Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2019, n. 00538
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F A, nato ad Altamura (BA) il 04/01/1972 avverso il decreto del 14/12/2017 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere M A;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. S P il quale chiede l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. F A ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Bari del 14/12/2017 con il quale è stato rigettato l'appello proposto avverso il decreto emesso 1'8/2/2017 dal Tribunale di Bari Sezione Misure di prevenzione impositivo della sorveglianza speciale per anni uno con obbligo di soggiorno di pari durata ed una somma a titolo di cauzione. Con il ricorso presentato personalmente, si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, traendo il giudizio di pericolosità sociale dai precedenti penali e dalla indeterminatezza delle prospettive di recupero del proposto. Si deduce inoltre che la motivazione del decreto risulta contraddittoria e illogica, in quanto dalla precedente sorveglianza speciale del 12/10/2002 il ricorrente aveva mantenuto un comportamento impeccabile e finalizzato alla risocializzazione.