Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/2018, n. 25937
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 11472-2017 proposto da: M M, rappresentato e difeso dagli Avvocati A C, N M e F T, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, largo Messico, n. 7;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso il proprio Uffi- cio in Roma, via Baiamonti, n. 25;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale cen- trale d'appello, n. 210/2017 in data 10 aprile 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 otto- bre 2018 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli Avvocati F T, L N, per delega dell'Avvocato A C, e S S, per delega dell'Avvocato N M.
FATTI DI CAUSA
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 22/2012 del 10 gennaio 2012, ha condannato Mauro Ma- si, all'epoca dei fatti direttore generale della RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a., al pagamento, in favore della stessa RAI, della somma di euro 100.000, oltre accessori, a titolo di danno erariale per avere stipulato atti transattivi con i dirigenti RAI A B e Mar- cello del Bosco in seguito alla anticipata risoluzione consensuale del loro rapporto di lavoro. 2. - Con sentenza n. 210/2017 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 10 aprile 2017, la Corte dei conti, sezione giurisdizio- nale centrale d'appello, ha respinto l'appello proposto dal M in data 10 febbraio 2012. Per quanto qui ancora rileva, la sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti - dopo avere premesso che in primo grado la sezione giurisdizionale per il Lazio aveva respinto, con ordi- nanza n. 202/2011 del 18 aprile 2011, l'eccezione di difetto di giuri- sdizione e, con la sentenza di chiusura del grado, un'ulteriore ecce- zione di difetto di giurisdizione - ha evidenziato: (a) che la citata or- dinanza, avente contenuto decisorio per quanto concerne il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, non è stata impugnata dall'interessato, il quale ha, invece, appellato la sentenza definitiva senza dedurre alcun motivo di gravame sulla questione di giurisdizio- ne esaminata nelle pronunce del 2011 e del 2012 nelle due diverse prospettazioni dedotte dal convenuto e, cioè, con riferimento alla con- formazione della RAI come società per azioni e in ragione della insin- dacabilità nel merito delle scelte discrezionali;
(b) che soltanto nelle note di udienza depositate nel corso del giudizio di gravame il 28 no- vembre 2016, confermate nell'udienza pubblica del 29 novembre 2016, l'appellante ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdi- zione della Corte dei conti, sia per lo ius superveniens di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 220 (Riforma della RAI e del servi- zio pubblico radiotelevisivo), che qualifica la RAI quale ordinaria so- cietà di capitali, sia, in subordine, per l'insindacabilità della condotta oggetto di giudizio. Il giudice contabile ha quindi ritenuto che le eccezioni di difetto di giurisdizione sono state introdotte nel grado di appello tardivamente, e quindi inammissibilmente, quando erano già passate in giudicato - per mancata impugnazione dell'ordinanza decisoria n. 202/2011 e per inesistenza di uno specifico motivo di gravame con riferimento alla sentenza n. 22/2012 - le pronunce di rigetto delle corrispondenti ec- cezioni sollevate in primo grado. A tale riguardo, la Corte dei conti ha richiamato il principio secon- do cui il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma allorché il giu- dice di primo grado si sia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato ac- quiescenza non proponendo tempestiva impugnazione sulla questione di giurisdizione. La Sezione giurisdizionale centrale d'appello ha poi sottolineato, per completezza di motivazione, che l'entrata in vigore della legge n. 220 del 2015 non può condurre ad una rimessione in termini -3 dell'appellante sulla questione di giurisdizione da questo prospettata con riferimento alla novità che la riforma conterrebbe in materia di azioni di responsabilità riguardanti gli organi di amministrazione e di controllo della RAI, e ciò in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione e la competenza si determi- nano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso il proprio Uffi- cio in Roma, via Baiamonti, n. 25;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale cen- trale d'appello, n. 210/2017 in data 10 aprile 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 otto- bre 2018 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi gli Avvocati F T, L N, per delega dell'Avvocato A C, e S S, per delega dell'Avvocato N M.
FATTI DI CAUSA
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con sentenza n. 22/2012 del 10 gennaio 2012, ha condannato Mauro Ma- si, all'epoca dei fatti direttore generale della RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a., al pagamento, in favore della stessa RAI, della somma di euro 100.000, oltre accessori, a titolo di danno erariale per avere stipulato atti transattivi con i dirigenti RAI A B e Mar- cello del Bosco in seguito alla anticipata risoluzione consensuale del loro rapporto di lavoro. 2. - Con sentenza n. 210/2017 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 10 aprile 2017, la Corte dei conti, sezione giurisdizio- nale centrale d'appello, ha respinto l'appello proposto dal M in data 10 febbraio 2012. Per quanto qui ancora rileva, la sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti - dopo avere premesso che in primo grado la sezione giurisdizionale per il Lazio aveva respinto, con ordi- nanza n. 202/2011 del 18 aprile 2011, l'eccezione di difetto di giuri- sdizione e, con la sentenza di chiusura del grado, un'ulteriore ecce- zione di difetto di giurisdizione - ha evidenziato: (a) che la citata or- dinanza, avente contenuto decisorio per quanto concerne il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, non è stata impugnata dall'interessato, il quale ha, invece, appellato la sentenza definitiva senza dedurre alcun motivo di gravame sulla questione di giurisdizio- ne esaminata nelle pronunce del 2011 e del 2012 nelle due diverse prospettazioni dedotte dal convenuto e, cioè, con riferimento alla con- formazione della RAI come società per azioni e in ragione della insin- dacabilità nel merito delle scelte discrezionali;
(b) che soltanto nelle note di udienza depositate nel corso del giudizio di gravame il 28 no- vembre 2016, confermate nell'udienza pubblica del 29 novembre 2016, l'appellante ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdi- zione della Corte dei conti, sia per lo ius superveniens di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 220 (Riforma della RAI e del servi- zio pubblico radiotelevisivo), che qualifica la RAI quale ordinaria so- cietà di capitali, sia, in subordine, per l'insindacabilità della condotta oggetto di giudizio. Il giudice contabile ha quindi ritenuto che le eccezioni di difetto di giurisdizione sono state introdotte nel grado di appello tardivamente, e quindi inammissibilmente, quando erano già passate in giudicato - per mancata impugnazione dell'ordinanza decisoria n. 202/2011 e per inesistenza di uno specifico motivo di gravame con riferimento alla sentenza n. 22/2012 - le pronunce di rigetto delle corrispondenti ec- cezioni sollevate in primo grado. A tale riguardo, la Corte dei conti ha richiamato il principio secon- do cui il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma allorché il giu- dice di primo grado si sia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato ac- quiescenza non proponendo tempestiva impugnazione sulla questione di giurisdizione. La Sezione giurisdizionale centrale d'appello ha poi sottolineato, per completezza di motivazione, che l'entrata in vigore della legge n. 220 del 2015 non può condurre ad una rimessione in termini -3 dell'appellante sulla questione di giurisdizione da questo prospettata con riferimento alla novità che la riforma conterrebbe in materia di azioni di responsabilità riguardanti gli organi di amministrazione e di controllo della RAI, e ciò in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione e la competenza si determi- nano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della
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