Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/10/2008, n. 24772
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In tema di azioni esercitabili dal mandante nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza, il sistema normativo è imperniato sul rapporto regola-eccezione, nel senso che, secondo la regola generale (art. 1705, primo comma cod. civ.), il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante, mentre costituiscono eccezioni le disposizioni, tanto sostanziali quanto processuali, che prevedono l'immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante, con conseguente necessità di stretta interpretazione di queste ultime e dell'esclusione di qualunque integrazione di tipo analogico o estensivo, nell'ottica della tutela della posizione del terzo contraente. Ne deriva che l'espressione "diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato" (art. 1705, secondo comma, cod. civ.), che accorda al mandante pretese dirette nei confronti del terzo contraente, va circoscritta all'esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento del danno).
L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041cod. civ. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito.
Sul provvedimento
Testo completo
2677 2/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZIONI EX MENOR SEZIONI UNITE CIVILI CONTRASTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15577/03 Primo Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Cron. 24772 Dott. Antonio Presidente di sezione VELLA 6444 - Rep. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 10/06/08 Dott. Mario - Consigliere CICALA Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere TRAVAGLINO Rel. Consigliere Dott. Giacomo TIRELLI - Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AG AN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GALERIA 17 presso 10 studio dell'avvocato ANTONIOFRANCO TODARO, che lo rappresenta e difende RIVA, giusta delega in unitamente all'avvocato PAOLO calce al ricorso;
A ricorrente 2008 contro 604 FALLIMENTO DI SALA EDOARDO, in persona del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA MARCINKIEWICZ, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente nonchè
contro
RI RO SRL;
intimata avverso la sentenza n. 1503/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 07/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/08 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato Lucio Filippo LONGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso che venga affermato che ai sensi dell'art. 1705 2° comma il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare soltanto i diritti di credito € non anche le azioni contrattuali quali ad esempio la risoluzione ° 1'annullamento;
con conseguente rigetto del secondo motivo del ricorso;
chiede anche il rigetto del quinto motivo sostenendo che l'azione di arricchimento senza causa è esperibile soltanto nei confronti del soggetto 2 con il quale si è avuto un rapporto diretto in base a un nesso di causalità tra arricchimento dell'uno e impoverimento dell'altro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.l. IO PR, nel convenire in giudizio di- nanzi al tribunale di Como Edoardo LA, espose che, nel maggio del 1989, aveva stipulato con quest'ultimo (oltre che con la costituenda società immobiliare "Anzano del Parco") un preliminare di vendita di edifi- cio da ristrutturare, contratto poi risoltosi, a segui- to dell'inadempimento parziale del promissario acqui- rente (dopo un iniziale versamento della somma di circa 162 milioni di lire), per effetto di espressa clausola risolutiva. Il giudice di primo grado, nel pronunciarsi sulla do- manda promossa dall'attrice (diretta ad ottenere il pa- gamento di una somma a titolo di penale, di anticipo fatture e di risarcimento danni) dopo che AN Pa- gani nella qualità di soggetto finanziatore dell'acquisto e della ristrutturazione dell'immobile aveva spiegato intervento in causa, la rigettò, acco- gliendo invece quella riconvenzionale del LA, volta ad ottenere la restituzione delle somme da lui versate in conto prezzo. Il giudice comasco accoglierà altresì una delle domande proposte dal NI, quella contro il 3 LA - condannato a corrispondere all'interveniente la somma di circa 200 milioni di lire a titolo di restitu- zione delle somme anticipate per l'acquisto rigettando però quella avanzata neidell'immobile confronti della IO, rilevando, nella specie, la in- configurabilità di un rapporto diretto tra le parti (il NI doveva, difatti, qualificarsi mandante del LA ex artt. 1703 SS. C.C., in mancanza di qualsivoglia contemplatio domini spesa dal mandatario nello svolgi- mento delle attività negoziali con la società terza). La sentenza fu impugnata da AN NI. La corte di appello di Milano, nel rigettarne il grava- me (salva riforma della disciplina delle spese proces- suali), osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità: 1) che, pur avendo il LA stipulato il preliminare di compravendita su mandato del NI (che si era conseguentemente obbligato a fornirgli i necessari capitali), il nome del mandante non era mai stato speso con il terzo contraente;
2) che, conseguentemente, dalla stipula del prelimi- nare di vendita potevano derivare effetti in capo al solo mandatario, giusta disposto del primo com- ma dell'art. 1705 c. c., essendosi in concreto rea- lizzata la fattispecie dell'interposizione reale 4 di persona, impeditiva tout court dell'insorgere di un rapporto negoziale diretto tra la IO e il NI;
