Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/03/2023, n. 06969

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/03/2023, n. 06969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06969
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

A

DECRETO INGIUNTIVO A S

Presidente Marco DELL’

UTRI

Consigliere A T Consigliere M R Consigliere Ud. 12/01/2023

CC

Cron. R.G.N. 12307/2022 P Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12307/2022R.G., proposto da D A I ;
rappresentato e difes o dall’Avv. G C M ( ), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di D.M. BARONE s.p.a. (incorporante per fusione la ENRICO MOLLICA MEDICINALI s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall’Avv. L P ( ) , in virtù di procura su foglio separato allegato alcontroricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 498/2021della CORTE d i APPELLO di MESSINA, depositata il 2 novembre 2021 ;
C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. Spaziani P S est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, P.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Messina rigettò l’opposizione proposta da D A R, titolare della farmacia omonima, al decreto con cui la E M M s.p.a. gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 274.516.63, oltre interessi moratori, a titolo di corrispettivo per forniture di prodotti farmaceutici rimaste impagate. Il debitore propose appello, contestando il quantum della condanna e deducendo il proprio parziale adempimento mediante quattro assegni (dell’importo di Euro 7.953,83, di Euro 12.576,08, di Euro 10.226,63 e di Euro 10.022,21) che sarebbero stati incassati dalla società opposta. L’impugnazione è stata parzialmente accolta dalla Corte di appello di Messina, che ha ritenuto fondata l’eccezione di parziale adempimento relativamente ai pagamenti effettuati con due dei predetti titoli (quello dell’importo di Euro 10.226,63 e quello dell’importo di Euro 10.022,21), non anche in ordine ai pagamenti asseritamente eseguiti mediante gli altri due assegni. Secondo la Corte territoriale, infatti, solo i primi due pagamenti, risultati effettuati in data 4 agosto 2009, si riferivano alle partite contabili indicate negli estratti conto della società creditrice allegate al ricorsomonitorio. Ritenuto, pertanto, che la riduzione della condanna emessa in primo grado doveva effettuarsi mediante detrazione degli importi portati dai due predetti titoli (per la somma complessiva di Euro 20.248,84) – ed espletata consulenza tecnica contabile ai fini della rideterminazione dell’importo complessivo dovuto dal Ruoppolo mediante imputazione della somma detraenda dapprima agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell’art.1194, secondo comma, c.c. – la C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. Spaziani P S est. Corte territoriale ha revocato il decreto opposto e condannato il debitore al pagamento della somma complessiva di Euro 254.267,79, compensando le spese processuali del grado nella misura di 1/3 e ponendo i restanti 2/3 (liquidati nell’importo di Euro 9.090,00, avuto riguardo alle varie fasi) a carico dell’appellante. Propone ricorso per cassazione D A R sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la società D.M. Barone s.p.a. (incorporante per fusione la società E M M s.p.a.). La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art.91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5, comma primo, del d.m. n. 55 del 2014. Il motivo si articola in due distinte doglianze.

1.a. Con la prima, il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe liquidato le spese del grado omettendo di fare applicazione del criterio del disputatum (in base al quale avrebbe dovuto tenere conto della somma che aveva formato oggetto di impugnazione: Euro 40.778,75, pari alla sommatoria dei quattro assegni) ed applicando, invece, il criterio del decisum (in base al quale aveva tenuto indebitamente conto della somma oggetto della condanna, pari ad Euro 254.267,79). In tal modo aveva indebitamente liquidato i compensi sullo scaglione da Euro 52.001 ad Euro 260.000, anziché su quello da Euro 26.001 ad Euro 52.000, la cui applicazione avrebbe comportato una quantificazione complessiva media di Euro 9.515,00, diminuita, con la C.C. 12.01.2023 N. R.G. 12307/2022 Pres. Scrima Est. Spaziani P S est. riduzione di un terzo per la disposta compensazione parziale, ad Euro 6.343,00. 1.b. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta che, non ostante il parziale accoglimento dell’appello e la riforma in senso a lui favorevole della condanna di primo grado, la Corte abbia lasciato immodificata la statuizione sulle relative spese, omettendo di fare applicazione del principio della soccombenza reciproca, che avrebbe imposto, anche con riferimento al primo giudizio, la parziale compensazione delle stesse. Soggiunge che, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado, si era determinatauna modifica dello scaglione di riferimento, sicché le spese del primo grado avrebbero dovuto essere rideterminate anche tenendo conto del più basso scaglione a cui doveva essere parametrato il valore della causa.
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