Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/09/2003, n. 12982
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E 0 N 8 O 9 I 1 Z / 4 A A / I R 6 R 2 T S . A I R . e T G P U . C E D B R I L REPUBBLICA ITALIANA E A R D D T I S E N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T E A N S I E I R S A A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE É E Oggetto T A 12.982 /03 SEZIONE TRIBUTARIA M Composta dagli Ill.mi Sigg.I Mag Strat: Dott. B A Presidente - R.G. N. 5466/99 Consigliere Cron. 26867 Dott. G V A MNO Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud.10/02/03 Dott. G R Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CA MANCASENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis; ricorrente - contro SILVIO FRANCESCHINI SPA; - intimato . N avverso la sentenza n. 217/98 della Corte d'Appello di 200 FIRENZE, depositata il 18/02/98; 384 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/02/03 dal Consigliere Dott. Guido RAIMONDI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C D che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;riogeto del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 29.1.1996 l'Amministrazione delle finanze proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del tribunale di Firenze per il pagamento, nei confronti della s.p.a. F S, della somma di lire 63.000.000, dioltre interessi e spese, a titolo di restituzione quanto pagato dal 1985 al 1992 per tassa annuale di concessione governativa ai sensi del DL. n. 853 del 1985, convertito con legge n. 17 del 1985, peraltro in contrasto con l'art. 10 della Direttiva CEE n. 335 del 17.7.1969, come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee con la sua sentenza 2.2.1988. L'Amministrazione opponente dedusse: a) l'incompetenza territoriale del tribunale di Firenze a favore di quello di Roma;b) l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 13, 2° comma, DPR n. 641 del 1972;c) la legittimità almeno in parte della tassa anche secondo l'ordinamento comunitario, attesa la sua funzione remunerativa;d) la decadenza dal diritto al rimborso delle somme pagate dopo il triennio dal pagamento della tassa. L'ingiungente si costituiva, resistendo all'opposizione di cui chiedeva il rigetto. 2 Con sentenza 4.7.1996 del giudice unico dell'adito tribunale veniva accolta l'opposizione per difetto delle condizioni legittimanti l'emanazione del decreto monitorio, ma l'opponente veniva condannata a rimborsare, perché non dovuta, la somma richiesta, con gli accessori e le spese incontrate nel giudizio di opposizione dalla parte vincitrice. L'Amministrazione proponeva appello, sollevando i seguenti motivi di censura: 1) che la competenza territoriale sulla controversia avrebbe dovuto essere riconosciuta al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 8 R.D. n. 1611 del 1933 sul presupposto che, essendo demandata la riscossione delle tasse sulle concessioni governative (quindi anche la loro liquidazione) all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma in base al DM 12.12.1972, non modificato sul punto dal DM 14.7.88, né dal DM 20.1.1992 (dato che il DM del ! 1988 aveva confermato l'attribuzione stabilita nel DM 12.12.1972 per quanto riguarda l'Ufficio di Roma), agli uffici periferici del registro era stata attribuita una competenza delegata per quanto riguarda il recupero, anche in via supplementare, della tassa in questione, nonché per la applicazione e la riscossione delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio;3 2) che comunque la domanda sarebbe stata improcedibile, non essendo stata seguita la diversa procedura imposta dalle disposizioni del 2° e 3° comma art. 61 DL n. del 30.8.1993, convertito in legge 19.10.93 n. 427, che prevedono la competenza dell'Ufficio del Registro Tasse e CC. GG. di Roma in merito alle istanze di rimborso;per quanto pagato nel 1992 in eccesso, rispetto agli importi stabiliti dall'art. 10 del dl 11.7.1992, n. 333, convertito con 1. 