Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2014, n. 11638

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

In materia di espropriazione immobiliare esattoriale (ai sensi degli artt. 78 e segg. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, l'agente della riscossione, prima di disporre la vendita ai sensi del citato art. 78, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito "ex lege" agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza.

Nell'espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2014, n. 11638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11638
Data del deposito : 26 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. AMBROSIO NNmaria - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25973/2010 proposto da:
EQUITALIA UMBRIA SPA in persona del Direttore Generale Dr. AMBROSIO GIANLUCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER D'ARPINO 8, presso lo studio dell'avvocato FRONTICELLI BALDELLI ENRICO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce;

- ricorrente -

contro
CH LA, BI AL;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1182/2009 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 03/11/2009, R.G.N. 4139/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARCI Maurizio, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 novembre 2009, il Tribunale di NI ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da UI NI S.p.A. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione con la quale era stata dichiarata improcedibile l'esecuzione immobiliare esattoriale intrapresa dalla società, quale agente per la riscossione, nei confronti del debitore CO DI, mediante avviso di vendita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78. L'opponente, premesso che aveva pignorato la quota dei due sesti dell'immobile descritto nell'avviso di vendita e che aveva provvisoriamente aggiudicato la quota ad CH DO (pure chiamato nel giudizio di opposizione), aveva contestato la decisione di improcedibilità (con il conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento) che il giudice dell'esecuzione aveva adottato nel presupposto che non fosse stata dimostrato che l'esecutato CO DI avesse accettato l'eredità nella quale era compresa detta quota. Al riguardo l'opponente aveva dedotto l'errore del giudice dell'esecuzione nell'applicare le norme in materia di accettazione dell'eredità: sebbene non fosse stata trascritta contro il dante causa del CO ed a favore di quest'ultimo l'accettazione dell'eredità, l'opponente esponeva che la denuncia di successione era stata presentata dall'ufficio competente e che era stata prodotta in giudizio documentazione comprovante il compimento da parte di CO DI di atti dispositivi della quota a lui pervenuta quale erede dei genitori, e quindi l'accettazione tacita dell'eredità.
1.1.- Il Tribunale ha, come detto, rigettato l'opposizione. Ha ritenuto che l'accettazione tacita di eredità non sia sufficiente a rendere procedibile l'esecuzione nei confronti dell'erede che non risulti tale dai registri immobiliari e che, comunque, la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 2648 c.c., debba precedere la trascrizione dell'atto di pignoramento
contro l'erede, sia per assicurare il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, sia, soprattutto, per consentire al giudice dell'esecuzione di accertare la titolarità, in capo all'esecutato, del diritto reale oggetto dell'espropriazione, onde tutelare l'aggiudicatario dal pericolo dell'evizione. 2.- Avverso la sentenza UI Umbria S.p.A., denominazione sociale assunta da UI Perugia S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione di UI NI S.p.A. in UI Perugia S.p.A., propone ricorso straordinario affidato ad un motivo. Gli intimati non si difendono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, l'errata interpretazione delle norme sull'accettazione
dell'eredità e sulla continuità delle trascrizioni. La ricorrente sostiene che l'esecutato CO DI non sarebbe stato un semplice chiamato all'eredità, ma un vero e proprio erede, nella quota dei due sesti dell'immobile pignorato, per avere tacitamente accettato l'eredità dei genitori, suoi danti causa. Secondo la ricorrente, avuto riguardo ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accettazione tacita di eredità, nel caso di specie si sarebbe dovuto ritenere che l'esecutato avesse compiuto atti idonei allo scopo. In particolare, risulterebbe da una visura catastale prodotta in giudizio che, dopo la denuncia di successione presentata il 27 febbraio 2007, a seguito della vendita, nel maggio 2007, della quota di un terzo da parte di altro coerede e comproprietario, CO UR, ad CH DO ed CO NN TA (quest'ultima, a sua volta erede e comproprietaria nella quota di un terzo) sarebbe stata effettuata una voltura in catasto, per una diversa distribuzione degli spazi, che avrebbe riguardato anche CO DI: a detta della ricorrente, questa circostanza sarebbe indicativa dell'accettazione tacita dell'eredità da parte di quest'ultimo, che altrimenti non avrebbe consentito all'attività posta in essere dalla sorella e dal cognato.
La ricorrente aggiunge che, stante l'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'esecutato, la continuità delle trascrizioni sarebbe stata assolta con la trascrizione della denuncia di successione da parte dell'ufficio preposto.
2.- Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata è conforme a diritto nel dispositivo, anche se va corretta nella motivazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c.. È corretta l'affermazione del giudice a quo per la quale spetta al giudice dell'esecuzione verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto (di proprietà o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile. Questa verifica va compiuta, d'ufficio, mediante l'esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567 c.p.c., comma 2, ovvero, allo scopo, integrata su ordine del giudice dell'esecuzione, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo. Si tratta di verifica formale, cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari;
non ha carattere sostanziale, perché la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all'esecutato non è un presupposto dell'espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l'accertamento dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato (cfr. Cass. n. 11090/93, in motivazione);
soltanto, spetta al creditore procedente dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d'acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento.
Non può essere seguito, in materia di processo esecutivo, l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'art. 2644 c.c., per il quale il difetto di trascrizione di un atto non è
rilevabile di ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore (cfr. Cass. n. 1105/78, n. 994/81, n. 11812/11): infatti, è compito del giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la validità del pignoramento e la sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione esecutiva, tra cui rientra anche l'appartenenza al debitore del bene che, sottoposto a pignoramento, costituisce l'oggetto del processo esecutivo.
In conclusione, va affermato il principio per il quale, nel processo esecutivo, spetta al giudice dell'esecuzione verificare, d'ufficio, la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore. 3.- Tuttavia, quanto appena detto non conduce necessariamente al corollario affermato nella sentenza impugnata, nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento un bene immobile del quale il creditore procedente assuma la titolarità in capo al debitore esecutato per acquisto fattone in qualità di erede. In tal caso, poiché l'eredità si acquista con l'accettazione (arg. ex art. 459 c.c.), la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità.
Secondo il Tribunale di NI, in forza del principio della continuità delle trascrizioni, la trascrizione del pignoramento effettuata in mancanza della trascrizione dell'acquisto a causa di morte comporterebbe sempre il rigetto dell'istanza di vendita, per essere il pignoramento stesso privo di effetti;
con la conseguenza - ritenuta nella sentenza impugnata- che il creditore procedente non potrebbe, in corso di processo esecutivo, ripristinare la continuità delle trascrizioni, malgrado risulti un atto di accettazione dell'eredità non trascritto a favore dell'esecutato. L'affermazione è errata e va corretta, tenendo distinte le ipotesi di cui appresso.
3.1.- La trascrizione dell'acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell'art. 2648 cod. civ.. La norma prevede, al secondo comma, che, per quanto riguarda l'accettazione dell'eredità, essa si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
In questo caso l'accettazione dell'eredità è espressa, ai sensi dell'art. 475 c.c.. La verifica, in sede esecutiva, avrà esito positivo, e non si porrà

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi