Cass. civ., sez. III, sentenza 19/09/2003, n. 13868
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1 I REPU BLICA ITALIAN IN 13868/03 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto cominger.c.a eco SEZIONE TERZA CIVILE trasfortals Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. V D Presidente R.G.N. 8873/00 Dott. P V Consigliere Cron. 27370 Dott. A S Rel. Consigliere Rep. 3672 Dott. A T Consigliere Ud.30/04/03 - Consigliere Dott. A A ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRUPIA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO IANNELLI, che la difende unitamente all'avvocato G G, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SPA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' in persona dei legale rappresentanti dr. A C e dr. G R, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO 2003 SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti; controricorrente 996 -1- nonchè contro GAN ITALIA ASSIC SPA, LAX GIUSEPPE, CITTA' VINCENZO; - intimati avverso la sentenza n. 254/99 della Corte d'Appello di MESSINA, sezione Promiscua emessa il 13/5/1999, depositata il 26/05/99;RG.287/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO; udito l'Avvocato G S; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S C che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo, assorbito il 1°; -2- Svolgimento del processo Maria Trupia conveniva davanti al tribunale di Mistretta la Ras Assicurazioni s.p.a., la Gan Giuseppe Lax е Vincenzo Città, Assicurazioni, chiedendo la loro condanna a risarcire il danno alla persona da lei subito a seguito di incidente stradale verificatosi il 31.7.1991, nel quale erano state coinvolte le autovetture guidate dal Lax (suo marito, dal quale era trasportata) e dal Città ed assicurate per la r.c. con le predette assicurazioni. Le società convenute si costituivano e resistevano alla domanda. Il tribunale, con sentenza depositata il 9.5.1997, 1 condannava i convenuti in solido al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di £. 92.375.140, oltre accessori. Proponeva appello la Ras. Si costituiva la Trupia, che chiedeva il rigetto dell'appello e la Gan s.p.a., che proponeva appello incidentale. La corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 26.5.1999, in accoglimento dell'appello della RAS, rigettava la domanda proposta contro la ९ 3 stessa e rigettava i primi due motivi dell'appello incidentale. Riteneva la corte di merito, per quanto, qui interessa, che l'art. 4 della 1. n. 990/1969, nel testo anteriore alla modifica apportata con legge n. 142/1992 escludeva la garanzia assicurativa di tutti coloro, la cui responsabilità deve essere coperta, e che la Trupia rientrava in detta categoria, in quanto comproprietaria dell'auto guidata dal Lax, acquistata in regime di comunione legale dei coniugi;che l'art. 26 della 1. n. 142/1992 aveva natura innovativa e non interpretativa, per cui non si applicava ai sinistri verificatişi prima dell'entrata in vigore della legge;che l'auto in questione non poteva ritenersi acquistata dal Lax come bene strumentale per la sua impresa individuale, poiché solo per l'anno 1991 nell'inventario dell'impresa, risultava detta auto redatto nel dicembre, mentre si sarebbe dovuto provare che il bene fosse stato munito di detta destinazione già all'atto dell'acquisto, avvenuto nel 1990, dato che un'eventuale destinazione successiva non poteva valere a modificare il regime dominicale già acquisito. Q. " Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Trupia. Resiste con controricorso la Ras, che ha presentato memoria. Motivi della decisione. 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 28 1. n. 142/1992 in relazione all'art. 4 1. n. 8990/1969 e con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Ritiene la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata non ha ritenuto la natura meramente interpretativa dell'art. 28 della 1. n. 142/1992, ma - innovativa, per cui il coniuge trasportato, in comunione dei beni con il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, avrebbe azione diretta nei confronti dell'assicuratore per i danni alla persona, anche se l'incidente si fosse verificato prima dell'entrata in vigore della 1. n. 142/1992. 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che, per l'effetto, lo stesso va rigettato. la CorteInfatti Costituzionale, proprio sul presupposto che la norma in questione fosse 5 innovativa, ha ritenuto che non fondata la 4,questione di legittimità costituzionale dell'art. lett. a) 1. 24 dicembre 1969 n. 990, recante "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli а motore e dei natanti", nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 1. 