Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2024, n. 2077
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In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 19584/2021 Numero sezionale 2/2024 Numero di raccolta generale 2077/2024 Data pubblicazione 19/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI PASQUALE D'ASCOLA Presidente Aggiunto AMMINISTRATIVE ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente di Sezione – PROCURA ALLE LITI DANILO SESTINI Consigliere Ud.16/01/2024 PU ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere M MULLI Consigliere GUIDO MRCOLINO Consigliere ENZO VINCENTI Consigliere-Rel. GIUSEPPE TEDESCO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19584/2021 R.G. proposto da: L CUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell'avvocato G F (gianlucafontanella@ordineavvocatiroma.org), che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'avvocato A C (antonio.ciavarella04@pec.comune.roma.it);
-controricorrente- Numero registro generale 19584/2021 Numero sezionale 2/2024 Numero di raccolta generale 2077/2024 Data pubblicazione 19/01/2024 nonché
contro
PREFETTURA DI RIETI, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, COMUNE DI MANCIANO, PREFETTURA DI ROMA;
-intimati- avverso SENTENZA del TRIBUNALE ROMA n. 3088/2021, depositata il 22 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto che il ricorso, pur ammissibile, sia rigettato.
FATTI DI CAUSA
1. – Claudio L propose opposizione all'esecuzione avverso una serie di cartelle esattoriali emesse, a titolo di sanzioni amministrative per l'importo complessivo di euro 85.216,53, da Roma Capitale, dalle Prefetture di Roma e di Rieti, nonché dal Comune di Manciano. L'adito Giudice di pace di Roma, con sentenza del giugno 2019, accolse in parte l'opposizione, dichiarando cessata la materia del contendere su talune pretese oggetto di contestazione, e condannò solidalmente le parti opposte al pagamento, in favore del L, del 50% delle spese di lite, che liquidò in complessivi euro 1.990,00. 2. – L'appello del L contro tale decisione, limitatamente al capo delle spese processuali, veniva rigettato dal Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica il 22 febbraio 2021, che confermava la pronuncia del primo giudice, pur integrandone la motivazione. 3. - Con ricorso affidato a tre motivi, Claudio L ha impugnato la sentenza di appello deducendo: a) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale sostanzialmente riformato la statuizione sulle spese processuali di primo grado per “in assenza 2 di 16 Numero registro generale 19584/2021 Numero sezionale 2/2024 dello svolgimento di una domanda in tal senso”;
b) la violazione degli Numero di raccolta generale 2077/2024 artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., non Data pubblicazione 19/01/2024 consentendo la motivazione della sentenza di appello di individuare la relativa ratio decidendi “rispetto alla statuizione formalmente assunta di rigetto dell'appello e di conferma della sentenza di primo grado”;
c) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale “sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva violato i cd. minimi tariffari”. 4. – Roma Capitale ha resistito con controricorso, mentre sono rimasti soltanto intimati la Prefettura di Roma, la Prefettura di Rieti, il Comune di Manciano e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. 5. – La Sesta Sezione-3 ha ritenuto opportuna la trattazione del ricorso - inizialmente avviato alla decisione in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c. - in udienza pubblica. Il L ha depositato memoria e il pubblico ministero ha concluso per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso, pur ritenuto ammissibile per essere valida la conferita procura alle liti. Successivamente, la Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 20176 del 13 luglio 2023, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa a queste Sezioni Unite in ragione della questione di massima di particolare importanza, relativa alla validità della procura speciale rilasciata dal ricorrente. 