Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2023, n. 5682
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Ai fini della condanna generica, ad opera del giudice penale, al risarcimento del danno cagionato dal reato di corruzione in atti giudiziari, non è richiesto il previo esperimento della revocazione per dolo del giudice, volta alla rimozione della sentenza e alla restituzione di quanto conseguito in base alla stessa, in quanto tale condanna, richiedendo il solo accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno e della potenzialità lesiva della condotta corrispondente al reato, e non anche l'accertamento del danno conseguenza, non pone la necessità di prevenire esiti coincidenti, sul piano risarcitorio, a quelli della revocazione; la previa proposizione del rimedio revocatorio è invece necessaria ai fini della condanna, ad opera del giudice civile, al risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza pronunciata dal giudice corrotto, in quanto essa attiene al nesso di causalità giuridica tra evento di danno e danno conseguenza, e si pone, pertanto, la necessità di evitare indebite locupletazioni.
All'esito del giudizio di revocazione la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata non costituisce un accessorio della fase rescindente, venendo disposta solo con la pronuncia rescissoria nell'eventualità che il giudice della revocazione, pronunciandosi sul merito della causa, assuma una decisione diversa da quella che aveva costituito il titolo giudiziale del pagamento eseguito.
Passata in giudicato la sentenza di revocazione per dolo del giudice che abbia disposto anche la restituzione di quanto in buona fede conseguito per effetto della sentenza revocata, se tale credito restitutorio rimane insoddisfatto all'esito dell'inutile escussione di chi ha ricevuto il pagamento non dovuto, il debito risarcitorio dell'autore del reato di corruzione in atti giudiziari ha ad oggetto non soltanto il danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento a quello della domanda di revocazione, e il danno non patrimoniale, ma anche l'oggetto dell'obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione.
Nel caso in cui siano passate in giudicato la sentenza penale di condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari e la sentenza di revocazione della sentenza civile per dolo del giudice che abbia dichiarato, in sede rescissoria, inammissibile l'originaria domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in ragione dell'intervento di una transazione, con conseguente assorbimento della domanda di restituzione di ciò che siasi in buona fede conseguito con la sentenza revocata, la parte che ha eseguito il pagamento in forza di questa ha, nei confronti dell'autore del reato di corruzione, diritto al risarcimento del danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento alla domanda di revocazione, nonché del danno non patrimoniale.
In tema di revocazione, la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata, disposta dal giudice di tale impugnazione, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che a chi ha eseguito il pagamento non dovuto, per effetto della caducazione del titolo, spetta non solo la ripetizione della somma corrisposta, qualificabile come perdita subita, ma anche il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comprensivo degli interessi dal giorno della domanda.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 13727/2021 Numero sezionale 27/2023 Numero di raccolta generale 5682/2023 Data pubblicazione 23/02/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANGELO SPIRITO Presidente RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE ENRICO SCODITTI Consigliere - Rel. CHIARA GRAZIOSI Consigliere EMILIO IANNELLO Consigliere Ud. 10/01/2023 PU ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere Cron. R.G.N. 13727/2021 SENTENZA sui ricorsi riuniti 13727/2021 e 16625/2021 rispettivamente proposti da: RA VA, elettivamente domiciliato in Roma Via Pompeo Magno, 1 presso lo studio dell'avvocato RA Antonio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Tolomei Ilaria;
-ricorrente -
contro
BA RO, ME TT, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- intimati -
