Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2022, n. 44676

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2022, n. 44676
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44676
Data del deposito : 24 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A M, nato a Roma il 31/07/1959, I G, nato a Villa di Briano (CE), il 18/11/1962, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data 22/10/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale K T, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l'avv.to A S, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano in composizione monocratica in data 19/06/2021 - con cui M A e G I erano stati condannati a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Fossacesia il 18/06/2021, con la recidiva semplice per lo I e con la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., per lo A - riduceva la pena nei confronti degli imputati.

2. M A ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to A S, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 99, 56, 624, 625 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, nel rideterminare la pena nei confronti dell'imputato, si è posta in contrasto con l'insegnamento di legittimità, secondo cui la pena per il delitto tentato deve essere calcolata facendo riferimento al delitto circostanziato tentato e non al delitto tentato circostanziato, dovendosi operare la diminuzione di pena per il tentativo dopo aver effettuato gli aumenti per le circostanze aggravanti;

2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 64, comma primo, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'aumento della pena detentiva per la recidiva è stato applicato nella misura di due terzi per la pena detentiva e della metà per la pena pecuniaria, in violazione della regola del concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale.
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