Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2022, n. 6762
Sentenza
8 novembre 2022
Sentenza
8 novembre 2022
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Massime • 1
L'affidamento in prova al servizio sociale assolve alla funzione risocializzante del condannato, il cui comportamento attuale rileva ai fini dell'osservazione della personalità, sicché la misura non può essere disposta nel caso in cui, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, venga rilevata l'indifferenza del soggetto alle attività trattamentali e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione. (Conf.: Sez. 1, n. 261 del 1996, Rv. 203825-01).
Sul provvedimento
Testo completo
06762 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI -Presidente- Sent. n. sez. 3203/2022 CC 08/11/2022- DOMENICO FIORDALISI -Relatore - R.G.N. 20188/2022 ET DI RO LL MA NC ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA OB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO RITENUTO IN FATTO 1. NO ER ricorre avverso l'ordinanza del 26 aprile 2022 del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 48 Ord. pen.
2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente affermato che NO aveva commesso fatti penalmente rilevanti successivamente alla presentazione dell'istanza (non potendo considerarsi tali il possesso di sostanza stupefacente per uso personale e una presunta denuncia per furto aggravato). Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe omesso di considerare che le valutazioni espresse dal condannato (quale, ad esempio, quella relativa al suo interesse a facili guadagni) erano riferibili a periodi passati della sua vita e non rappresentavano il suo pensiero attuale. Il giudice di merito, poi, avrebbe trascurato di valorizzare l'informativa dei Carabinieri, nella quale si dava atto che NO non risultava frequentare ambienti devianti, e il fatto che lo stesso stesse continuando a frequentare le lezioni e gli incontri del progetto "Telemaco" e che fosse in costante contatto con il servizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma