Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2024, n. 36209

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Sentenza
24 maggio 2024
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24 maggio 2024

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In tema di bancarotta semplice, costituisce operazione manifestamente imprudente nell'esercizio dell'attività bancaria l'erogazione di finanziamenti per finalità totalmente generiche e indeterminate, poiché sfavorevolmente incidenti sulla valutazione della capacità di rimborso da parte del beneficiario. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, al fine di verificare se l'operazione abbia avuto ad oggetto una notevole parte del patrimonio, occorre considerare precipuamente la consistenza numeraria e oggettiva dell'importo erogato dall'istituto di credito, non l'incidenza sulla tenuta economico-finanziaria dell'ente).

In tema di reati fallimentari, al fine di escludere la responsabilità colposa dell'amministratore privo di delega per il delitto di bancarotta semplice, non è sufficiente che questi impedisca fatti pregiudizievoli di cui abbia avuto conoscenza dagli amministratori delegati, ma occorre anche che egli si adoperi per procurarsi autonomamente tutti gli elementi prodromici al rispetto dell'obbligo di agire informato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2024, n. 36209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36209
Data del deposito : 24 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

36209-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1279/2024 -Presidente- ROSA PEZZULLO UP 24/05/2024- -Relatore - TIZIANO MASINI R.G.N. 36833/2023 RENATA SE AR DI NN MAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA IU nato a [...] il [...] SO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori L'avvocato DARIO PICCIONI si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. L'avvocato MARCO FESTELLI si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese e insiste per il rigetto dei ricorsi. L'avvocato MARIO MARENGO si riporta alle conclusioni che deposita e chiede la liquidazione delle spese. L'avvocato AR RICCI BARBINI si associa alle conclusioni del Proc. Gen. e deposita le conclusioni, alle quali si riporta, unitamente alla nota spese. L'avvocato LORENZA CALVANESE insiste per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato CRISTINA ADDUCCI deposita le conclusioni scritte a firma dell'avvocato BARBIERI BRUNO, alle quali si riporta;
deposita altresì la nota spese. L'avvocato LUIGI LUDOVICI si riporta alle conclusioni scritte a firma dell'avvocato MURGIA FRANCESCO che deposita unitamente alla nota spese. L'avvocato FAUSTO BIAGIO GIUNTA si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 29 dicembre 2022, che ha parzialmente riformato quella del g.u.p. del Tribunale di Arezzo, in sede di rito abbreviato, nei confronti di NA SE e IN RO, il primo in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOC. COOP. P.A. (d'ora in poi BPEL) in liquidazione coatta amministrativa, dichiarata in stato d'insolvenza dal Tribunale di Arezzo con sentenza del 11 febbraio 2016; il secondo in qualità di componente del Consiglio di amministrazione del medesimo istituto di credito. Per quanto di interesse per il presente giudizio, il NA è stato imputato di plurimi delitti di cui agli artt. 216 prima parte n. 1, 223 comma 1, 237 comma 1 del r.d. n. 267/42, 110,117 cod. pen., in riferimento agli artt. 70 e 82 comma 2 e comma 3 del d.lgs. n. 385 del 1993, in relazione alla concessione di finanziamenti, in varie forme e per importi "assai rilevanti" - così si esprime la sentenza impugnata - eseguita, senza restituzione o contropartita, in favore di diverse persone giuridiche [tra le quali le società CI EN AN PA (capo C/1), LA TA T'NG VI PA (capo O/1), in relazione alle cui vicende è stata operata una riqualificazione del reato in bancarotta semplice], prive di solvibilità o in condizioni di significativa sofferenza finanziaria, senza adeguata istruttoria, in assenza di idonee garanzie;
in alcuni casi l'erogazione del finanziamento si è rivelata funzionale a risolvere situazioni di conflitto d'interesse con la BPEL o a favorire singoli membri del consiglio di amministrazione della banca;
2 è stato inoltre imputato dei delitti di cui agli artt. 217 comma 1 n. 2, 224 nn. 1 e 2, 237 comma 1 r.d. n. 267/42, 52,70 e 82 commi 2 e 3 d. Igs. n. 385 del 1993 in relazione a finanziamenti della medesima natura in favore della ABM NETWORK INVESTMENT SA, società di diritto UR (nel 2006, capo R/2 e nel 2007, capo S/2, e nel 2008 - in cooperazione colposa con IN come da capi T/2 e U/2).- Il IN è stato invece imputato dei delitti di cui agli artt. 217 comma 1 n.2, 224 nn. 1 e 2, 237 comma 1 del r.d. n. 267 del 1942, 113 c.p., in rapporto agli artt. 70 e 82 comma 2 e 3 del d.lgs. n. 385 del 1993, con riferimento ai finanziamenti erogati negli anni 2008/2009 a favore delle società CI EN AN PA (capo C/2), LA TA T'NG VI PA (capo 0/2) e la ABM NETWORK INVESTMENT SA, ente di diritto UR (i citati capi T/2 e U/2, in cooperazione colposa con NA). La sentenza della Corte territoriale, previa valutazione di congruità della sanzione oggetto di accordo tra la difesa e il pubblico ministero e di insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ha ratificato il concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. proposto dal NA sulla pena, con rinuncia a tutti gli altri motivi di appello. Ha assolto il IN per insussistenza del fatto dalle imputazioni di cui ai capi C/2 e 0/2 - delitti di bancarotta semplice con riferimento ai finanziamenti a favore della CI EN e della TA T'NG e ne ha invece confermato la responsabilità - penale, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a riguardo degli addebiti di bancarotta semplice di cui ai capi T/2 e U/2 in relazione ai finanziamenti a beneficio della ABM NETWORK INVESTMENT, ascrittigli in concorso colposo con il "patteggiante” NA. Ha rigettato le domande risarcitorie avanzate nei confronti del IN medesimo da tutte le parti civili, ad eccezione della BPEL in L.C.A.. Il ricorso per cassazione dei due imputati, con distinti atti, ha articolato i motivi di seguito indicati, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con un primo motivo, la difesa di IN si è doluta dell'inosservanza della legge penale a riguardo dell'elemento costitutivo dell'impiego di "notevole parte del patrimonio" richiesto dalla norma incriminatrice dell'art. 217 n. 2 L.F., che non potrebbe essere misurato sulla mera quantità delle risorse, ma dovrebbe essere valutato in relazione all'incidenza delle risorse disperse sul patrimonio dell'impresa, come si evincerebbe dal dato letterale.

