Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/05/2023, n. 12640
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30178-2018 proposto da: M M, elettivamente domiciliata in Roma, v.l e Mazzini 13, presso lo studio dell'avv.M C C, rappresentata e difesa dall'avv . A L come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;-ricorrente - contro DE F M, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Tagliamento 55, presso lo studio dell'avv. N D P , rappresentato e difeso dall'avv.A T come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;-controricorrente - Ric. 2018 n. 30178 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1955/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/07/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal consigliere P P;lettele memori e delle parti . FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 32/2018 il Tribunale di Venezia accolse l’opposizione proposta da M M avverso il decreto ingiuntivo chiesto nei suoi confronti da M D F, suo ex marito, per la restituzione della somma di euro 30.000,00 asseritamente trasferitale, prima del matrimonio,a titolo di mutuo per sostenere le spese di ristrutturazione di un immobile. Il giudice di primo grado escluse la prova del titolo. 2. Con sentenza n. 1955/2018, la Corte di Appello di Venezia accolse l’appello proposto da D F, rigettando l’opposizione di M che condannò al rimborso delle spese del doppio grado. La Corte ritenne provata la dazione di denaro da parte di D F a M perché quest’ultima risultava aver firmato le matrici degli assegni compilati a suo favore dall’allora fidanzato D F per l’importo preteso pari a euro 30.000,00, ritenendo che la controfirma escludesse l’intento di D F di dazione del denaro per atto di liberalità;conferma ne era anche nelle dichiarazioni testimoniali da cui era risultato che M aveva espressamente riconosciuto l’obbligo di restituzione in una occasione conviviale. La Corte negò pure che la dazione di denaro integrasse un’obbligazione naturale in adempimento dei doveri morali e di assistenza reciproca ex 143 cod. civ., perché effettuataquando ancora non era iniziata una convivenza stabile. Ric. 2018 n. 30178 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 3 - Avverso tale provvedimento Mha proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. D F ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, in riferimento all’art. 360, comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto provato il credito di D F e, in particolare, per aver affermato che la sottoscrizione delle matrici da parte di M consentisse di escludere l’atto di liberalità. Secondo le prospettazioni della ricorrente, tali matrici non avevano questa funzione per loro natura e non potevano costituire idonea prova del titolo in quanto «documento proveniente dalla parte che intende giovarsene» (così in ricorso). 1.1. Ilmotivo è infondato. La circostanza che le somme oggetto della domanda giudiziale fossero state concesse a titolo di mutuo è stata desunta dal contenuto delle matrici dei titoli, sottoscritte dalla ricorrente, su cui era indicata la data, la somma e la dicitura «a favore di M» elementi che, a parere della Corte di merito, escludevano ragionevolmente l’atto di liberalità e integravano una dichiarazione discienza con valore di quietanza dell’avvenuta dazione del denaro: secondo la Corte territoriale, infatti, se le somme fossero state consegnate a titolo gratuito non vi sarebbe stata necessità di documentarne la dazione e la ricezione;a questo ragionamento presuntivo, quindi, la stessa Corte ha trovato una corrispondenza nella deposizione del teste,indicato in motivazione, che ha confermato che entrambe le parti gli avevano riferito dell’impegno di M di restituire il denaro ricevuto. Tale convincimento non consente di ravvisare la violazione dell'art. 2697 cod. civ., poichéla norma è invocabile per contestare che Ric. 2018 n. 30178 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 4 - il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte che non ne era onerata in base alla scissione della fattispecie concreta tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche per sottoporre a critica la valutazione delle acquisizioni processuali e, nello specifico, per negare che fosse stata raggiunta la prova del perfezionamento di un prestito. Qualora, come nel caso in esame, sia oggetto di censura la valutazione delle prove, il sindacato in sede di legittimità può aver luogo solo sul piano della motivazione, ma ciò nella specie non è accaduto (Cass.13395/2018;Cass. 15107/2013;Sez. 2, n. 21587 del 22/08/2019 in motivazione).
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