8.8.92, n. 359; 3) che nella specie non ricorrerebbe un'ipotesi di pagamento indebito, giacché in essa il titolo giustificativo del pagamento sarebbe invece presente, addirittura nella forma dell'atto legislativo, sicché non sarebbero proponibili azioni civili di restituzione fuori delle procedure speciali previste dal DPR n. 632 del 1972 e che gli interessi legali non potrebbero decorrere prima che il credito sia divenuto liquido ed esigibile per effetto della sentenza definitiva; 4) che. l'art. 13 del DPR n. 641 del 1972 stabilirebbe un termine triennale di decadenza per l'azione di ripetizione delle imposte non dovute; 5) che non vi sarebbe contrasto tra legge e norme comunitarie, perché la direttiva CEEnazionale n. 335 del 1969, vincolando 10 Stato membro cui rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi "(art. 189 Trattato CEE), onde sussisterebbe anche una certa possibile gradualità per 10 Stato membro nel recepimento della direttiva, come avvenuto (dal DPR n. 641 del 1972 e successive modifiche, al DL n. 550 del 1988, che all'art. 36 stabilisce la tassa in cifra fissa predeterminata, e, infine, al DL n. 331 del 1993, che all'art. 61 ne ha disposto la soppressione);e permanendo come stabilito dalla sentenza 20.4.93 della Corte di giustizia delle Comunità europee, la potestà impositiva del singolo Stato, in relazione alla deroga G di cui all'art. 12 della direttiva in questione (carattere remunerativo della erogazione), mentre spetterebbe a chi lamenta la parzialità di tale carattere dimostrare la non ragionevolezza della misura della tassa in relazione al servizio reso. Con sentenza depositata il 18 febbraio 1998, la Corte di appello di Firenze rigettava l'appello proposto dal Ministero delle finanze, condannando quest'ultimo alle spese. Nei confronti di quest'ultima sentenza il Ministero delle finanze ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5 La società contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso è parzialmente fondato. Con il primo motivo il Ministero delle finanze deduce la violazione dell'art. 13, 2° comma d.p.r. 26.10.1972 n. 641 e dell'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc.civ, dolendosi del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza da esso proposta. G Il motivo è fondato. Secondo la Corte di Appello l'eccezione di decadenza triennale sollevata dall'amministrazione andrebbe respinta in quanto il principio finanziaria da questa Corte di cassazione con la riconosciuto sentenza n. 3458 del 1996, secondo cui il contribuente può chiedere la restituzione di tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, sebbene corretto sul piano del diritto interno, non lo sarebbe su quello del diritto comunitario come interpretato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee. 6 Sul punto si e' ormai formata una pacifica di questa Corte. giurisprudenza Infatti la tassa di concessione governativa iscrizione delle società nel registro delle per la imprese per ogni anno solare successivo alla 19 dicembre iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 1984 n. 17) e successive modificazioni, è bensì illegittima, ponendosi in contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, nella Corte di Giustiziainterpretazione datane dalla C.E.E. con sentenza 10 aprile 1993 (nella cause riunite C. 71/91 e C. 178/91). La richiesta di rimborso di tale tassa è però soggetta alla decadenza triennale dal prevista dall'art. 13 secondogiorno del pagamento comma del d.P.R. n. 641 del 1972, essendo tale norma di portata generale e formulata in modo tale da ricomprendere tutte le imposte erroneamente pagate, quale che sia la causa dell'indebito pagamento, e quindi anche quando il contribuente abbia per un errore di fatto e di diritto ritenuto di adempiere ad una obbligazione tributaria. 7 E tale termine non contrasta con le disposizioni comunitarie (si veda, fra le tante, la sentenza n. 10231 del 16 ottobre 1998 che si pone, del resto, sulla scia della citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3458, del 12 aprile 1996, nonché, più di recente, Cass. Sez. trib. 29.8.2000, n. 11316);questa norma del diritto diitaliano ha superato poi il vaglio della Corte Giustizia delle Comunita' Europee con la sua sentenza 15 settembre 1998, nelle cause riunite 279/96 280/96 e La Corte comunitaria poi tornata, assai di G 281/96). recente, su questa questione, con la sua sentenza 10 settembre 2002, nelle cause riunite C-216/99 e C- - 222/99, nella quale essa ha ribadito il principio secondo il quale " Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché detto termine di decadenza si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi basate sul diritto comunitario e a quelle basate sul diritto nazionale." Con il secondo motivo il Ministero delle finanze l'annullamento della sentenza impugnata per chiede violazione dell'articolo 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448, jus superveniens entrato in vigore il 