Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2023, n. 44171

CASS
Sentenza
19 settembre 2023
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Sentenza
19 settembre 2023

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Le dichiarazioni rese dalla vittima di abuso sessuale affetta da deficit psichico non sono di per sè inattendibili, ma obbligano il giudice non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto.

In tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione a compiere o a subire atti sessuali, rilevante a norma dell'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen. si realizza quando l'agente, con un'opera di persuasione spesso, ma non necessariamente, sottile o subdola, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente quest'ultima non avrebbe compiuto, avvalendosi consapevolmente delle condizioni in cui essa si trova al momento del fatto.

La rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, disposta d'ufficio, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a seguito di sentenza di condanna in primo grado, non implica che l'affermazione di responsabilità possa essere confermata solo se gli elementi acquisiti "ex novo" siano anch'essi ulteriormente indicativi della colpevolezza dell'imputato e che, ove quest'evenienza non si verifichi, sussista una situazione di "ragionevole dubbio" tale da consentire il ribaltamento della decisione, posto che la condanna è suscettibile di conferma anche nel caso in cui gli elementi nuovi siano serviti a escludere che le prove già assunte nel primo giudizio siano lacunose o possano essere essere smentite da ulteriori risultanze.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/09/2023, n. 44171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44171
Data del deposito : 19 settembre 2023
Fonte ufficiale :

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