Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2021, n. 23805
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMANel procedimento a carico di DI XM AN AX nato in [...] 11. gennaio 1994 avverso l'ordinanza resa il 17 febbraio 2021 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. lette le conclusioni dell'avv. Giustiniani che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma non ha convalidato l'arresto in flagranza eseguito nei confronti di DI AN OS XU il 17 febbraio 2021, nella qualità di indagato per il reato di rapina aggravata. Nel provvedimento impugnato il tribunale ha dato atto che l'indagato non era in grado di comprendere la lingua italiana né quella inglese e che non era stato possibile reperire un interprete di lingua somala, sicché aveva ritenuto necessario restituire gli atti al pubblico ministero, sul presupposto che i termini della convalida sarebbero scaduti soltanto alle 16:30 del 18 febbraio 2021 e che l'ufficio del pubblico ministero avrebbe potuto reperire un interprete somalo prima di tale scadenza. Alle 16:00 il pubblico ministero depositava nuova richiesta di convalida dell'arresto, che il tribunale respingeva, osservando che in assenza dell'interprete l'imputato non aveva neppure compreso il tenore delle accuse, né potuto dialogare con il suo avvocato e concordare una strategia difensiva in aperta violazione dei suoi diritti di difesa;
pertanto non convalidava l'arresto, disponendo l'immediata liberazione dell'imputato.
2.Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedendo l'annullamento del detto provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce il ricorrente che l'ordinanza del giudice non ha convalidato l'arresto per considerazioni estranee all'operato della Polizia giudiziaria, nonostante il rispetto dei termini di presentazione dell'indagato, in un'ipotesi di arresto