1°.1.1999, con riferimento sia alla disposizione che stabilisce, per gli anni dal 1985 al 1992, il pagamento della tassa fissa di Lire 500.000 per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle società, ed un'ulteriore tassa forfettaria annuale per l'iscrizione di altri atti sociali, sia alla decorrenza ed al tasso degli interessi dovuti dall'erario sui rimborsi delle somme indebitamente percette a tale titolo, stabilito nella misura legale del 2,5% dal D.M. 10 dicembre 1998 (in G.U. n. 289 dell'11.12.1998). Sostiene quindi che, ai sensi del citato articolo 11, legge n. 448/1998, dalla somma restituenda alla società intimata deve essere detratta quella di Lire 500.000, corrispondente all'iscrizione dell'atto costitutivo e l'importo per la tassa per l'iscrizione degli altri atti sociali in ragione di lire 750.000 all'anno, trattandosi di S.p.a.;che, inoltre, sulla somma residua dovuta a rimborso, gli interessi debbono essere calcolati al 2,5%, a decorrere dalla data della relativa istanza. La censura è infondata e deve essere rigettata, F per le argomentazioni di seguito esposte. con riguardo alla possibilità diPreliminarmente, tener conto, nel giudizio di cassazione, delle norme sopravvenute dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado, si osserva quanto segue. L'amministrazione, attuale ricorrente, appellò la sentenza di primo grado, con cui il tribunale di Firenze l'aveva condannata al pagamento di parte della somma chiesta a rimborso dalla società Franceschini, con gli accessori e le spese, deducendo, fra l'altro, la legittimità della tassa nella parte avente carattere remunerativo. La domanda contenuta nel presente motivo di ricorso, concernente la detrazione dal rimborso T4 della somma di Lire 500.000 e di altre somme in misura forfettaria annuale, è, dunque, da ritenere compresa nel motivo d'appello con cui veniva domandato il rigetto nel merito dell'istanza di rimborso. E' quindi possibile dare ingresso in questa sede alla doglianza fondata sullo jus superveniens (articolo 11, legge n. 448/1998), intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado, non essendosi formato sulla questione il giudicato che, altrimenti, precluderebbe il riesame della questione, in conformità a costante giurisprudenza, che il collegio condivide (Cass. nn. 10483/2000, 11625/1999, 10 7279/1999, 7052/1999, con riferimento alla specifica materia). Riguardo al primo profilo di questo motivo di ricorso, concernente la legittimità della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società di capitali nel registro delle imprese, Occorre premettere che, in virtù dell'interpretazione data agli articoli 10 e 12 della direttiva del consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/Cee dalla corte di giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 20.4.1993 (nelle cause riunite C.71/91 e C.178/91), vincolante per il giudice italiano, la suddetta tassa è da ritenere illegittima (S.U. n. 3458/1996, Cass. nn. 11230/1994, 2992/1994) per incompatibilità con tale direttiva, limitatamente ai versamenti cc.dd. "di rinnovo" ° di mantenimento, previsti dall'articolo 3, 19°co., D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, citato, convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, in quanto dovuti per ciascun anno solare successivo a quello d'iscrizione, senza alcun riferimento al costo del servizio. A seguito della citata sentenza 20.4.1993 della Corte di giustizia europea, l'articolo 61, co.1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, fissò in lire 11 500.000 la tassa forfettariamente dovuta dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese (tassa poi soppressa, a decorrere dal in1°.1.1998, virtù dell'articolo 3, comma 138, legge 28 dicembre 1995, n. 549). L'articolo 11, legge n. 448/1998 - jus super- veniens invocato dalla ricorrente intese disciplinare retroattivamente la restituzione delle somme versate in eccedenza, rispetto a quelle indicate nel citato articolo 61, D.L. n. 331/1993, relativamente agli anni 1985-1992, precedenti la sua entrata in vigore. La Corte di giustizia delle Comunità Europee છે stata più volte investita della materia in argomento (cfr.sentenze 2.12.1997, in causa C-188/95;15.9.1998, in causa C-231/96 ed altre). Da ultimo, la citata sentenza 10.9.2002, in cause riunite C-216/99 e C-222/99, con ampi riferimenti ai precedenti, ha ribadito (sent. 10.9.2002, citata, punti 8 e 9) che "l'articolo 12 della direttiva [direttiva del consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/Cee, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali] dev'essere interpretato nel senso che i diritti di carattere remunerativo, di cui al n. 1, lett. e), dello stesso articolo, possono essere remunerazioni riscosse come corrispettivo di operazioni 12 imposte dalla legge per uno scopo di interesse generale, come ad esempio l'iscrizione delle società di capitali, e che l'entità di tali diritti... dev'essere che può calcolata in base al costo dell'operazione, essere determinato forfettariamente . . " . Con specifico riferimento al caso delle società che possono esigere, ai sensi dell'articolo 11, legge n. 448/1998 , la restituzione delle tasse di concessione già versate tra il 1985 ed il 1992, la corte europea ritiene (punto 55) che "spetta ai giudici di rinvio accertare se le nuove tariffe retroattive istituite [dall'articolo 11 cit.] per tali operazioni [iscrizione dell'atto costitutivo o di altri atti] abbiano о no carattere remunerativo, tenuto conto dei principi richiamati nei punti 8 e 9 della presente sentenza". In proposito, il collegio non ha motivo di discostarsi da quanto già ritenuto da questa Corte circa la non conformità ai criteri comunitari della tassa 'di rinnovo", dovuta per gli anni solari successivi a quello d'iscrizione, mancando qualsiasi riferimento al costo del servizio (S.U. n. 3458/1996, Cass. nn. 10231/1998, 5742/1998, 11230/1994, 2992/ 1994);e, al contrario, circa la legittimità, alla stregua degli stessi criteri e dell'interpretazione datane dalla corte di giustizia europea (sent. 2 13 10.9.2002, cit.), della tassa d'iscrizione dovuta dalle società per il primo anno, in corrispondenza al costo A che può essere determinatoeffettivo dell'operazione, anche forfettariamente. Discende da questa premessa che la disposizione contenuta nell'articolo 11, legge n. 448/1998, deve ritenersi conforme alla direttiva 69/335/Cee, limitatamente alla parte in cui esclude dal rimborso la tassa d'iscrizione, anche se fissata forfettariamente; essendo invece senz'altro in contrasto con la menzionata direttiva, e quindi non applicabile, l'esclusione dal rimborso dell'importo forfettario, variabile in funzione del tipo di società, stabilito per gli anni successivi a quello d'iscrizione (Cass. 15081/2001, 7176/1999, 5354/1999, 4149/1999,nn. 3097/1999). L'amministrazione ricorrente, tuttavia, non ha dedotto che l'effettivo servizio d'iscrizione della società nel registro delle imprese, cui corrisponde l'importo di Lire 500.000, sarebbe stato effettuato in una delle annualità cui si riferisce genericamente la richiesta di rimborso, e non, ad esempio, in anni precedenti. Questo primo profilo deve essere, quindi, disatteso perché, essendo stata ritenuta la natura non 14 remunerativa degli importi successivi alla prima - annualità, e non essendo peraltro specificato in ricorso - in contrasto col principio di autosufficienza di esso che l'effettivo servizio d'iscrizione della società nel registro delle imprese, cui corrisponde 1'importo di Lire 500.000, sia stato effettuato in una delle annualità cui si riferisce genericamente la richiesta di rimborso, e non, ad esempio, in anni precedenti, non risulta verificabile dal giudice nazionale, in conformità a quanto disposto al punto 55 della citata sentenza 10.9.2002 della Corte di giustizia europea, la corrispondenza della somma di Lire 500.000 ad un effettivo servizio reso nella annualità per cui è chiesto il rimborso. La domanda concernente la misura degli interessi è inammissibile, per la ragione di seguito esposta. Sulla misura del tasso d'interesse applicabile - indicata nel 2,5% nel motivo di ricorso, in conseguenza dell'invocato jus superveniens si è formato il giudicato, non avendo l'odierna ricorrente impugnato in appello, sullo specifico punto, la sentenza del tribunale che l'aveva condannata al pagamento di parte della somma richiesta ex adverso, con gli interessi dalla domanda al saldo. 15 Nel giudizio di legittimità, peraltro, le norme 5 entrate in vigore dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (jus superveniens) sono prese in considerazione cfr., in proposito, il precedente punto 7.2 e la giurisprudenza ivi citata soltanto se esse non si riferiscano a questioni il cui esame, come nel caso concreto, è precluso per effetto dell'intervenuta formazione del giudicato. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che deciderà anche in ordine alle spese di questo grado.