Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 12/10/2022, n. 29771
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A decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall'INPS, sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge, ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, ad eccezione della materia degli sgravi, e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 28595/2016 29 77 1/22 AULA 'B' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Rettifica INAIL SEZIONE LAVORO Adeguamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: classificazione INPS Dott. UMBERTO BERRINO Presidente Onere prova - Rel. Consigliere Dott. G MRCHESE INAIL Dott. L CO Consigliere R. G. N. 28595/2016 Cron.29771 Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 09/06/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 28595-2016 proposto da: I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA' che lo rappresentano e difendono;
ricorrente contro 2022 2294 1 N.R.G. 28595/2016 ANFFAS OSTIA ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato M R D, che la rappresenta e difende;
controricorrente avversO la sentenza n. 856/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2016 R.G.N. 7002/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott. G MRCHESE. FATTO RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Roma ha respinto l'appello avverso la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di ANFFAS Ostia Onlus diretta alla declaratoria di illegittimità o nullità della richiesta di pagamento di differenze, su premi versati, per Euro 69.374,17 o, in subordine, alla declaratoria di illegittimità della rettifica della classificazione con efficacia retroattiva;
2. per quanto qui solo rileva, la Corte di appello ha dato atto che, con lettera del 26 maggio 2011, l'Inail aveva comunicato alla società la variazione del rapporto assicurativo, per modifica del settore di appartenenza, con decorrenza retroattiva dal 1° maggio 2006;
2 N.R.G. 28595/2016 3. i giudici hanno osservato che, pure ammesso che la variazione del tasso applicato rappresentasse la conseguenza della conformazione alla classificazione già operata dall'Inps sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della legge nr. 88 del 1989, nel caso in esame, la parte appellata aveva contestato la modifica del settore di appartenenza e l'Inail, a fronte di dette contestazione, non aveva dedotto alcun elemento in ordine alla coerenza dell'attività svolta con il settore economico relativo al nuovo inquadramento;
4. in altre parole, ove pure il provvedimento fosse stato adottato dall'Inail quale atto dovuto per conformarsi alla variazione adottata dall'Inps, tanto, secondo la Corte del merito, non esonerava l'Istituto dal fornire in giudizio la prova della sussistenza dei requisiti di legge per l'attribuzione del nuovo inquadramento assicurativo, non essendo precluso alla parte, titolare di un diritto soggettivo all'inquadramento previsto per legge, la