6. – In prossimità dell'udienza pubblica il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ribadendo le precedenti conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Questa Corte, a Sezioni Unite, è chiamata a pronunciarsi, su sollecitazione della Terza Sezione, su una questione, di massima di particolare importanza, attinente alla validità, o meno, di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un 3 di 16 Numero registro generale 19584/2021 Numero sezionale 2/2024 contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata Numero di raccolta generale 2077/2024 ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) Data pubblicazione 19/01/2024 redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente. 2. – L'ordinanza interlocutoria ha rammentato il percorso normativo e giurisprudenziale che ha segnato, rispetto al requisito della specialità della procura alle liti, la portata applicativa dell'art. 83 c.p.c. e la risoluzione dei contrasti interpretativi sulla fattispecie della “congiunzione materiale” tra procura e ricorso per cassazione redatti in modalità analogica;
si è soffermata sui principi di diritto enunciati dalla recente decisione di queste Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022 (ossia, in sintesi: la sussistenza, dopo la riforma dell'art. 83 c.p.c. ad opera della legge n. 141/1997, del requisito della specialità della procura ex art. 365 c.p.c. in ragione della sua collocazione topografica e a prescindere dal contenuto, salvo che non risulti evidente “la non riferibilità al giudizio di cassazione”);
si è chiesta se tali principi possano estendersi anche alla fattispecie del ricorso per cassazione in habitat telematico, rispetto al quale «non è concepibile … nessuna “congiunzione materiale” tra ricorso e procura» e, quanto al caso in esame, neppure che una procura “cartacea” possa “precedere” (come trovasi indicato nella procura rilasciata dal L) un ricorso nativo digitale. La Sezione rimettente, dopo aver escluso che il caso all'esame integri la fattispecie, introdotta nel contesto dell'art. 83 c.p.c. dalla legge n. 69 del 2009, della procura redatta su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”, osserva che anche la previsione normativa (introdotta dalla stessa legge del 2009) della procura alle liti “conferita su supporto cartaceo” e di cui è trasmessa, da parte del difensore, “la copia informatica autenticata con firma digitale”, non attiene al requisito della specialità della procura e, riferendosi solo alla modalità della trasmissione, neppure, al fine di soddisfare il medesimo scopo in forza della “collocazione 4 di 16 Numero registro generale 19584/2021 Numero sezionale 2/2024 topografica”, prevede una «eventuale “congiunzione mediante Numero di raccolta generale 2077/2024 strumenti informatici” tra (la copia digitale del)la procura cartacea e Data pubblicazione 19/01/2024 l'atto digitale con cui avviene la costituzione mediante strumenti telematici», come avviene, invece, per la fattispecie della procura redatta su documento informatico. L'assenza, “in natura”, della “congiunzione materiale” tra procura cartacea e ricorso digitale è ancor più netta – sostiene ancora l'ordinanza interlocutoria – nel caso di specie, in cui il ricorso e la copia digitale della procura «risultano depositati agli atti separatamente, e non vi è alcuna “congiunzione mediante strumenti informatici” tra i rispettivi documenti digitali (anche se parrebbe rispettata la previsione dell'art. 18, comma 5, secondo periodo, del DM n. 44 del 2011 sulla notificazione del ricorso …)». Inoltre, soggiunge la Sezione rimettente, «in ipotesi di costituzione telematica con ricorso nativo digitale, se la procura difensiva sia redatta su distinto supporto cartaceo e non sia speciale “per contenuto” ovvero intrinsecamente (nel senso che abbia un riferimento specifico al giudizio o al provvedimento impugnato), essa non solo non può ritenersi speciale “per collocazione topografica”, non essendo materialmente congiunta al ricorso, ma il carattere della specialità non può neanche considerarsi quanto meno integrato, in concreto, mediante il suo successivo deposito nel fascicolo processuale (come avviene nel caso di ricorso anch'esso cartaceo), perché in questo caso la procura non viene mai depositata nell'unico suo originale nel fascicolo processuale e, quindi, nulla impedisce che possa essere usata per una serie indefinita di processi per cassazione”. E consentire ciò – chiosa l'ordinanza n. 20176 del 2023 – finirebbe per risolversi in una sostanziale abrogazione “tacita” dell'art. 365 c.p.c. “o, almeno, in una sua radicale elusione”. Il Collegio rimettente osserva, altresì, che la previsione dell'art. 18, comma 5, secondo periodo, del d.m. n. 44/2011 parrebbe “equiparare la fattispecie della copia digitale della procura 5 di 16 Numero registro generale 19584/2021 Numero sezionale 2/2024 Numero di raccolta