Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/2013, n. 14500
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In tema di espulsione dello straniero, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero (nella specie cittadino tunisino affetto da HIV, epatite cronica conseguente ad epatite di tipo C ed epilessia), che comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.
Sul provvedimento
Testo completo
O S C U RA TA دیا 14500-13 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 4487/2010 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 14500 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI A RI Primo Pres.te f.f. Ud. 05/06/2012 Presidente Sezione PU Dott. FRANCESCO TRIFONE - Rel. Consigliere Dott. GIUSEPPE SE' Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO Consigliere Dott. RENATO RRF - Consigliere Dott. SALVATORE DI PMA Consigliere Dott. A IO Consigliere Dott. A CA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4487-2010 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA, B.J.K. 2012 VIALE CARSO 23, presso lo studio degli avvocati SALERNI 352 ARTURO, M A, che lo rappresentano e difendono, per delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
O S C U R A T A PREFETTURA DI PADOVA;
intimata avverso l'ordinanza n. 367/2008 del GIUDICE DI PACE di PADOVA, depositata il 29/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SE';
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. O S C U R A T A Svolgimento del processo K.B.J. è stato titolare di permesso diIl cittadino tunisino soggiorno per motivi di lavoro dal 1987 al 2000 e di permesso di soggiorno per cure mediche dal 2001, essendo affetto da HIV, oltre che da epatite cronica conseguente a epatite di tipo C e da epilessia conseguente a un trauma cranico riportato in un incidente sul lavoro dal quale è residuata una invalidità civile al 60 %. Nel 2007 il questore di Padova gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo che le cure potessero essere proseguite nel Paese d'origine. Il t.a.r del Veneto, con provvedimento confermato dal Consiglio di Stato, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento negativo ritenendo che il pregiudizio lamentato non fosse grave perché l'art. 35, 3° comma del t.u. n. 286 del 1998 garantisce ai cittadini stranieri irregolari le cure essenziali e che tali dovevano considerarsi quelle alle quali il cittadino tunisino si sottopone giornalmente, ma, con provvedimento notificato il 13 agosto 2008, il Prefetto di Padova ha disposto l'espulsione del cittadino straniero. Con decreto del 29 dicembre 2009 il giudice di pace di Padova ha "convalidato" l'espulsione a condizione che a) la Asl competente avesse messo a disposizione della Questura di Padova "una dozzina di confezioni di "Truvada", farmaco antiretrovirale non in commercio in Tunisia, da consegnare allo straniero, e b) l'ambasciata italiana a Tunisi avesse rilasciato al cittadino tunisino uno speciale visto d'ingresso in Italia per cure mediche, qualora fosse stato clinicamente accertato dalle autorità tunisine la necessità di sottoporlo a genotipizzazione, non eseguibile in quel Paese, per verificare le resistenze maturate nei confronti della terapia farmacologica seguita.