1.1.Il secondo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 primo comma lett. b) ed e) cod. proc. pen. anche per travisamento probatorio a riguardo dell'elemento - - essenziale della "manifesta imprudenza" delle operazioni, in quanto la sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con la consulenza tecnica della difesa, non avrebbe considerato che le due operazioni di finanziamento attribuite all'imputato farebbero parte di un più ampio finanziamento a favore della ABM, i cui aspetti censurabili riguarderebbero l'operato di amministratori precedenti e annualità diverse da quelle riferibili a IN, come confermato dalle relazioni ispettive della Banca d'Italia; inoltre, non risponderebbe alle acquisizioni 3 processuali l'assunta insufficienza delle garanzie prestate per i fidi, costituite da pegni di pacchetti azionari idonee a coprire oltre il 50% dell'esposizione; ABM sarebbe stata cliente da molti anni dell'istituto creditizio e la sua solidità patrimoniale sarebbe stata testata, con evidenze di utili non distribuiti nelle annualità precedenti per oltre 15 milioni di euro;
le partecipazioni di sua titolarità sarebbero state effettive e consistenti come quella della - Infracom - e la sua operatività sarebbe stata dimostrativa della capacità di produrre rilevante liquidità; quanto al secondo finanziamento, nella pratica era stata riportata la valutazione di JP MO sul valore della TORNO Internazionale 200 milioni di euro -· acquistata per il 40% - dalla ABM Merchant, che deteneva una parte importante delle azioni della finanziata ABM. Ancora, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, dal momento che a riguardo di una vicenda analoga il finanziamento di ENERGIAMBIENTE, facente capo sempre al gruppo OT - - sarebbe stata esclusa la manifesta imprudenza dell'operazione valutando in modo antitetico una serie di emergenze considerate invece di rilievo per affermare la sussistenza dei reati di bancarotta semplice contestati a IN.

1.2.Il terzo motivo ha denunciato il vizio di violazione della legge penale a riguardo della ritenuta "colpa grave" e del comportamento doveroso che l'imputato avrebbe dovuto assumere. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, i criteri giuridici di ascrizione della responsabilità degli amministratori privi di delega non sarebbero difformi nel caso della valutazione della sussistenza della colpa grave pretesa dalla norma incriminatrice contestata, non sarebbero previsti obblighi di indagine specifici in capo ai singoli amministratori non delegati, tenuti nella specie solo ad assicurarsi di aver ricevuto adeguate informazioni, anche di natura tecnica, dalle strutture interne della Banca e dai funzionari di vertice;
nel caso in esame sarebbero stati assenti "campanelli d'allarme" tali da rendere evidente l'elevatissimo rischio di insuccesso dei finanziamenti approvati.

1.3.Il quarto motivo ha dedotto violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta applicazione della legge penale fallimentare, dovendosi differenziare la disciplina normativa delle due fasi, pre-risoluzione e post-risoluzione ed in presenza di una sentenza irrevocabile della Corte d'appello civile che, nel rigettare il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza, avrebbe statuito che gli estremi dell'insolvenza della Banca avrebbero dovuto essere riferiti alla situazione esistente al momento dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e non a quello dell'avvio della risoluzione;
all'esito della procedura di risoluzione, di cui all'art. 32 del Decr. Lgs. n. 10 del 2015, non sarebbero più applicabili le disposizioni della legge penale fallimentare.

1.4.Il quinto motivo ha dedotto travisamento degli atti processuali, di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alle statuizioni civili, perché la BPEL in liquidazione coatta amministrativa non si sarebbe costituita parte civile nei confronti del IN.

1.5.Il sesto motivo, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., si è soffermato sull'assunto di un errore nella determinazione della

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