Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2022, n. 14513
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA IN LV nato il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27/01/2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna. Lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 15 dicembre 2018, ha assolto IN LV NA dal reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. Si contesta all'imputato di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto per un uso non esclusivamente personale, circa 570 grammi di marijuana e coltivato 24 piante di canapa indica/sativa dell'altezza variabile da 15 a 20 cm.
2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione NA, dapprima a mezzo dell'avv. IN Zummo, poi revocato, e, successivamente, a mezzo degli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, con un unico ricorso che, come precisato dai difensori, supera il precedente, deducendo i seguenti motivi:
2.1. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, nonostante si trattasse di coltivazione lecita ai sensi della I. 242/2016 e nonostante la stessa Corte d'appello abbia, in modo contraddittorio, ritenuta illecita la detenzione delle infiorescenze perché destinate a scopi diversi da quelle consentite nell'art. 2, comma 2, della citata legge, con ciò, tuttavia, dando per presupposto che quei derivati provenissero da coltivazioni lecite. La Corte di appello nella sentenza impugnata affronta il tema "se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1, comma 2 della legge 242/2016, e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L., rientrino o meno nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto, penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa". Viene dunque affrontata la questione sfociata nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 30475/2019. La Corte d'appello, facendo riferimento a tale pronuncia, ha ritenuto chiara la sussistenza, sia del delitto di detenzione, che del delitto di coltivazione di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/1990. Questo capo della sentenza è viziato nella misura in cui si riferisce, indifferentemente, alla condotta di coltivazione e detenzione delle inflorescenze;
il precedente delle Sezioni Unite, ha ritenuto, espressamente, reato la condotta di detenzione e ha escluso dalla portata della decisione la condotta di coltivazione. Poiché a NA sono contestati entrambi i reati, per la condotta di coltivazione egli doveva andare assolto con formula piena e non ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Del resto, se la Corte d'appello ritiene che la detenzione delle foglie e dei fiori non abbia copertura nella I. 242/2016, perché destinata a scopi diversi da quelli indicati nell'art. 2, comma 2, implicitamente ammette che si tratti di coltivazione di cannabiicertificata per la quale i giudici di merito non hanno messo in dubbio i documentile dichiarazioni offerte dalla difesa dell'imputato.
2.2. La violazione di legge in relazione all'art. 5 cod. pen, 6 e 7 CEDU , 25, secondo comma, 27, 81, 111 e 112 Cost.Si censurano i punti e i capi della sentenza impugnata per i quali la Corte di appello di Palermo ha ritenuto che la condotta di detenzione di inflorescenze di canapa sativa L. sia da ritenersi comunque di particolare tenuità nonostante, all'epoca dei fatti, non fosse chiara la portata applicativa della legge 242 del 2016 e, in