CO TI, elettivamente domiciliato in Roma Viale Carso 43 presso lo studio dell'avvocato Izzo Carlo Guglielmo che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Izzo Adriano;
-controricorrente - Numero registro generale 13727/2021 Numero sezionale 27/2023 Numero di raccolta generale 5682/2023 Data pubblicazione 23/02/2023 LL CE, elettivamente domiciliato in Roma Via Orti della Farnesina 126 presso lo studio dell'avvocato Stella Richter Giorgio che lo rappresenta e difende;
-controricorrente - NT San Paolo Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Pacuvio, 34 presso lo studio dell'avvocato Romanelli Lorenzo che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Orengo Simone, Cavallone Bruno, Benessia Angelo;
-controricorrente - IT RE, elettivamente domiciliato in Roma Via Pompeo Magno 2/B presso lo studio dell'avvocato Lepri Fabio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vaccarella Romano;
-controricorrente - nonché da NT San Paolo Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Pacuvio, 34 presso lo studio dell'avvocato Romanelli Lorenzo che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Benessia Angelo, Cavallone Bruno, Orengo Simone;
-ricorrente -
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge;
- controricorrente e ricorrente incidentale - ME TT, RA VA, LL CE, BA RO, CO TI, Ministero della Giustizia;
- intimati -
2 Numero registro generale 13727/2021 Numero sezionale 27/2023 Numero di raccolta generale 5682/2023 Data pubblicazione 23/02/2023 IT RE, elettivamente domiciliato in Roma Via Pompeo Magno 2/B presso lo studio dell'avvocato Lepri Fabio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Vaccarella Romano;
-controricorrente – nonché da (ricorso 16625/2021) Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge;
contro
RA VA, IT RE, CO TI, LL CE, BA RO, ME TT;
- intimati – NT San Paolo Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Pacuvio, 34 presso lo studio dell'avvocato Romanelli Lorenzo che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Orengo Simone, Cavallone Bruno, Benessia Angelo;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 1953/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTI;
udito l'Avvocato Ilaria Tolomei;
udito l'Avvocato Chiara Romanelli per delega;
udito l'Avvocato Carlo Guglielmo Izzo;
udito l'Avvocato Fabio Lepri;
udito l'avvocato Gianni De Bellis per l'Avvocatura dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale VITIELLO MAURO che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso 3 Numero registro generale 13727/2021 Numero sezionale 27/2023 Numero di raccolta generale 5682/2023 Data pubblicazione 23/02/2023 NT, accoglimento 9° motivo del ricorso RA;
rigetto del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Fatti di causa
1. Nell'ambito della legge n. 787 del 1978 (Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese) venne stipulata in data 19 luglio 1979 una convenzione fra da una parte il costituendo “Consorzio” nelle persone del futuro presidente e l'Istituto Mobiliare Italiano e dall'altra NI LL e AN ER rispettivamente titolari di Find s.r.l. (poi Eurovalori s.r.l.) e Plenit s.p.a., azioniste di controllo del gruppo S.I.R., in base alla quale il controllo del detto gruppo sarebbe dovuto passare al costituendo “Consorzio”. NI LL e Find s.r.l. convennero poi in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato in data 11 marzo 1982, l'I.M.I. per l'inadempimento alla convenzione. Annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3228 del 1989 la sentenza di appello con cui era stato rigettato il gravame avverso la sentenza non definitiva di accoglimento della domanda limitatamente all'an, e appellata la sentenza del Tribunale che circa il quantum aveva liquidato l'importo di 750 miliardi di Lire, riuniti i giudizi in sede di appello con la nomina quale istruttore del dott. TT ME, venne emessa dalla Corte di appello di Roma la sentenza n. 4809 del 1990 (estensore il medesimo ME), che condannò l'I.M.I. al pagamento in favore degli attori della somma di 500 miliardi di Lire oltre interessi e rivalutazione. Con sentenza n. 7802 del 1993 la Corte di Cassazione dichiarò l'improcedibilità del ricorso proposto dall'I.M.I. per il mancato deposito della procura speciale. L'I.M.I. corrispose quindi in data 13 gennaio 1994 l'importo complessivo di Lire 980.351.147.815, ed