Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2023, n. 15128
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S S, nato a Napoli il 13.05.1995 avverso l'ordinanza del 21.11.2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A V, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato, ai sensi dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen., inammissibile l'opposizione depositata in data 18 novembre 2022 dal difensore di fiducia di S S avverso il decreto penale di condanna n. 2300/22, emesso nei confronti di quest'ultimo in data 18 novembre 2022. 2. L'avvocato U S, difensore del S, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo un unico motivo. Il difensore deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in ragione dell'errato calcolo del termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna e il vizio di motivazione sul punto. Rileva, infatti, il difensore che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe illegittimamente dichiarato inammissibile l'opposizione senza considerare il termine per il perfezionamento della c.d. compiuta giacenza. La compiuta giacenza degli atti giudiziari, infatti, si perfeziona una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data dalla quale, con lettera raccomandata, il destinatario della notifica non rinvenuto è stato avvisato del tentativo di consegna dell'atto e del deposito dello stesso presso la casa comunale.
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