3) che all'inadempimento dell'obbligazione di paga- mento di due rate di prezzo da parte del promissa- rio acquirente non poteva che conseguire la riso- luzione del contratto;
né il NI aveva provato il pur lamentato accordo fraudolento tra il LA e la IO (al di là dell'assoluta assenza di moti- vazioni circa il favor per lui scaturente sul pia- no delle conseguenze giuridiche in ipotesi di ef- ficace demonstratio di tale, presunta collusione ai suoi danni);
4) che, nella specie, non era legittimamente predica- bile l'applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1705 C.C., posto che il LA, chiedendo la condanna della IO alla restituzio- ne delle somme corrisposte, non aveva agito per conseguire il soddisfacimento dei crediti sorti in suo favore in dipendenza delle obbligazioni assun- te dal terzo con la stipula del contratto, ma ave- va esercitato un'azione nascente dal contratto preliminare di vendita, alla quale il NI non era legittimato;
5 5) che, in punto di diritto, soltanto il mandatario, e non anche il mandante, poteva ritenersi investi- to dello status di legittimato passivo rispetto all'azione di risoluzione del contratto esperita dal terzo e, di conseguenza, della speculare le- gittimazione attiva all'azione di restituzione delle somme versate in caso di accoglimento della domanda di risoluzione -;
6) che, infine, il richiamo alla normativa dell' arricchimento senza causa era infondato poi- ché non applicabile alla vicenda processuale in esame, riguardante, all'evidenza, una fattispecie di arricchimento cd. "indiretto". Il ricorso per cassazione con il quale la sentenza del- la corte territoriale è stata ancora impugnata da Giu- liano NI é sorretto da 6 motivi di gravame. La curatela del fallimento LA (procedura instaurata nelle more del giudizio) ha resistito con controricor- so, illustrato da memoria. La s.r.l. IO non ha svolto attività difensiva in se- de di legittimità. L'esame del ricorso è stato rimesso a queste sezioni unite dal Primo Presidente a seguito di ordinanza in- terlocutoria della II sezione (provvedimento n. 4027/07, depositato il 21.2.2007), all'esito di un rav- 6 visato, duplice contrasto di giurisprudenza: il primo, in ordine alla questione dei limiti del potere di SO- stituzione del mandante, se cioè questi possa esercita- re 0 meno i diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, ivi ricomprese le azioni contrattuali (e tra esse, in particolare, l'azione di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni;
il secondo, sul tema dei limiti dell'azione di arric- chimento, se, cioè, essa possa essere esperita indipen- dentemente dalla circostanza che i fini al cui perse- guimento la prestazione risulti diretta siano stati realizzati da un soggetto diverso da quello cui la me- desima prestazione era ab origine destinata e che, di essa, non abbia direttamente beneficiato. Le questioni dianzi indicate risultano rispettivamente oggetto del secondo e del quinto motivo di ricorso. IN DIRITTO 1) GLI ASPETTI FUNZIONALI DEL MANDATO Con il secondo motivo di ricorso, come già anticipato in narrativa, la difesa di AN NI denuncia te- stualmente: violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1705 comma 2 c.c.;
360 nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione alla domanda con la quale si era chiesto che la IO PR venisse condannata a restituire rateali pagati con gli le somme relative agli acconti 7 assegni emessi dal pagani direttamente a favore del Pa- gani e non del LA. Il motivo (espressamente subordinato al rigetto del primo mezzo di doglianza, peraltro destinato a cadere sotto la scure della inammissibilità, come in seguito meglio si specificherà) non può essere accolto. Alla decisione del caso di specie, e alla conseguente composizione del segnalato contrasto, va premesso, in consonanza con quanto rilevato dal collegio remittente della seconda sezione di questa corte, come, nel tempo, si siano formati, in subiecta materia, due contrapposti orientamenti giurisprudenziali: alla stregua del primo di essi, la disposizione di cui al secondo comma, prima parte, dell'art. 1705 cod. civ. andrebbe interpretata per ragio- - in gui- ni di tutela dell'interesse del mandante sa di eccezione al principio generale, di cui al primo comma del medesimo articolo, secondo cui il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. La disposizione del secondo comma pertanto, attesone il carattere eccezionale e in forza del chiaro tenore dell'espressione diritti di credito derivanti 8 dall'esercizio del mandato, sarebbe rigorosamente limitata alla facoltà di esercizio, da parte del mandante, dei soli diritti (sostanziali) di cre- dito derivanti al mandatario dalla esecuzione dell'incarico gestorio, con esclusione della pos- sibilità di esperire, contro il terzo, le relati- ve azioni contrattuali (in tal senso vengono cita- te le pronunce di cui a Cass. n. 1312 del 21.1.2005;
n. 11118 del 5.11.1998, cui più di re- cente si sono conformate Cass. n. 18512 del 25.8.2006 e Cass. n. 13375 dell'8.6.2007 - la qua- le ha negato al mandante, in particolare, la pos- sibilità di esperire contro il terzo l'azione di risarcimento dei danni);
secondo altro, contrapposto indirizzo (manifesta- tosi con le sentenze di cui a Cass. n. 11014 del 10.6.2004 e n. 7820 del 10.8.1998, secondo quanto ancora rilevato