in particolare: Lire 678,3 miliardi in favore di RO BA (coniuge erede del LL, stante la rinuncia da parte degli altri 4 Numero registro generale 13727/2021 Numero sezionale 27/2023 Numero di raccolta generale 5682/2023 Data pubblicazione 23/02/2023 eredi) e di Find, Lire 237,8 miliardi all'Erario per conto della BA a titolo di imposta di successione e Lire 64,2 miliardi a titolo di ritenuta di acconto sugli interessi di mora pagati sempre dall'I.M.I.. Successivamente, sulla base di indagini avviate nel 1995, venne disposto il rinvio a giudizio del magistrato TT ME e degli avvocati RE IT, TI CO e VA RA, nonché di RO BA e del figlio CE LL, per corruzione in atti giudiziari in concorso in relazione alla sentenza n. 4809 del 1990. All'esito dei gradi di merito del processo penale la Corte di Cassazione con sentenza n. 33435 del 2006, annullata senza rinvio la sentenza emessa nei confronti della BA perché il fatto non costituiva reato e nei confronti del LL per estinzione del reato, confermò l'accertamento della penale responsabilità di ME, IT e CO, condannando questi ultimi ed il LL al risarcimento in favore di PA I.M.I., che aveva incorporato I.M.I. s.p.a. e si era costituita parte civile, del danno patrimoniale e non patrimoniale, rimettendo la liquidazione al giudice civile;
con sentenza n. 33519 del 2006 rideterminò la pena dei confronti di VA RA, rimettendo al giudice civile per la determinazione del danno patrimoniale e non patrimoniale. Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2006 NT PA propose innanzi alla Corte d'appello di Roma domanda di revocazione della sentenza effetto del dolo del giudice accertato dal giudicato penale.
2. Con distinti atti di citazione, notificato il primo in data 29 gennaio 2007, NT PA s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma VA RA, TI CO, RE IT, TT ME, CE LL e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuta in solido con il ME ai sensi dell'art. 13 legge n. 117 del 5 Numero registro generale 13727/2021 Numero sezionale 27/2023 Numero di raccolta generale 5682/2023 Data pubblicazione 23/02/2023 1988, chiedendo la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dal reato sulla base di Cass. n. 33435 e n. 33519 del 2006, ed in particolare, quanto al danno patrimoniale, Euro 506.309.113,82 per danno emergente e Euro 505.000.000,00 per lucro cessante (in relazione al mancato investimento della somma corrisposta). Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda. La Presidenza del Consiglio dei Ministri propose domanda di regresso nei confronti di IT, RA, CO e LL (non nei confronti del ME, stante la giurisdizione della Corte dei Conti). All'udienza del 13 maggio 2009, a causa della cessazione dello stato di interdizione legale del CO, fu dichiarata l'interruzione del giudizio. L'attrice depositò in data 17 dicembre 2009 ricorso di riassunzione. In data 15 dicembre 2009 la società attrice notificò ai convenuti CO e IT atto di rinuncia, i quali notificarono il 21 e 22 dicembre 2009 l'accettazione. All'udienza del 28 aprile 2010, fissata per la prosecuzione del giudizio, il giudice, rilevato che il ricorso per riassunzione non era stato notificato al IT e al CO, ordinò alla società attrice e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la notifica del ricorso ai predetti convenuti, rinviando all'udienza del 27 ottobre 2010, nel corso della quale, stante la mancata notifica del ricorso, venne eccepita l'estinzione del giudizio. Successivamente a nuova interruzione e riassunzione del giudizio, per essere venuta meno la causa di interdizione legale nei confronti del ME, all'udienza del 19 ottobre 2011 fu dichiarata l'estinzione del processo in relazione al rapporto processuale fra l'attrice e i convenuti LL, IT e CO a seguito di transazione stipulata fra questi convenuti e l'attrice medesima (in particolare nel luglio 2009 era stata stipulata transazione con il IT ed il CO, con versamento dell'importo complessivo di Euro 16.875.984,73, e nel gennaio 2010 6 Numero registro generale 13727/2021 Numero sezionale 27/2023 Numero di raccolta generale 5682/2023 Data pubblicazione 23/02/2023 era stata stipulata transazione con il LL e gli altri componenti della famiglia LL, fra cui RO BA, con versamento dell'importo complessivo di Euro 169.223.774,14 e cessione in favore