19 febbraio 1992 n. 142 ("non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria (.... tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione"), in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria r.c.a. il coniuge terzo trasportato, che al contempo sia in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo, responsabile del sinistro (C.Cost. 23 luglio 1996, n. 301;Corte Cost. ord. 28.3.1997, n. 76). 2.2. Infatti, come ha già Osservato questa Corte l'esclusione del coniuge comproprietario del veicolo dalla copertura assicurativa, nell'originaria formulazione dell'art. 4, lett. A) 1. n. 990/1969, derivava dalla sua corresponsabilità per il sinistro ( ex art. 2054 c.c.), ostativa alla sua qualità di terzo (Cass. 5.5.1999, n. 4494). Il principio va condiviso. Infatti, una volta instauratosi il regime di comunione legale, i coniugi non possono sfuggire alle conseguenze giuridiche che la legge ricollega alla comproprietà di ciascun bene, qualunque ne sia la fonte costitutiva;conseguenze tra le quali si inserisce appunto l'art. 2054 c.c.. Pertanto per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 142/1992, il coniuge, in comunione legale dei beni, in quanto comproprietario del veicolo era escluso dal novero dei terzi aventi diritto al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale in ossequio alla normativa vigente. 3.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa ° errata applicazione 177 c.C., 178 c.C., 116 c.p.c., degli artt. 2727 c.c. in relazione ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. Assume la ricorrente che la corte di merito ha violato l'art. 176 C.C., in quanto l'auto in questione era destinata al servizio dell'impresa 5 7 individuale del marito, come emergeva dall'inserimento di essa nell'inventario del 1991 e che la Corte territoriale ha sconvolto la disciplina delle presunzioni, poiché ha ritenuto che, essendo nel 1990, non poteva stata acquistata la macchina presumersi che alla data del sinistro essa non avesse già detta destinazione. 4.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato. Osserva preliminarmente questa Corte che nel regime della comunione legale fra i coniugi, tutti i beni, inclusi quelli immobili e quelli mobili iscritti in pubblici registri, che vengano acquistati da uno dei e destinati all'esercizio d'impresa coniugi dopo il matrimonio, fanno parte della costituita comunione medesima solo de residuo, cioè se e nei limiti in cui sussistano al momento del suo scioglimento, e, pertanto, prima di tale evento, sono aggredibili per intero da parte del creditore del acquirente (il quale creditore deduca econiuge detta obiettiva dimostri il verificarsi di destinazione);questo principio discende dall'art. 178 C. C., che regola, compiutamente, senza distinguere fra mobili ed immobili, gli acquisti di 8 un coniuge per impresa costituita dopo il matrimonio, nonché dalla inapplicabilità a tali acquisti delle disposizioni del 20 comma dell'art. 179 C. C. 1 prescrivente, per l'esclusione dalla comunione di immobili e mobili iscritti in pubblici registri, che l'esclusione stessa risulti da atto in cui sia parte anche l'altro coniuge, il quale si riferisce solo alle diverse ipotesi contemplate dal comma del medesimo art. 179 C. C. (fra cui quella dei beni destinati all'esercizio nondi professione, equiparabili ai beni destinati all'esercizio d'impresa) (Cass. 29 novembre 1986, n. 7060;cfr. anche Cass. 21 maggio 1997, n. 4533). 4.2. Sennonchè la sentenza impugnata non ha effettuato un'errata interpretazione о applicazione di questo principio di diritto, ma ha solo ritenuto che nella fattispecie l'attrice appellata non avesse fornito la prova che l'auto in questione, già al momento dell'acquisto e poi dell'incidente stradale, fosse destinata al servizio dell'impresa individuale del marito, in quanto l'unica prova offerta in tal senso, era costituita dall'inventario redatto nel dicembre del 1991, e cioè successivamente all'incidente, mentre l'auto era stata acquistata nel 1990, per cui detta prova non era idonea a far ritenere che l'auto in questione al momento del sinistro fosse destinata al servizio dell'impresa individuale del coniuge dell'attrice. Trattasi di una valutazione delle risultanze processuali, rimessa al giudice di merito ed incensurabile in questa sede di legittimità. 4.3. Né può ritenersi che il giudice di appello abbia violato i principi in tema di prova presuntiva, per cui, essendo provato che l'auto in questione era inserita nell'inventario dell'impresa nel dicembre del 1991 ed essendo stata acquistata nel 1990, fin dal momento dell'acquisto detta auto era destinata al servizio dell'impresa. Infatti, allorché la prova addotta sia costituita da presunzioni, come nella fattispecie, rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi 10 logici o giuridici ed, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (Cass. 13.12.1982, n. 6850) Il ricorso va, pertanto, rigettato. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese prosessuali del giudizio di Cassazione.