Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2022, n. 04216

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2022, n. 04216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04216
Data del deposito : 9 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36879/2019 R.G. proposto da M A, rappresentato e difeso dall’avv. A D P, con domicilio eletto in Roma, Via G.B. Martini n. 13. – RICORRENTE–

contro

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TORINO, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. – CONTRORICORRENTE– e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino, pubblicata in data 24.4.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.12.2021 dal Consigliere G F. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : F O R T U N A T O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 3 4 4 9 2 3 c c 9 1 2 5 7 e f b 4 e 9 5 0 d f 1 e 2 7 a 7 f Numero registro generale 36879/2019 Numero sezionale 2642/2021 Numero di raccolta generale 4216/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha chiesto di respingere il ricorso. Udito l’avv. Di Porto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2018, Alberto Morano, notaio in Torino, ha proposto reclamo avverso la decisione disciplinare della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (Coredi) del Piemonte e Valle d'Aosta, con cui gli era stata comminata la sanzione pecuniaria di € 80.496,00 per violazione dell'art. 28 L.N., contestando che, nella redazione di un numero consistente di atti di compravendita, il ricorrente aveva inserito un'unica ed identica dichiarazione di conformità catastale (e precisamente "ai sensi delle vigente normative le parti dichiarano che le unità immobiliari ... sono conformi a quelle rappresentate nella planimetrie come sopra allegate e che i dati catastali sono conformi alla intestazione anagrafica risultante dalla Conservatoria dei registri immobiliare"), anziché la diversa dichiarazione di "conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie", come previsto dal comma 1 bis dell'art. 29 L. 52/1985, a pena di nullità. Secondo il ricorrente, mai, prima del novembre/dicembre 2016, la dichiarazione presente nei rogiti era stata ritenuta dall'Archivio Notarile contraria alla legge e anche la Coredi del Piemonte, nella decisione del 28.12.2016, aveva escluso che tale dichiarazione integrasse la violazione dell'art. 28 cit., pur essendo già intervenuta una prima pronuncia di legittimità nel 2014 (n. 8611/2014), che si era espressa in senso difforme. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : F O R T U N A T O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 3 4 4 9 2 3 c c 9 1 2 5 7 e f b 4 e 9 5 0 d f 1 e 2 7 a 7 f Numero registro generale 36879/2019 Numero sezionale 2642/2021 Numero di raccolta generale 4216/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 Detta pronuncia, fino al 2016, non aveva ricevuto consensi e non era stata seguita dalla giurisprudenza delle Commissioni Amministrative Regionali di Disciplina, per cui solo dopo la successiva decisione n. 20465/2016 poteva ritenersi formato nella giurisprudenza di legittimità un orientamento interpretativo contrario alla sufficienza della dichiarazione di conformità catastale riferita espressamente alle sole planimetrie. Acquisita documentazione, la Corte d’appello ha respinto il reclamo, confermando il provvedimento sanzionatorio. Ha osservato l’ordinanza che l’art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985 è previsione di tale chiarezza da non dare atto a fraintendimenti di sorta nel prevedere che gli atti debbano contenere la dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La Corte di merito ha soggiunto che la ratio legis non dava alcuna preminenza alla planimetria, che non contiene l’indicazione di tutti i dati catastali ma solo di quelli identificativi, e che lo scopo della norma è di rafforzare la consapevolezza da parte del dichiarante della corrispondenza tra la situazione di fatto e la situazione catastale, situazione che, pur rimanendo immutata la planimetria, può non coincidere con quanto risulta dai registri immobiliari. Ha concluso che, alla luce del chiaro tenore testuale della disposizione e della sentenza 8611/2014, la nullità dei rogiti era indiscutibile almeno dal 2014, non potendosi giustificare la condotta successiva del notaio, che aveva continuato anche ad omettere le indicazioni prescritte per legge, neppure alla luce degli orientamenti delle varie Coredi o dei pareri espressi in dottrina. Non rilevava la formulazione dell’art. 47 t.u.e., ove richiede che – ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare - la nullità sia espressamente stabilita e che l’atto non sia sanabile, essendo la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : F O R T U N A T O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 3 4 4 9 2 3 c c 9 1 2 5 7 e f b 4 e 9 5 0 d f 1 e 2 7 a 7 f Numero registro generale 36879/2019 Numero sezionale 2642/2021 Numero di raccolta generale 4216/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 previsione riferibile alle sole invalidità previste dalla disciplina urbanistica. Ha inoltre osservato l’ordinanza che il Morano non solo non aveva provato (e per il vero neppure allegato) che gli atti nulli erano stati confermati, ma neppure che avrebbero potuto esserlo, precisando che un'eventuale conferma non avrebbe fatto venir meno l'illecito. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da Alberto Morano sulla base di cinque motivi di ricorso. L’Archivio notarile del distretto di Torino ha depositato controricorso. La Procura della Repubblica di Torina è rimasta intimata. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. È infondata l’eccezione di tardività del ricorso. La pronuncia è stata depositata in data 24.4.2019 e, in mancanza di notifica, soggiace al termine semestrale di impugnazione fissato dall’art. 327 c.p.c., che scadeva il 24.11.2019, considerata la sospensione feriale di gg. 31. Il ricorso, benché notificato in data 25.11.2019, risulta tempestivo, essendo il 24.11.2019 un giorno festivo ed essendo quindi differito al giorno successivo, ai sensi dell’art. 155, comma quarto e quinto, c.p.c.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 29, comma 1-bis, L. 52/1985, 12 preleggi, 3 Cost., 167, comma secondo, c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che la nullità dei rogiti privi della dichiarazione di conformità sia alle planimetrie che ai dati catastali, sebbene conforme al dato letterale, sarebbe in contrasto con la ratio iuris, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : F O R T U N A T O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 3 4 4 9 2 3 c c 9 1 2 5 7 e f b 4 e 9 5 0 d f 1 e 2 7 a 7 f Numero registro generale 36879/2019 Numero sezionale 2642/2021 Numero di raccolta generale 4216/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 che consiste nel dare all'Amministrazione finanziaria gli strumenti per verificare l’esattezza e l'attualità della rendita catastale e, poiché quest’ultima è il risultato di specifiche procedure di calcolo che la stessa Amministrazione compie sulla base della planimetria depositata per l'accatastamento dell'immobile, sarebbe sufficiente la dichiarazione di conformità della planimetria allo stato di fatto. Erroneo sarebbe poi il riferimento, operato dalla Corte di merito, al mutamento di destinazione d’uso, che esigerebbe sempre l’indicazione del subalterno, il quale risulta comunque dalla planimetria. Il motivo è infondato. L’art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 prescrive espressamente che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La già menzionata dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula degli atti, il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la dichiarazione di conformità dell'immobile ai dati catastali non può essere surrogata dalla mera dichiarazione di conformità delle planimetrie, ma deve esser resa dal disponente, essendo requisito F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : F O R T U N A T O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 3 4 4 9 2 3 c c 9 1 2 5 7 e f b 4 e 9 5 0 d f 1 e 2 7 a 7 f Numero registro generale 36879/2019 Numero sezionale 2642/2021 Numero di raccolta generale 4216/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 finalizzato ad attestare che le caratteristiche patrimoniali di beni – desumibili dai dati catastali e rilevanti ai fini della tassazione - siano conformi allo stato di fatto (Cass. n. 8611/2014). L'omissione determina la nullità assoluta dell'atto: l'art. 29 comma 1-bis ha una finalità pubblicistica, essendo inserita in una serie di interventi, previsti dall'art. 19 D.L. 78/2010, volti al «contrasto all'evasione fiscale e contributiva», in maniera da far emergere ogni variazione dell'imponibile catastale dei fabbricati urbani, e comunque contempla un requisito di forma contenuto del rogito, comminando una sanzione di carattere «formale», o «documentale»: l'atto è nullo se non contiene, oltre al riferimento alla planimetria e agli estremi catastali, la dichiarazione di conformità proveniente dall'intestatario, il cui contenuto non è, peraltro, verificabile da parte del notaio pubblico ufficiale, senza che rilevi la possibilità dell’amministrazione di conoscere tramite la planimetria la rendita catastale. Per aversi la nullità è invero sufficiente la mancanza di tale dichiarazione completa nell'atto: la prescrizione di requisiti formali a pena di nullità di un atto non ammette, di regola, equipollenti e non consente di escludere la violazione neppure ove vi sia la dichiarazione di conformità della planimetria depositata in catasto. Il riferimento della dichiarazione di conformità dello stato di fatto ai dati catastali ed alla planimetria non individua adempimenti fungibili, surrogabili e perciò anche alternativi (Cass. 16509/2020;
Cass. n 8611/2014;
Cass. n. 20465/2016;
Cass. 11507/2016;
Cass. n. 21828/2019;
Cass. 29894/2018). Trattandosi di nullità formale assume rilievo – in definitiva - solo l’incompletezza della dichiarazione contenuta nel rogito, sulla base di una scelta normativa (comune ad altre ipotesi di nullità formali: si pensi alla menzione degli estremi della concessione edilizia nei F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 F i r m a t o D a : F O R T U N A T O G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 3 4 4 9 2 3 c c 9 1 2 5 7 e f b 4 e 9 5 0 d f 1 e 2 7 a 7 f Numero registro generale 36879/2019 Numero sezionale 2642/2021 Numero di raccolta generale 4216/2022 Data pubblicazione 09/02/2022 rogiti di trasferimento, indicazione la cui mancanza rende l’atto nullo a prescindere dalla regolarità urbanistica del bene: Cass. s.u. 8230/2019), che non consente interpretazioni correttive e\o soppressive della lettera della legge, sulla base di una supposta ratio iuris della disposizione. L’indirizzo qui condiviso appare implicitamente riconfermato dal comma 1-ter del citato art. 29, introdotto con D.L. 50/2017, ove si legge che, se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. Dalla violazione della norma discende quindi la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1 (Cass. 11507/2016;
Cass. 8611/2014). La pronuncia impugnata, essendo conforme agli enunciati principi di diritto, è quindi esente dai vizi denunciati in ricorso.
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