed una somma a titolo di cauzione. Con il ricorso presentato personalmente, si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, traendo il giudizio di pericolosità sociale dai precedenti penali e dalla indeterminatezza delle prospettive di recupero del proposto. Si deduce inoltre che la motivazione del decreto risulta contraddittoria e illogica, in quanto dalla precedente sorveglianza speciale del 12/10/2002 il ricorrente aveva mantenuto un comportamento impeccabile e finalizzato alla risocializzazione.
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