Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2023, n. 14921

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2023, n. 14921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14921
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

NTENZA sul ricorso iscritto al n.5712/2020 R.G. proposto da : QUIXA ASSICURAZIONI S.P.A. elettivamente domiciliata in Roma,viale Parioli, 43, presso lo studio dell’Avv. Francesco D’Ayala Valva che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. A M G e G G, –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 300 3 /2019 , depositata il10/07/2019. IRES RIMBORSOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del28 marzo 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere R A;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, G L, ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.Quixa Assicurazioni s.p.a. ricorre, con tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Milano aveva, a propria volta, rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’addizionale ires introdotta dall’art. 2 d.l. 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 corrisposta per l’anno 2013. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato tardivamente «atto di costituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. La ricorrente in data 15 marzo 2023 ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602. La ricorrente si duoleper l’omesso annullamento del rifiuto opposto dall’Agenziaall’istanza di rimbors o del la maggiore imposta reddituale pretesa, nell’anno 2013, in forza dell’art. 2 d.l. 30 novembre 2013, n.133, norma costituzionalmente illegittima e contraria al diritto comunitario.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost..Censura la sentenza impugnata per aver escluso il contrasto dell’art.2 d.l. 30 novembre 2013, n.133, con tali precetti fondamentali e con il diritto comunitario in materia di «aiuti di Stato».

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Assume che la sentenza sarebbe viziata a causa della motivazione contraddittoria, insufficiente e, comunque, inadeguata.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati e vanno rigettati.

4.1. L’art.2, comma 2, d.l. n. 133 del 2013, prevede che «i n deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per lesocietà e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e' dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico».

4.2. La Corte costituzionale, con la sentenza n.288 del 2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, d.l. 30 novembre 2013, n. 133 convertito, con modificazioni, da lla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, Cost.Nell’ampia motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, la Corte costituzionale, in relazione all’imposta oggetto di causa, afferma che « la diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla disposizione censurata - la quale, nonostante l'espressa qualifica come «addizionale», è riconducibile al novero delle "sovraimposte", dal momento che a fronte dell'identità del parametro (il reddito), il prelievo è a carico solo di determinati soggetti
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